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Numero d'incarto:
15.1996.176
Data decisione, Autorità:
25.10.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00176
Lugano
25 ottobre 1996
/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 8 ottobre 1996 di
contro
l’operato
dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la
comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro
la reclamante da
viste le
osservazioni 21 ottobre 1996 dell’UEF di Locarno;
ritenuto
in fatto:
A. La
__________ procede contro la __________ per l’incasso di Fr. 25’988.15 oltre
interessi e spese.
Non
avendo l’escussa interposto opposizione, la precettante ha chiesto la
prosecuzione dell’esecuzione.
B. Il
4 ottobre1996 1996 l’UEF di Locarno ha emesso la comminatoria di
fallimento che è stata notificata all’escussa l’8 ottobre 1996.
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ contestando
la procedura. Essa ha sostenuto di avere effettuato il 30 settembre 1996 una
proposta di pagamento, che dimostrerebbe la sua volontà di saldare il debito.
D. Delle
osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
- Per
ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vgilanza
contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9
gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre
Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993,
p. 250):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora
esecutoria,
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per
questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.
-
La
reclamante allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne
consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale dell’Autorità
cantonale di vigilanza.
-
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia
-
Il
reclamo 14 maggio 1996 della __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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