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Numero d'incarto:
15.1995.204
Data decisione, Autorità:
15.11.1995, CEF
Incarto
n.
15.95.00201/
15.95.00204
Lugano
15 novembre 1995/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui reclami 25/27 settembre 1995 e 26/29
settembre 1995 di
____________________,
(inc.
n. 15.95.00201)
e
__________,
(inc.
n. 15.95.00204)
Contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno nelle esecuzioni in via di
realizzazione di un pegno immobiliare n. / e
-/__________ promosse dalla
patr. dall’avv. __________
contro
(es. n.
__________)
e
(es. n.
__________)
e
contro
(es. n.
__________)
e
(es. n.
__________)
in tema di incanto immobiliare (aggiudicazione);
richiamati i decreti presidenziali 3 e 4 ottobre e
1995 di non concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 2 e 10 ottobre 1995 dell’UEF di
Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ e n. __________ in via di
realizzazione d’un pegno immobiliare del 2 aprile 1993 dell’UEF di Locarno
__________, di cui è successore in diritto __________ (cfr. sub C), procede
contro __________ con __________ (in seguito: __________ quale condebitrice
solidale e terza proprietaria del pegno, e contro __________, con __________ quale
condebitrice solidale, per Fr. 109’747.55. oltre accessori rispettivamente
contro __________, con __________ quale condebitrice solidale, e contro
__________ con __________ quale condebitore solidale e terzo proprietario del
pegno, per Fr. 108’275.-- oltre accessori.
Le
opposizioni interposte ai PE sono state respinte in via provvisoria dal Pretore
di Locarno-Città con sentenze 12 ottobre 1993, cresciute in giudicato.
B. Il 3 maggio 1994 la creditrice ha presentato le
domande di vendita e il giorno successivo l’UEF di Locarno ne ha comunicato
agli escussi la ricezione.
C. Il 21 giugno 1994 il patrocinatore della creditrice ha
comunicato all’UEF di Locarno che la __________ è stata assunta dalla
__________. Egli ha quindi ritirato le domande di vendita formulate ancora a
nome della società sciolta e ne ha presentate delle nuove a nome della società
successore in diritto.
D. Con atti 12 giugno 1995 l’UEF di Locarno ha fissato al
23 agosto 1995 la data dell’incanto dei Fol PPP n. __________ e __________ del
fondo base part. __________ RFD di __________
E. Il 14 giugno 1995 l’Ufficio ha sospeso la vendita dei
fondi e ha comunicato agli escussi e qui reclamanti i nuovi avvisi di ricezione
delle domande di vendita datati 22 giugno 1994/14 giugno 1995.
F. Con provvedimenti 7 luglio 1995 l’UEF ha poi fissato
all’8 settembre 1995 la vendita dei fondi oggetto del diritto di pegno.
G. Con reclamo 12 luglio 1995 (inc. n. 15.95.00153)
__________, __________ e __________ avevano postulato la declaratoria di
nullità degli avvisi d’incanto unico __________. A mente dei reclamanti l’UEF
di Locarno, ritenuto che il 22 giugno 1994/14 giugno 1995 ha intimato loro gli
avvisi di ricezione della domanda di vendita e il 14 giugno 1995 ha sospeso
l’incanto, non poteva, con gli avvisi impugnati, riattivare le procedure
procedendo alla vendita”, atteso che “dopo la sospensione ex officio dell’UEF,
la domanda di vendita non esplica più alcun effetto, ma vale come ritirata”.
H. L’8 settembre 1995 i Fol PPP n. __________ e
__________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________ sono stati
aggiudicati in sede di asta pubblica a __________ per Fr. 620’000.--
rispettivamente Fr. 570’000.--.
I. Con nuovi reclami 25/27 e 26/29 settembre 1995
__________, __________, __________ (inc. n. 15.95.00201) e __________ (inc. n.
15.95.00204) hanno postulato, con protesta di spese e ripetibili, la
declaratoria di nullità dell’aggiudicazione dei Fol PPP n. __________ e
__________, atteso che:
-
“l’allegato
è tempestivo in quanto ossequioso del termine di dieci giorni, che decorre
dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione”;
-
“i
reclamanti già il 12 luglio 1995 inoltravano reclamo avverso le domande di
pubblicazione dell’incanto, adducendo quale motivo che a seguito di una
sospensione dell’incanto si avrebbe dovuto attendere una nuova richiesta di
vendita del creditore, non potendosi l’UEF semplicemente limitare a fissare un
nuovo incanto”;
-
“il
suddetto allegato non è stato a tutt’oggi ancora evaso, motivo per cui si
ribadisce anche in questa sede la censura sollevata a suo tempo, ciò che
comporta la nullità dell’aggiudicazione”;
-
“l’incanto
deve cioè essere considerato nullo per motivi formali, dovendo l’UEF attendere
una nuova domanda di vendita dei creditori siccome non è prevista dalla legge
la possibilità, per l’UEF, di fissare di moto proprio un nuovo incanto”.
L. Con
osservazioni 2 ottobre risp. 10 ottobre 1995 l’UEF di Locarno ha rilevato che
il reclamo 26/29 settembre 1995 di __________ è tardivo.
M. Con
pronunciato 4/6 ottobre 1995 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello quale autorità di vigilanza ha nel frattempo respinto il gravame 12
luglio 1995 (inc. n. 15.95.00153) perché con la sospensione dell’incanto e con
la comunicazione agli escussi che la creditrice ha chiesto la vendita dei pegni
del 14 giugno 1995 l’Ufficio ha sanato l’irregolarità commessa il 12 giugno
1995 con la pubblicazione degli avvisi d’incanto senza pregressa notifica agli
escussi delle domande di vendita.
Considerato
in diritto:
-
I due reclami sono sostanzialmente diretti contro
provvedimenti dell’UEF di Locarno aventi connotazioni omogenee: le cause inc.
n. 15.95.00201 e 15.95.00204 possono quindi essere congiunte ed evase con una
sola sentenza.
-
In via preliminare deve essere risolta la questione a
sapere se il gravame 25/27 settembre 1995 di __________, __________, __________
e il gravame 26/29 settembre 1995 di __________ sono tempestivi.
a) Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo all’Autorità di
vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il
reclamante ebbe notizia del provvedimento. Quando la comunicazione di un atto
si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta ebbe
luogo prima della scadenza del medesimo (art. 32 LEF).
In
materia di realizzazione forzata d’immobili l’interessato deve agire entro i
dieci giorni che seguono l’asta, perché, informato del giorno dell’asta dalla
pubblicazione prevista all’art. 138 LEF (applicabile anche alla realizzazione
del pegno immobiliare per il rinvio dell’art. 156 LEF), egli, se non vi ha
partecipato o non si è fatto rappresentare, deve interessarsi del modo in cui
la stessa si è svolta (DTF 70 III 11 s.).
In
concreto giorno determinante per la decorrenza del termine ex art. 17 cpv. 2
LEF è quindi l’8 settembre 1995. Il termine di dieci giorni ex art. 17 cpv. 2
LEF per presentare il reclamo veniva pertanto a scadere il 18 settembre 1995.
Cadendo l’ultimo giorno del termine durante i sette giorni di ferie esecutive
seguenti la Festa federale (art. 56 n. 3 LEF), il termine di reclamo è stao
prorogato fino a mercoledì 27 settembre 1995 (art. 63 LEF). L’atto di reclamo
25 settembre 1995 di __________, __________ e __________ (inc. n. 15.95.00201),
consegnato alla posta il 27 settembre 1995 risulta pertanto tempestivo. Tardivo
è invece il reclamo 26 settembre 1995 di __________ (inc. n. 15.95.00204),
atteso che il reclamante ha consegnato il gravame alla posta solo il 29
settembre 1995.
- I
reclamanti si aggravano contro l’aggiudicazione dell’8 settembre 1995
riproponendo in sostanza gli argomenti proposti da __________, __________ e
__________ con il reclamo 12 luglio 1995 (cfr. cons. G).
Con
l’evasione di siffatto reclamo il gravame 25/27 settembre 1995 di __________
__________ e __________ è divenuto privo d’oggetto perché le censure avanzate
contro la procedura di aggiudicazione sono già state decise da questa Camera
con sentenza 4/6 ottobre 1995 (cfr. cons. M). Il gravame andrebbe comunque respinto
anche per le argomentazioni contenute nel pronunciato 4/6 ottobre 1995.
- Il
reclamo 25/27 settembre 1995 di __________, __________ __________ (inc. n.
15.95.00201) è respinto mentre il gravame 26/29 settembre 1995 di
____________________ (inc. n. 15.95.00204) è irricevibile per tardività.
Non si
prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
richiamati gli art. 17 cpv.
2, 32, 56 n. 3, 63, 138 e 156 LEF
PRONUNCIA
- Il reclamo 25/27 settembre 1995 di __________,
__________, __________, __________ (inc. n. 15.95.00201) è respinto.
1.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Il reclamo 26/29 settembre 1995 __________, (inc. n.
15.95.00204) è irricevibile.
2.1 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
- Intimazione a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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