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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.212
Data decisione, Autorità:
07.01.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00212
Lugano
7 gennaio 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull'istanza 16 dicembre 1996 di
__________, fiduciario-commercialista, __________ (quale amministratore
speciale nella liquidazione del fallimento __________)
in materia di proroga ex art. 270 LEF del termine per
ultimare la liquidazione del fallimento __________;
considerato
IN FATTO E IN DIRITTO
che
__________, amministratore speciale nella liquidazione del fallimento
__________. di __________ ha chiesto con atto 16 dicembre 1996 una proroga ex art.
270 LEF per portare a termine la liquidazione fallimentare;
che
la richiesta è fondata sulla "complessità di questa pratica e per le
difficoltà di recuperare gli attivi, in particolare per l'incasso dei
crediti";
che
la delegazione dei creditori esaminerà nel febbraio 1997 i crediti insinuati ed
allestirà poi sollecitamente la graduatoria;
che
per l'art. 270 cpv.1 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro
un anno dalla dichiarazione del medesimo, ritenuto che per il cpv.2 in caso di
bisogno questo termine può essere prorogato dall'Autorità cantonale di
vigilanza;
che
la prima richiesta di proroga appare già prima facie giustificata, i motivi
addotti essendo da ritenere validi;
che
agli organi del fallimento va comunque ricordato il principio di celerità che
informa il diritto esecutivo;
che
l'amministratore speciale del fallimento ha altresì richiesto lumi sul diritto
applicabile;
che
il diritto intertemporale - ossia le norme di collisione che rinviano al
vecchio o nuovo diritto - e il diritto transitorio - vale a dire le norme
speciali valide solo per un periodo transitorio - sono disciplinati all'art. 2 disp.fin.
LEF, nel senso che (cfr. Franco Lorandi / Ivo Schwander, Intertemporales Recht und
Übergangsbestimmungen im revidierten Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, in:
AJP 1996 p.1464 ss.):
-
le
disposizioni di procedura previste dalla nuova LEF e le norme d'esecuzione
connesse si applicano dal 1° gennaio 1997 anche ai procedimenti iniziati sotto
il vecchio regime purché siano con essi compatibili (art. 2 cpv.1 disp.fin.
LEF);
-
per
la durata dei termini il cui decorso è cominciato prima dell'entrata in vigore
della nLEF, vale il diritto anteriore (art. 2 cpv.2 disp.fin. LEF);
-
i
privilegi previsti dal diritto anteriore (art. 219 vLEF) restano applicabili ai
fallimenti pronunciati prima del 1° gennaio 1997 (art. 2 cpv.3 disp.fin. LEF);
richiamati gli art. 270 LEF e 2 disp.fin.
LEF
PRONUNCIA
- L’istanza di proroga
16 dicembre 1996 di __________, è accolta.
1.1 Il
termine per l'ultimazione della liquidazione del fallimento __________ è prorogato
fino al 31 dicembre 1997.
-
Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19
LEF.
-
Intimazione a:
__________, e per il suo tramite a tutti i membri della delegazione dei
creditori.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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