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Numero d'incarto:
15.1995.77
Data decisione, Autorità:
02.03.1999, CEF
Incarto n.
15.95.00077
Lugano
2 marzo 1999/FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 24 giugno 1994 di
(patr. dall’avv.
__________)
contro
l’operato
dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza 3
maggio 1994 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei
confronti di
(patr. dall’
avv. __________)
richiamata
l’ordinanza presidenziale 8 luglio 1994, con la quale al ricorso è stato concesso
l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 9 agosto 1994 dell’UEF di Bellinzona;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________
procede nei confronti dell’ex marito __________ per l’incasso del proprio
credito.
B. Il
2 febbraio 1994 l’UEF di Bellinzona ha pignorato il salario dell’escusso sulla
base del seguente calcolo:
Introiti fr.
5’900.--
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’025.--
alimenti fr. 2’305.--
locazione fr. 1’400.--
cassa
malati fr. 178.--
riscaldamento fr. 100.--
spese
diverse fr. 392.--
Totale
deduzioni fr. 5’400.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 500.--
In
data 17 febbraio 1994 l’UEF di Bellinzona ha inviato alla ditta __________,
datrice di lavoro dell’escusso, la notificazione di pignoramento di salario a
far tempo dal mese di febbraio 1994.
C. Il
22 marzo 1994 il legale del debitore ha comunicato all’Ufficio che l’atto di
pignoramento del 2 febbraio 1994 riporta un salario non corrispondente a quello
percepito attualmente __________, ammontante a fr. 4’055.25 mensili. Con scritto
28 marzo 1994 l’UEF di Bellinzona ha affermato che il calcolo sarebbe stato effettuato
sulla base del reddito accertato dalla I CCA nella sentenza 12 gennaio 1993
emanata nell’ambito della separazione tra i coniugi __________ ed ammontante a
fr. 5’900.-- mensili.
D. Il
15 aprile 1994 la __________ ha comunicato all’Ufficio l’ammontare del salario
mensile percepito dall’escusso pari a fr. 4’950.-- lordi, oltre a fr. 455.-- di
assegni famigliari. Il 3 maggio 1994 l’UEF di Bellinzona ha quindi eseguito un
nuovo calcolo del minimo vitale sulla base dei nuovi dati:
Salario
lordo fr. 4’950.--
Assegni
famigliari fr. 455.--
Minimo
di esistenza
Importo
base fr. 1’025.--
Alimenti
fr. 2’305.--
Affitto fr. 1’400.--
AVS/AI fr. 249.95
Assic.
Inf./AD fr. 99.55
Cassa
malati (privata) fr. 178.--
Cassa
pensione fr. 351.30
Cassa
malati fr. 142.05
Trasferte
e pasti fr. 300.--
Riscaldamento fr. 100.--
Totale fr. 6’150.85
Saldo
negativo fr. 745.85
L’Ufficio
comunicava quindi nel contempo, al legale della debitrice, di aver annullato la
trattenuta mensile di fr. 500.-- a carico dell’escusso.
E. Con
lettera 10 maggio 1994 il legale di __________ ha affermato che __________
percepisce, oltre allo stipendio indicato, anche un congruo importo a titolo di
rimborso spese. A comprova di ciò egli ha prodotto una lettera della ditta
__________ datata 24 giugno 1993 ed un certificato di salario relativo al mese
di agosto 1992 indicante un salario netto di fr. 7’612.45. L’Ufficio ha
affermato, il 15 giugno 1994 che il calcolo dell’eccedenza pignorabile è stato
modificato ed allestito sulla base dello stipendio attuale percepito
dall’escusso, assegnando nel contempo alla debitrice un termine di dieci giorni
per impugnare tale decisone.
F. Con
ricorso 24 giugno 1994 __________ postula l’annullamento della decisone impugnata
e l’allestimento di un nuovo calcolo del minimo di esistenza sulla base delle
medesime considerazioni espresse nello scritto 10 maggio 1994.
G. Delle
osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
Per l’art. 91 cpv. 4 LEF i terzi che detengono beni del debitore o verso i
quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena, lo stesso obbligo di
informare del debitore (cfr. Georges Vonder
Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 16
ad art. 93; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 35/36, p. 156; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG,
Zurigo 1997, n. 31 ad art. 91).
- Nel
caso di specie il calcolo dell’eccedenza mensile pignorabile eseguito il 2 febbraio
1994 è stato effettuato sulla base di dati risalenti al 1993 e non più corrispondenti
all’effettivo introito del debitore al momento del pignoramento. Infatti la
sentenza della I CCA del 12 gennaio 1993 relativa alla determinazione del contributo
alimentare, è basata sullo stipendio percepito da __________ nel 1992, quindi
ben due anni prima del pignoramento. La ricorrente pretende il pignoramento del
salario dell’escusso in virtù dell’introito percepito da quest’ultimo negli
anni 1992/ 1993. Orbene tale tesi è in manifesto contrasto con quanto stabilito
dalla giurisprudenza e dalla dottrina, secondo cui per il calcolo
dell’eccedenza pignorabile è determinante il reddito percepito dal debitore al
momento del pignoramento (cfr. DTF 112 III 21, 108 III 12; Georges Vonder Mühll, op. cit., n. 17
ad art. 93).
Il
conteggio dell’UEF di Bellinzona il 3 maggio 1994 è da ritenere corretto, in
quanto allestito sulla base del questionario, compilato dalla ditta __________
in data 15 aprile 1994 ed attestante l’attuale reddito di __________. L’operato
dell’Ufficio, nella determinazione del reddito pignorabile a carico
dell’escusso, non può quindi essere censurato essendo conforme a quanto stabilito
dalla giurisprudenza e dalla dottrina in ambito di pignoramento di salario.
- Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art.
91 cpv. 4 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 24 giugno 1994 di __________, è respinto
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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