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Numero d'incarto:
15.1996.33
Data decisione, Autorità:
15.03.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00033
Lugano
15 marzo 1996/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 13 febbraio 1996 di
patr.
dallo Studio legale avv. __________
contro
l’operato
dell’UEF di Locarno
in
materia di attestati di carenza di beni emessi contro la reclamante;
richiamata
l'istanza 13 febbraio 1996 di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio;
viste le
osservazioni 1° marzo 1996 dell’UEF di Locarno;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto
che
il 2 febbraio 1996 __________ ha chiesto all'UEF di Locarno che "gli
attestati di carenza di beni emessi a suo carico, e quindi a lei intestati,
vengano commutati cambiando il nominativo con quello del sig. __________
", ex convivente della reclamante, atteso che "è estraneo a qualsiasi
principio di giustizia ed equità gravare una persona di attestati di carenza di
beni per debiti contratti, oltretutto a sua insaputa, da un'altra persona, il
tutto suffragato ora da una chiara ed incontestata sentenza penale";
che
la reclamante ha prodotto il decreto d'accusa 4 ottobre 1995 del Procuratore
generale contro __________ per i titoli di:
-
"ripetuta
truffa, per avere, in più occasioni, allo scopo di procacciarsi un indebito
profitto, ingannato terzi con astuzia, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli
per il patrimonio altrui, e meglio per avere ripetutamente ordinato presso
varie ditte di vendita per corrispondenza, a nome dell'allora sua convivente
__________ e della di lei figlia __________ a loro insaputa, merce (capi di
vestiario, articoli sportivi, cassette musicali e video-cassette) per un valore
complessivo di ca. Fr. 20'000.-- (Fr. 30'000.--/35'000.-- a mente della signora
__________), senza dar seguito ai pagamenti dovuti e provvedendo poi a
distruggere sia le fatture sia i richiami di pagamento indirizzati alle signore
__________i e __________ fine di impedire loro di scoprire il misfatto,
causando a queste ultime un danno patrimoniale rilevante in quanto i creditori
hanno aperto a loro carico diverse procedure di esecuzione, in parte sfociate
in atti di carenza beni", fatti avvenuti a __________ nel corso degli anni
1991/1992;
-
"trascuranza
degli obblighi di mantenimento, per avere omesso di versare a __________ i
contributi alimentari dovuti al figlio __________ per un ammontare complessivo
di Fr. 40'250.--";
che
con atto 6 febbraio 1996 l'UEF di Locarno ha reso noto alla reclamante "di
non poter modificare il nome del debitore nell'ambito dei 55 attestati di
carenza di beni emessi dal 26 gennaio 1983 al 29 dicembre 1993 a carico di
__________ per un ammontare complessivo di Fr. 33'315.20" per mancanza di
base legale;
che
con reclamo 13 febbraio 1996 __________ insiste per la declaratoria di
cambiamento di nome della parte debitrice nelle esecuzioni che hanno portato ai
noti attestati di carenza di beni;
che
per l’art. 17 cpv.1 LEF è ammesso il reclamo all’autorità di vigilanza contro
ogni provvedimento dell'organo d'esecuzione, salvo i casi nei quali la LEF
prescrive la via giudiziale;
che
in linea di principio, provvedimenti di natura procedurale sono di competenza
degli organi d’esecuzione con facoltà di reclamo all’autorità di vigilanza; è
invece compito delle autorità giudiziarie esprimersi su questioni di diritto
materiale, oltre che su controversie di chiara impronta procedurale ma di
particolare rilevanza e incisività che il legislatore ha preferito demandare al
potere giudiziario. Agli organi d’esecuzione e all’Autorità cantonale di
vigilanza resta comunque riservata in misura non indifferente l’applicazione in
via pregiudiziale del diritto privato e pubblico;
che
con provvedimento impugnabile va inteso ogni atto reso in applicazione della
LEF e del diritto esecutivo in genere, riferito ad un ben determinato fatto
esecutivo su cui vi è ancora un interesse pratico e attuale alla definizione ad
opera dell’Autorità cantonale di vigilanza: è infatti irricevibile il reclamo
che non persegua un fine procedurale concreto nell'ambito dell'esecuzione
forzata in corso (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura
di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in
RDAT 1996, n. 2.1.1. b);
che
nel caso di specie i 55 attestati di carenza di beni emessi a carico di
__________ dal 26 gennaio 1983 al 29 dicembre 1993 dimostrano che le esecuzioni
si sono concluse;
che
quindi non vi è più un interesse procedurale pratico e attuale in un'esecuzione
ancora aperta e suscettibile di esito diverso;
che
le questioni di merito sottese al reclamo sfuggono in tutta evidenza al potere
di cognizione dell'Autorità cantonale di vigilanza, limitato agli aspetti
procedurali delle vicende esecutive;
che
il gravame va pertanto dichiarato irricevibile per carenza manifesta già ab initio;
che
con istanza 13 febbraio 1996 __________ ha chiesto il beneficio dell'assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio;
che
il Tribunale federale non si è ancora espresso sulla concessione
dell'assistenza giudiziaria in materia di reclamo ex art. 17 LEF e di ricorso
ex art. 19 LEF;
che
ancora nel 1989 si poteva a buon diritto sostenere che non vi potesse essere
ragionevole spazio per la concessione del gratuito patrocinio nella procedura
di reclamo, caratterizzata peraltro dall'esenzione da spese (art. 67 cpv.2
OTLEF) e da indennità alla parte che prevale (art. 68 cpv.2 OTLEF), ritenuto
che l'esigenza istruttoria per l'accertamento dei presupposti (gravame non
infondato, stato di indigenza e incapacità di procedere con atti propri) fosse
in contrasto con il principio di celerità immanente al reclamo;
che
sotto la spinta della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il Tribunale
federale - pur senza nominare l'equo processo ex art. 6 n.1 CEDU (cfr. sul tema
Piermarco Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative: les règles
minima imposées par l'art. 4 de la Constitution fédérale, in: JdT 1989 p.37) ma
riferendosi all'art. 4 Cost. che ormai tutto sussume - ha stabilito in DTF 121
I 62 cons.2bb e 63 cons.2b il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria va
estesa ad ogni ambito del diritto, compresa la giurisdizione amministrativa
(avanti i tribunali) e persino in sede di autorità amministrative (non
giudiziarie) anche nella procedura amministrativa non contenziosa (DTF 117 Ia
277 cons.5a, 117 V 408 e 114 V 228 cons.5);
che
con riferimento a questa tendenza improntata alla massima apertura, derivata da
un'interpretazione della Costituzione federale secondo lo spirito del tempo
("ein zeitgemässes Verfassungsverständnis", cfr. DTF 121 Ia 63
cons.2b e 119 Ia 264 cons.3a), che non necessariamente può essere condivisa
nella sua interezza e nelle sue conseguenze di appesantimento procedurale da
un'autorità cantonale che comunque non può che piegarsi a siffatta evoluzione,
altro non può dirsi se non che in linea di principio l'assistenza giudiziaria
va riconosciuta anche nella procedura di reclamo ex art. 17 LEF e ricorso ex art.
19 LEF (cfr. Cometta, op. cit., n. 1.3.1.3. lett.a);
che
la procedura di reclamo è caratterizzata, quanto ai costi, dal principio di
economicità volto a comprimere al massimo i costi nel senso che per diritto
federale la procedura è gratuita (art. 67 cpv.2 lett.a OTLEF) e non è
riconosciuta nessuna indennità alle parti (art. 68 cpv.2 OTLEF). A carico del
reclamante o della controparte restano quindi le sole spese del proprio
patrocinatore: l'assistenza giudiziaria può quindi darsi solo nella forma del
gratuito patrocinio, a condizione che si realizzino i presupposti cumulativi
dell'indigenza del richiedente, del gravame non infondato e della necessità
oggettiva del patrocinio;
che
per il principio di celerità, il richiedente dovrà presentare - contestualmente
all'atto di reclamo o alle osservazioni - tutti i documenti e indicare tutti i
mezzi di prova rilevanti per la valutazione dei presupposti, ritenuto che per
facilitare la ricerca della documentazione richiesta e per evitare attitudini
defatigatorie è opportuno che venga ammesso, se espressamente richiesto, un
termine di grazia non superiore a quello di reclamo (Cometta, op. cit., n.
1.3.1.3. lett.b).
Senza
pretesa di esaustività, l'istante dovrà produrre:
-
l'ultima
dichiarazione fiscale
-
l'ultima
notifica di tassazione
-
attestazione
della cancelleria comunale sulla capacità reddituale e di sostanza nota in loco,
con indicazione di quando il richiedente ha preso domicilio o dimora nel comune
-
dichiarazione
dell'ufficio esecuzione del domicilio del richiedente sulle esecuzioni in
corso, compresi gli attestati di carenza di beni;
che
nel caso di specie, la domanda di gratuito patrocinio di __________, ricevibile,
va respinta per carenza del presupposto del gravame non infondato, di immediato
riscontro già ab initio;
che
non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv.2 OTLEF);
richiamati
gli art. 17 LEF e 2 LPR
pronuncia
-
Il
reclamo 13 febbraio 1996 __________, è irricevibile.
-
La
domanda di assistenza giudiziaria 13 febbraio 1996 __________ è respinta.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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