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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.62
Data decisione, Autorità: 01.06.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00062
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 3 marzo 1995 di
__________,
contro
e meglio contro la comminatoria di fallimento 2 febbraio 1995 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da
viste le osservazioni: - 17 marzo 1995 della __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede contro la __________ in via esecutiva per l’incasso di Fr. 14’192.25 oltre interessi e accessori.
Avendo l’escussa interposto opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto. Con decisione 27 dicembre 1994/4 gennaio 1995 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l’opposizione interposta al PE n. __________ in via definitiva.
B. Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 2 febbraio 1995 la comminatoria di fallimento che è stata notificata all’escussa il 23 febbraio 1995.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ contestando l’emissione della comminatoria di fallimento in quanto la creditrice le avrebbe concesso un limite di credito di Fr. 20’000.--. Inoltre la reclamante prevede di potere disporre della liquidità necessaria per saldare il debito.
D. L’UE di Lugano osserva di aver emesso la richiesta comminatoria essendo allegate alla relativa richiesta sia la domanda di esecuzione che la sentenza di rigetto dell’opposizione con il timbro della crescita in giudicato.
Considerato
in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad esempio quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):
l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di riconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.
solleva unicamente questioni di merito (cfr. narrativa fattuale sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale dell’Autorità di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni nella procedura che ha portato alla decisione di rigetto dell’opposizione.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 161 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia: 1. Il reclamo 3 marzo 1995 della __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il Presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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