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Numero d'incarto:
15.1995.42
Data decisione, Autorità:
10.01.1996, CEF
Incarto n.
15.95.00042
Lugano
10 gennaio 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 9 febbraio 1995 di
(rappr. da: __________)
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano, e
meglio contro il provvedimento 12 gennaio 1995 con il quale ha respinto la
domanda di esecuzione presentata dalla reclamante contro
(patr.
dall’avv. __________)
viste le osservazioni 22 febbraio 1995 __________ e dell’UE
di Lugano;
completata l’istruttoria;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in
fatto
A. Con
domanda di esecuzione 5 gennaio 1995 la __________ ha chiesto all’UE di Lugano
l’emissione di un precetto esecutivo a carico di __________ indicando quale
ultimo domicilio conosciuto: __________
Con
provvedimento 12 gennaio 1995 l’UE di Lugano ha comunicato alla __________ di
non poter dar corso alla domanda di esecuzione, mancando i presupposti per la
costituzione del foro esecutivo nel circondario di Lugano. __________ non
sarebbe nè domiciliato, nè dimorante e nemmeno residente a __________. L’UE ha
rilevato che unicamente la moglie è domiciliata a __________, dove il debitore
si recherebbe una/due volte all’anno.
B. Contro il citato provvedimento si è tempestivamante
aggravata la __________ argomentando che il giorno dell’apertura del conto nel
1989 __________ avrebbe indicato il suo domiclio in __________. Il 31 marzo
1992 si sarebbe annunciato residente nel __________. La relativa “Carte de séjour”,
valida fino al 31 marzo 1997, sarebbe stata consegnata all’UE di Lugano nell’occasione
di una precedente domanda di esecuzione. Con scritto 28 novembre 1994 il
sindaco di __________ avrebbe tuttavia confermato la cancellazione del
domicilio. Secondo la banca ciò sarebbe da ricondurre all’ultimazione della
casa a __________, dove __________ sarebbe sovente reperibile.
C. Delle osservazioni __________ e dell’UE di Lugano si
dirà, se del caso, in seguito.
D. L’interrogatorio formale dei coniugi __________ ha
permesso di accertare quanto segue:
ha dichiarato di essere domiciliato nel __________ dal 1992. L’attestazione 28
novembre 1994 concernente la sua radiazione dall’Ufficio controllo abitanti per
destinazione sconosciuta sarebbe dovuta ad un malinteso dovuto al cambiamento
di recapito della società presso la quale è domiciliato. Il debitore si è
dichiarato pronto a trasmettere a questa Camera un’attestazione della Città di
__________ confermante il suo domicilio. __________ ha poi affermato di
occuparsi di esportazioni in Svizzera, Italia, Germania e Austria per conto di
un gruppo statale francese. A seconda del lavoro si sposta nei vari paesi.
Abitualmente vive a __________ dove possiede un appartamento e dove sua moglie
lo raggiunge circa 7-8 volte all’anno fermandosi ogni volta circa una
settimana. A __________, dove è domiciliata sua moglie, __________ ha
dichiarato di non trascorrere più di un mese all’anno. Inoltre negli ultimi sei
mesi sua moglie l’ha raggiunto 6-7 volte a __________, dove essa possiede un
appartamento, e dove si è fermato un paio di giorni ogni volta. Ultimamente ha
pure incontrato sua moglie tre volte a __________.
ha dichiarato che dall’inizio del 1995 suo marito si è fermato nella sua casa
di __________ per complessivamente una settimana/15 giorni in diverse volte e sull’arco
degli ultimi 12 mesi complessivamente circa un mese. Durante tale periodo
__________ ha affermato di avere trascorso complessivamente circa due mesi a
__________. Inoltre ha incontrato il marito più volte a __________, per un
periodo complessivo negli ultimi 12 mesi, di circa un mese.
E. Con scritto 30 novembre 1995 __________ ha trasmesso
copia dell’attestazione 29 novembre 1995 del Ministero della Giustizia del
Granducato del __________ confermante che l’autorizzazione di soggiorno gli è
accordata fino al 1. novembre 1996. L’8 gennaio 1996 __________ ha trasmesso a
questa Camera copia della domanda per l’emissione della “Carte de séjour”,
recante quale data della sua entrata nel Granducato del __________ il 30
dicembre 1991 e quale durata del soggiorno fino a novembre 1996.
Considerato
in
diritto
a) Ex
art. 46 cpv. 1 LEF il debitore deve essere escusso al suo domicilio che per
prassi costante coincide con il domicilio civile del debitore ai sensi dell’art.
23 ss. CC. Determinante è pertanto il luogo dove una persona risiede con
l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e che rappresenta il centro degli
interessi dell’escusso (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 1993, § 10 n. 4-5 e rif. ivi; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, Losanna 1993, p. 80-81; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach Schweizerischem Recht, Zurigo 1984, vol. I, § 11 n. 3 e rif. ivi;
BlSchK 1988 p. 228; CEF VIG 19 settembre 1988 su reclamo C.I.S.). L’elemento
soggettivo costituito dalla volontà di residenza e un insieme di circostanze
oggettive, che devono essere almeno rese verosimili al giudice, concorrono così
a fondare il convincimento che un determinato luogo costituisce il centro della
vita e degli interessi della persona in questione (Rep 1989, p. 189 e ss. e
rif. ivi).
b) D’altro canto anche ritenendo la LDIP applicabile al
caso in esame, il concetto di domicilio non cambia. Ex art. 20 cpv. 1 lett. a
LDIP la persona fisica ha il domicilio nello stato dove dimora con l’intenzione
di stabilirvisi durevolmente. Il legislatore infatti ha mantenuto anche per la
LDIP la condizione dell’intenzione allo scopo di non creare divergenze
d’interpretazione tra il diritto civile interno (art. 23 CC) e il diritto
internazionale. L’inapplicabilità delle disposizioni del Codice civile svizzero
concernenti il domicilio e la dimora contenute nell’art. 20 cpv. 2 LDIP intende
unicamente escludere il domicilio derivato o fittizio. Per quel che riguarda
l’intenzione, l’art. 20 LDIP deve essere interpretato come insegna il Tribunale
federale che ha messo l’accento sull’aspetto oggettivo. In DTF 97 II 1 cons.
3.1. è stata infatti precisata la giurisprudenza nel senso che per sapere se
una persona risiede in un luogo con l’intenzione di stabilirvisi, ciò che
importa non è la volontà interna di tale persona, bensì le circostanze,
riconoscibili per terzi, che permettono di dedurre che essa ha questa
intenzione (cfr. FJS 237 p. 5-6 e rif. ivi; DTF 115 II 122 cons. 1c).
c) Dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto
matrimoniale la moglie ha il diritto di costituire un domicilio indipendente
nella stessa misura del marito. La questione a sapere ove si trovi il domicilio
di un coniuge si determina quindi oggi esclusivamente secondo gli art. 23 ss.
CC e non secondo il luogo del domicilio coniugale. Nondimeno la volontà di un
coniuge di abbandonare il domicilio coniugale e di stabilire un nuovo domicilio
proprio deve essere stata chiaramente riconoscibile. In caso di dubbio, il
domicilio coniugale precedente va pertanto considerato tuttora come domicilio
coniugale (DTF 115 II 120).
- __________ ha dichiarato di essere domiciliato a __________ dal
1992, dove si trova la sede della società per cui lavora e di vivere
abitualmente a __________ dove possiede un appartamento. Occupandosi di
esportazioni in Svizzera, Italia, Germania e Austria, deve viaggiare
frequentemente. Dalla richiesta della “Carte de séjour” risulta che __________
è entrato nel Granducato del __________ il 30 dicembre 1991. Con attestazione
29 novembre 1995 il Ministero della Giustizia del Grunducato del __________ ha
certificato che “l’autorisation de séjour “ è concessa a __________ fino al 1.
novembre 1996. Secondo le convergenti dichiarazioni dei coniugi __________,
loro punto d’incontro per complessivamente circa due mesi all’anno è
__________. Altri punti d’incontro durante gli ultimi 12 mesi sono stati
__________, dove hanno trascorso insieme circa un mese in diverse visite, e __________
dove i coniugi __________ si sono visti tre volte. A __________ trascorre
complessivamente circa un mese all’anno suddiviso in diverse visite.
Sulla
base delle precedenti considerazioni non può essere affermato che __________
sia il luogo dove __________ risiede con l’intenzione di stabilirvisi
durevolmente e che rappresenta il centro dei suoi interessi. __________ si
trattiene infatti a __________ saltuariamente per non più di un mese all’anno
complessivamente, mentre il centro dei suoi interessi professionali si trova a
__________ ed il luogo dove risiede principalmente e dove trascorre il maggior
tempo con sua moglie è __________. Queste circostanze, riconoscibili anche a
terzi, permettono pertanto di concludere che, pur lasciando indecisa la questione
a sapere dove sia effettivamente il domicilio di __________ (se a __________ o
a __________, dove sembrerebbe visto che i coniugi vi passano il maggior tempo
assieme), al momento della domanda di esecuzione in oggetto, non era a
__________. L’UE di Lugano, mancando il foro esecutivo, ha di conseguenza
correttamente respinto la domanda di esecuzione.
- Il reclamo 9 febbraio 1995 della __________ va quindi
respinto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamato
l’art. 46 cpv. 1 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
-
Il
reclamo 9 febbraio 1995 della __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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