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Numero d'incarto:
15.1996.166
Data decisione, Autorità:
05.06.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00166
Lugano
5 giugno 1997/B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 2 ottobre 1996 di
patr.
dallo Studio legale __________
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 23/26
settembre 1996 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro la
reclamante da
patr.
dallo Studio legale __________
viste le osservazioni: - 18 ottobre 1996 della __________
- 21 ottobre 1996
dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
rilevato che con decreto presidenziale 3 ottobre 1996 al reclamo è
stato
concesso effetto sospensivo parziale nel senso che il pignoramento
di salario
è stato limitato a Fr. 351.60;
ritenuto
in fatto
A. La __________ procede
contro __________ per l’incasso di Fr. 10’797.70 interessi e spese compresi.
B. Con atto di
pignoramento 23/26 settembre 1996 l’Ufficio esecuzione di Lugano ha pignorato
alla reclamante Fr. 601.60 al mese sulla base del seguente computo:
Introiti
-
debitrice Fr.
1’710.--
-
alimenti Fr.
2’200.--
totale Fr.
3’910.--
Minimo di esistenza
-
minimo base Fr.
1’025.--
-
figlio minorenne Fr.
300.--
-
locazione Fr.
1’500.--
-
C.M., ass. inf., disocc.,
C.P. Fr. 253.40
-
trasferte Fr.
150.--
-
ass., diversi Fr.
80.--
totale Fr.
3’308.40
Eccedenza mensile
pignorabile: Fr. 601.60.
C. Contro siffatta
determinazione si è tempestivamente aggravata __________ argomentando che
applicando la formula per determinare l’eccedenza mensile pignorabile,
stabilita dal Tribunale federale in DTF 114 III 18 e correttamente riportata
sull’atto di pignoramento, non si ottiene l’importo di Fr. 601.60, bensì di Fr.
263.10. Inoltre negli alimenti ammontanti a Fr. 2’200.--, calcolati quale introito,
sono compresi Fr. 700.-- quale contributo alimentare del padre per il
mantenimento del figlio __________. Questo importo non può tuttavia essere
considerato quale introito della debitrice, essendole versato unicamente quale
rappresentante del figlio. Secondo la reclamante i suoi introiti vanno di
conseguenza ridotti a Fr. 3’210.--, per cui considerato un minimo vitale di Fr.
3’008.40, l’eccedenza pignorabile ammonterebbe a Fr. 107.40.
D. Delle osservazioni
della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
a) Ex art. 7 cpv. 2 e 4
LPR l’atto di reclamo va redatto in lingua italiana, firmato dalla parte o dal
suo rappresentante: in questo caso va unita la procura. Inoltre devono essere
prodotti: a) il provvedimento impugnato, b) la busta d’intimazione o altro
mezzo per provare la data di notifica, c) i mezzi di prova già disponibili.
b) Contrariamente a
quanto sostenuto dalla creditrice il reclamo in oggetto adempie i requisiti di
cui sopra. D’altro canto non vi è contestazione in merito alla procura del
patrocinatore della reclamante.
-
Nel procedere al
sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute
ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione
del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno
suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III
13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Dalla documentazione
agli atti risulta che la reclamante è separata dal marito.
Pertanto, contrariamente a
quanto sostenuto da __________, in casu non è applicabile la formula indicata
sull’atto di pignoramento, dovendo essa essere considerata unicamente nei casi
in cui i coniugi formano un’unione domestica.
b) Ritenuto che da un
canto in caso di pignoramento viene considerato il minimo di esistenza del
debitore e della sua famiglia, d'altro canto insieme all’introito personale del
debitore va calcolato anche quello dei suoi familiari, per il quale sussiste
una pretesa derivante dal diritto di famiglia. Questa pretesa è data per quel
che riguarda gli alimenti versati dall’altro coniuge così come gli alimenti dei
figli minorenni che vivono nella comunione domestica (art. 163 e 323 CC).
Queste pretese del debitore vanno indirettamente pure a vantaggio dei suoi
creditori. Tuttavia agli introiti del debitore non deve venire computato tutto
il reddito dei figli minorenni, ma solo un contributo proporzionato. Inoltre i
figli che percepiscono un introito dal loro lavoro, hanno diritto al
soddisfacimento dei loro normali bisogni e non solo del minimo di esistenza. In
generale l’Ufficio di esecuzione ha un vasto potere di apprezzamento nella
determinazione del contributo agli oneri familiari (Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1993, § 23 n. 51 p. 184 e rif. ivi).
Secondo il punto 1.2.1.
della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo in
vigore dal 1. gennaio 1994 (in seguito: Tabella) per figli minorenni di età tra
i 6 e i 12 anni va riconosciuto un supplemento di Fr. 300.-- quale fabbisogno
esistenziale per il figlio. Il punto 3.3. della Tabella prevede che quale
contributo ex art. 323 cpv. 2 CC va computato di regola un terzo del reddito
netto dei figli minorenni che vivono nell’economia domestica del debitore, ma
al massimo sino all’importo stabilito secondo il citato punto 1.2. 1. Dalla
documentazione agli atti risulta che secondo il decreto provvisionale 20
dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, __________ riceve
dal marito la somma di Fr. 700.-- quale contributo mensile per il figlio
__________. Pertanto in casu, si giustifica il computo agli introiti della
reclamante di un contributo di Fr. 300.-- degli alimenti che percepisce per il
figlio, pari al supplemento che le viene riconosciuto secondo il punto 1.2.1.
della Tabella, atteso che il figlio della debitrice ha diritto al
soddisfacimento dei suoi normali bisogni e non solo del minimo di esistenza.
Per il computo dell'importo pignorabile, la posizione del figlio diviene
finanziariamente neutra nel senso che le due poste di fr. 300.-- per contributo
figlio e minimo d'esistenza figlio si annullano. Il figlio __________ profitta
della differenza tra quanto riceve d'alimenti dal padre (Fr. 700.--): la
soluzione è peraltro logica perché il contributo alimentare che il padre versa
per il figlio non deve andare a vantaggio dei creditori della madre.
d) L’eccedenza
pignorabile va di conseguenza calcolata come segue:
Introiti
totale Fr.
3’510.--
Minimo di esistenza
-
minimo base Fr.
1’025.--
-
figlio minorenne Fr.
300.--
-
locazione Fr.
1’500.--
-
C.M., ass. inf., disocc.,
C.P. Fr. 253.40
-
trasferte Fr.
150.--
-
ass. diversi Fr.
80.--
totale Fr.
3’308.40
Eccedenza mensile
pignorabile: Fr. 201.60
- Il reclamo 2 ottobre
1996 __________ va quindi parzialmente accolto.
Non si prelevano spese (art.
67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
- Il reclamo 2 ottobre
1996 __________ è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza l’atto
di pignoramento 23/26 settembre 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano è
riformato nel senso che il reddito di __________, è pignorabile per Fr.201.60
in luogo di Fr. 601.60.
-
Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello in conformità dell'art. 19
LEF.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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