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Numero d'incarto:
15.1996.00150
Data decisione, Autorità:
28.04.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00150
Lugano
28 aprile 1997
/MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 14 agosto 1996
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di______,
nella
procedura dipendente dal sequestro n. __________ decretato contro il reclamante
il 29 dicembre1994 dal Pretore del Distretto di __________ su istanza di
rappr.
dall’avv. __________
e meglio
contro l’atto di pignoramento del 5 luglio/2 agosto 1996 nell’esecuzione a
convalida del sequestro di cui al PE n. __________ dell’UEF ________
visto lo scritto 4
settembre 1996 dell’ UEF;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto:
che
con decreto 29 dicembre 1994 il Pretore del Distretto di __________ ha sequestrato
su istanza di __________ contro __________, un “credito di Fr. 4’100.-- vantato
dal debitore nei confronti dell’assicurazione ________ limitatamente al credito
vantato”;
che
il sequestro è stato concesso sulla base dell’ art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF per un
importo di fr. 2’515.95 e che quale titolo di credito è stato indicato: “tassa pascolazione
bestiame __________ a seguito di ______No. __________ del 21.12.94”;
che
il sequestro è stato eseguito dall’UEF di __________ il 30 dicembre 1994;
che
il 2 gennaio 1995 __________ ha fatto spiccare nei confronti del reclamante il
PE n. __________ per l’importo di fr. 2’815.55, al quale è stata interposta
tempestiva opposizione;
che
con istanza 25 gennaio 1995 __________ ha chiesto al Pretore il rigetto
provvisorio dell’opposizione;
che
in data 5 gennaio 1995 __________ ha promosso una causa di rivocazione del
sequestro ex art. 279 LEF, procedura tuttora pendente;
che
a seguito della rivendicazione da parte di __________ __________ figli dell’escusso,
del credito sequestrato, l’UEF di __________ ha dato avvio alla procedura di
rivendicazione ex art. 106 ss. LEF, assegnando loro in data 12 giugno 1995 un
termine per far valere in giudizio la propria pretesa;
che
la causa di rivendicazione promossa da __________ __________ è sfociata nel
giudizio 13 marzo 1996 del Pretore del Distretto di __________ che ha respinto
l’azione di rivendicazione del credito sequestrato;
che
il 9 maggio 1996 lo stesso giudice ha rigettato in via provvisoria l’ opposizione
interposta da __________ al PE n. __________ dell’UEF di __________ per un
“credito di fr. 2’515.95 oltre la somma di fr. 299.60 per le spese esecutive di
sequestro e fr. 68.-- per le spese di precetto anticipate”;
che
il 5 luglio 1996, a seguito della domanda di prosecuzione dell’esecuzione 12
giugno 1996 di __________, l’UEF di __________ ha proceduto al pignoramento del
credito nei confronti della __________, oggetto del sequestro No. __________
limitatamente all’importo del credito dedotto in esecuzione, e che copia del
relativo atto di pignoramento è stata spedita al reclamante il 2 agosto 1996;
che
con reclamo 14/16 agosto 1996 __________ chiede che venga annullato il
pignoramento del credito nei confronti dell’assicurazione, nonché che venga
dato ordine di riprendere la procedura promossa il 5 gennaio 1995 con azione di
revocazione di sequestro, asserendo in sostanza:
-
che
il credito pignorato spetterebbe in realtà ai suoi tre figli in quanto
proprietari della casa che ha subito il danno per il quale la compagnia
assicurativa dell’azienda acqua potabile comunale risponde;
-
che
detto credito sarebbe stato intestato a suo nome unicamente per un errore
iniziale del Municipio, che avrebbe inviato l’invito per segnalare la natura e
l’entità dei danni subiti intestato a suo nome invece che a quello dei suoi
figli, reali proprietari;
-
che
l’ azione di revocazione da lui immediatamente introdotta contro il sequestro
non sarebbe stata ancora decisa;
-
che
in data 11 settembre 1995 egli avrebbe dichiarato alla compagnia assicurativa
di rinunciare al credito intestato a suo nome chiedendo “di commutarlo a nome
dei figli”;
-
che
il giudizio pretorile sull’azione di rivendicazione dei figli, a loro
sfavorevole, non avrebbe tenuto in debito conto un documento allegato e “prova
tangibile della loro buona fede”;
-
che
infine “nella sentenza causa di questo pignoramento” non sarebbero state tenute
in considerazione le prove addotte;
che
nelle sue osservazioni l’UEF __________ si rimette alle conclusioni di questa
Camera, rilevando che “più che addurre argomentazioni concludenti, il
reclamante cerca di riproporre tesi apparentemente già sviluppate in sede
giudiziaria” e che la procedura di rivocazione del sequestro “è stata
recentemente riattivata, stante la reiezione (dell’) azione di rivendicazione”;
che,
ottenuto un sequestro prima di promuovere un’esecuzione, il creditore deve
provvedervi entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di sequestro (cfr. art.
278 cpv. 1 vLEF);
che
se, promossa l’esecuzione a convalida del sequestro, il debitore ha fatto
opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla relativa notifica,
presentare domanda di rigetto dell’opposizione oppure promuovere azione di
riconoscimento del suo credito (art. 278 cpv. 2 primo periodo vLEF);
che
qualora il creditore non osservi i termini stabiliti da siffatta norma oppure
ritiri o lasci perimere l’azione di riconoscimento del suo credito o la domanda
di esecuzione oppure la sua azione sia definitivamente rigettata, il sequestro
è revocato (art. 278 cpv. 4 vLEF);
che
diversamente, quando il debitore non abbia fatto opposizione o questa sia stata
rigettata, l’esecuzione continua, su domanda di prosecuzione dell’esecuzione da
parte del creditore, in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona
del debitore (art. 280 vLEF);
che
in caso di esecuzione in via di pignoramento, i beni sequestrati vengono
pignorati, così che il sequestro, quale misura conservativa a carattere
provvisorio volta a garantire l’esecuzione del credito per il quale è stato
concesso, ha conseguito il proprio fine, subentrando ad esso il pignoramento
(cfr. K. Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. ed.,
Berna 1993, § 51 n. 82 , p. 416);
che
nel caso in esame con giudizio pretorile del 9 maggio 1996 è stata rigettata in
via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell’UEF
di __________;
che
per il valore della causa di rigetto era data la competenza inappellabile del Pretore
(art. 13 LOG e art. 388 cpv. 2 CPC), di modo che la decisione 9 maggio 1996 è
cresciuta formalmente in giudicato già al momento della sua emanazione;
che
non risulta che __________ abbia introdotto un’azione di disconoscimento del
debito ex art. 82 cpv. 2 vLEF entro i dieci giorni dalla notifica della
sentenza pretorile di rigetto;
che
pertanto il rigetto dell’opposizione è divenuto definitivo (art. 83 cpv. 3 vLEF);
che
rigettata definitivamente l’opposizione, ben poteva il creditore chiedere la
prosecuzione dell’esecuzione con domanda 12 giugno 1996, ritenuto ossequiato il
termine annuale di validità del PE, non computandosi il tempo necessario alla
definizione della procedura di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 88 cpv. 2
LEF) e non ostandovi in alcun modo la pendente procedura di revoca del
sequestro (cfr. K. Amonn, op.cit., § 51 n. 69, p. 413; P.-R. Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.389; DTF 115 III 34
ss; 80 III 35);
che
pertanto l’UEF di __________ si è correttamente determinato dando seguito alla
domanda di prosecuzione dell’esecuzione di __________ ed effettuando il
pignoramento del credito oggetto del sequestro (verbale di pignoramento 5
luglio /2 agosto 1996);
che
su questo punto il reclamo di __________ va respinto;
che
per quanto riguarda le censure del reclamante in relazione alla titolarità del
credito oggetto del sequestro (rispettivamente del pignoramento), nonché quelle
relative alla sussistenza del credito di __________ dedotto in esecuzione, esse
in quanto inerenti al merito, sfuggono manifestamente al potere di cognizione
di questa Camera, dovendo le stesse essere fatte valere nelle sedi giudiziarie
appropriate;
che
per quanto riguarda infine la richiesta di dare ordine di riattivare la
procedura di revocazione di sequestro, a prescindere dal fatto che in base a
quanto riferito dall’UEF nelle sue osservazioni risulta superata, la stessa è
in ogni caso irricevibile, l’autorità di vigilanza non potendo intervenire che
sull’operato degli organi di esecuzione e fallimento (cfr. art. 1 cpv. 2 LPR);
che
per questa decisione non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e
non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 82 ss., 271 ss. vLEF,
nonché ogni altra norma citata,
pronuncia: 1. Il
reclamo 14 agosto 1996 __________ in quanto ricevibile, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità all’art.
19 LEF.
-
Intimazione
a: _________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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