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Numero d'incarto:
15.1995.97
Data decisione, Autorità:
18.04.1995, CEF
Incarto n.
15.95.00097
Lugano
18 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 8 settembre 1994 di
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano
contestante l'attestato carenza beni 31 agosto 1994 emesso nell'esecuzione n.
__________ promossa dalla reclamante
contro
viste le
osservazioni 26 settembre 1994 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
esaminati
atti e documenti,
ritenuto
in
fatto:
A. La __________ procede contro __________ per l’incasso
di Fr. 7’035.85 .
B. Dal verbale di pignoramento 29 agosto 1994 risulta che
il debitore lavora come indipendente e guadagna Fr. 2’100.-- al mese. Le sue
spese ammontano mensilmente a Fr. 1’350.-- per l’affitto, Fr. 120.-- per la
cassa malati. Inoltre deve versare Fr. 950.-- al mese di alimenti al figlio
minorenne e all’ex moglie. L’autovettura è in leasing. Non possiede beni
pignorabili.
In
data 31 agosto 1994 l’UE di Lugano ha trasmesso alla creditrice un’attestato di
carenza beni.
C. Contro l’attestato di carenza beni si è aggravata
la __________ argomentando che al debitore va riconosciuto per la pigione un
importo di Fr. 600.-- mensili al massimo, considerato che si tratta di persona
singola vivente ad __________
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del
caso, in seguito.
Considerato
in
diritto:
a) Nel determinare il minimo vitale va considerato il
canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa
pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto
l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione
adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57
III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo
B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).
L’importo
del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio
1989 su reclamo S. cons. 5b).
b) Il debitore non può essere costretto dalle autorità di
esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari:
tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso
utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (cfr. DTF 114
III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 15 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
La
decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto
dei termini contrattuali.
c) Nel caso in esame, a fronte di un reddito di Fr.
2’100.-- __________ ha preteso il riconoscimento di Fr. 1’350.-- a titolo di
canone locatizio per l’appartamento che occupa ad __________ A
sostegno del proprio assunto ha prodotto il contratto di locazione concluso il
28 ottobre 1992 tra la __________ quale locatrice ed il debitore quale
conduttore con un canone locatizio mensile di Fr. 1’350.-- compreso il garage.
Il periodo d’affitto ha avuto inizio il 1. novembre 1992 con durata
indeterminata, la disdetta potendo essere data con un preavviso di tre mesi
alle scadenze 31 ottobre, la prima volta per il 31 ottobre 1993.
d) E` di tutta evidenza che Fr. 1’350.-- mensili quale
canone locatizio, per persona singola con un reddito di Fr. 2’100.--,
costituiscono un onere manifestamente sproporzionato che non può essere
riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo
il primo termine utile per la disdetta.
Per
la clausola contrattuale di cui al punto 3 il termine più prossimo per disdire
il contratto è il 31 ottobre 1995 con disdetta da formulare con tre mesi di
preavviso, e pertanto entro il 31 luglio 1995. In altre parole, è facoltà di
__________ di disdire il rapporto contrattuale per il 31 ottobre 1995 con
disdetta da formulare entro il 31 luglio 1995.
Ne
consegue che fino al 31 ottobre 1995 al debitore devono essere riconosciuti Fr.
1’350.-- mensili a titolo di canone locatizio, per cui l’UE di Lugano, dopo
aver calcolato il suo minimo di esistenza e, non risultandone alcuna eccedenza
pignorabile, ha correttamente emesso un attestato di carenza beni.
Va
tuttavia rilevato che nel caso in cui la __________ dovesse ulteriormente
procedere in via di pignoramento, a __________ per il calcolo del minimo di
esistenza, verrebbe riconosciuto quale canone locatizio, dal 1. novembre 1995,
un importo mensile di Fr. 600.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese,
per la locazione di un monolocale ad __________ o in un comune viciniore.
- Il reclamo 8 settembre 1994 della __________ va quindi
respinto nel senso dei considerandi.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati
PRONUNCIA
-
Il
reclamo 8 settembre 1994 __________, è respinto nel senso dei considerandi.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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