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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.14
Data decisione, Autorità:
12.03.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00014
Lugano
12 marzo 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 24 gennaio 1996 di
Contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio
contro l’atto di pignoramento 12/16 gennaio 1996 emesso nell’esecuzione n. __________
promossa contro il reclamante da
viste le osservazioni: - 29 gennaio 1996 della
- 31 gennaio
1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in
fatto:
A. La Cassa disoccupazione __________ procede contro
__________ per l’incasso di Fr. 1’645.10.
B. Con atto di pignoramento 12/16 gennaio 1996 l’UE di
Lugano ha pignorato al reclamante la sua quota di comproprietà di ½ sulla PPP
__________ sita in territorio del Comune di __________.
C. Contro l’atto di pignoramento si è tempestivamente
aggravato __________ argomentando che l’origine del credito in oggetto va
ricercata nell’indennità di disoccupazione, che tuttavia secondo l’art. 93 LEF
non è pignorabile. Inoltre l’indennità non ha coperto lo stretto necessario che
gli serve per vivere e nel 1995 non ha guadagnato nulla.
D. Delle osservazioni della Cassa disoccupazione
__________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in
diritto:
a) Nel procedere al sequestro o al pignoramento del
salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102
III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive
modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame
del pignoramento (DTF 108 III 13).
b) Ex art. 95 cpv. 1 LEF si devono pignorare in primo
luogo i beni mobili, compresi i crediti. Saranno pignorati anzitutto gli
oggetti di commercio quotidiano, e i meno necessari prima degli indispensabili.
Secondo il cpv. 2 i beni immobili non possono essere pignorati, se non in
quanto i beni mobili non bastino a coprire il credito, o se creditore e
debitore di comune accordo lo richiedano.
c) Le allegazioni del reclamante in merito
all’impignorabilità dell’indennità di disoccupazione ed al fatto che tale
indennità non era sufficiente a coprire il suo minimo vitale sono in casu inconferenti.
Infatti l’UE di Lugano non ha pignorato indennità alcuna, ma ha proceduto ex art.
95 cpv. 2 LEF a pignorare i suoi beni immobili. Inoltre le sue argomentazioni
in merito all’impossibilità di coprire il minimo vitale con l’indennità di
disoccupazione sono estranee a questa procedura e vanno respinte.
-
Il
reclamo è irricevibile nella misura in cui __________ contesta, almeno così
sembra, il credito posto a fondamento dell'esecuzione.
-
Il reclamo 24 gennaio 1996 __________ va di
conseguenza respinto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 17 e 95 cpv. 2 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
-
Il
reclamo 24 gennaio 1996 __________, in quanto ricevibile, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: -
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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