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Numero d'incarto:
15.1996.126
Data decisione, Autorità:
15.10.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00126
Lugano
15 ottobre 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 25 luglio 1996 di
patr. da: __________
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’avviso 12 luglio 1996 di
ricezione della domanda di vendita emesso in diverse esecuzioni promosse contro
il reclamante da
rappr.
da: __________
esec.
n. __________
esec.
n. __________, __________, __________
rappr.
da: __________
esec.
n. __________, __________
rappr.
da: __________
esec.
n. __________
rappr.
da: __________
esec.
n. __________
rilevato che con decreto preseidenziale 29 luglio 1996
al reclamo é stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni 21 agosto 1996 dell’Ufficio
esecuzione di Lugano;
ritenuto
in fatto
A. Il 15 aprile 1996 l’UE di Lugano ha notificato a
__________ l’avviso di ricezione della domanda di vendita dell’autovettura
marca Mercedes-Benz 300 D, pignorata al reclamante con provvedimento 2/11 gennaio
1996 e lasciata in sua custodia.
B. Contro la domanda di vendita si é tempestivamente
aggravato __________ chiedendo che l’automobile in oggetto venga dichiarata
impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, trattandosi di strumento indispensabile per
esercizio della sua attività di tassista, che esercita in proprio da diversi
anni.
C. Con le sue osservazioni l’UE di Lugano si è
riconfermato nel suo operato.
Considerato
in
diritto
- Ex art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo deve essere
presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del
provvedimento.
Il
reclamo 25 luglio 1996 di __________ è pertanto irricevibile per tardività,
considerando che il verbale di pignoramento gli è stato intimato il 2/11
gennaio 1996.
a) All’Autorità
di vigilanza in senso lato, in contrapposizione all’Autorità di reclamo,
compete tra l’altro l’intervento d’ufficio in caso di provvedimenti o atti
radicalmente nulli. Siffatto intervento può darsi anche a seguito di reclamo
irricevibile (ad esempio per tardività): è principio indiscusso di diritto
esecutivo, condiviso da giurisprudenza e dottrina, anche se la LEF non lo
menziona espressamente, che vi possono essere violazioni di principi
procedurali essenziali, interessanti non solo chi è parte diretta nel
procedimento esecutivo bensì anche terzi non noti o la collettività nel suo
insieme, non altrimenti sanabili se non con la sanzione della nullità
rilevabile in ogni momento e con effetto ex tunc (cfr. Flavio Cometta, La
procedura di reclamo avanti le autorità cantonali di vigilanza in materia di
esecuzione e fallimenti, in BlSchK 1989 p. 41 e 42 n. 6 e rif. ivi; Flavio Cometta,
Brevi cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e
fallimenti, in RDAT I 1996, p. 289).
b) La nullità di un pignoramento può essere pronunciata
d'ufficio dall'Autorità di vigilanza, a prescindere dalla tardività del reclamo
quando tolga al debitore o ai membri della sua famiglia l’indispensabile per
vivere, ponendolo in una situazione intollerabile: tale é il caso quando il
pignoramento incida in modo determinante sul minimo di esistenza (cfr. Rep 1980
p. 112; DTF 97 III 11 cons. 2).
c) Ex art. 92 n. 3 LEF sono esclusi dal pignoramento gli
arnesi e gli strumenti, in quanto necessari al debitore e alla sua famiglia per
l’esercizio della professione o se sia senz’altro da presumere che il ricavo
eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustifcare la loro
realizzazione.
d) A dimostrazione della sua attività di tassista, il
reclamante ha prodotto i fogli settimanali del libretto di lavoro per
conducenti professionali di veicoli a motore (doc. G e H) e diverse fatture
emesse per alcune ditte, sue clienti abituali, per il periodo dal 3 gennaio
1995 al 2 luglio 1996 (doc. I). Da questa documentazione si evince che
__________, esercitando l’attività di tassista, può garantirsi un introito che
gli permette di sopperire al suo sostentamento. Pertanto, l’autovettura in
questione, costituendo strumento di lavoro necessario all’ esercizio della sua
professione, va dichiarata d'ufficio impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF.
- Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si
assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamato
l’art. 92 n. 3 LEF
pronuncia
-
Il
reclamo 25 luglio 1996 di __________, é irricevibile per tardività.
-
L’atto
di pignoramento 2/11 gennaio 1996 dell’autovettura marca Mercedes-Benz 300 D
emesso dall’Ufficio esecuzione di Lugano nei confronti di __________ è
dichiarato nullo d'ufficio.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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