AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.205
Data decisione, Autorità:
04.11.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00205
Lugano
4 novembre 1998
/FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 17 novembre 1997 di
(patr. dall’
avv. __________)
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro l’assegnazione di termine 6 novembre 1997
per promuovere azione di contestazione dell’elenco oneri nell’esecuzione n.
__________ promossa nei confronti del ricorrente da
Procedura
concernente anche
(rappr. da
__________)
(patr. dall’
avv. __________)
(patr. dall’
avv. __________)
(patr. dallo
__________)
richiamata
l’ordinanza vicepresidenziale 18 novembre 1997, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni
– 21 novembre 1997
del __________
– 28 novembre 1997
della __________
– 1. Dicembre 1997
di __________
– 2 dicembre 1997 dell’UE
di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. In
data 12 settembre 1997 veniva pubblicato sul Foglio Ufficiale Cantonale n.
__________ l’avviso d’incanto unico della part. __________ RFD di __________ di
proprietà dell’ing. __________. L’incanto veniva fissato per il 2 dicembre
1997.
B. Il
24 ottobre 1997 veniva comunicato a tutti i creditori il deposito dell’elenco
oneri della part. __________ RFD di __________. Con scritto 31 ottobre 1997
l’ing. __________ contestava la pretesa della __________ iscritta al n. 2
dell’elenco oneri per l’importo di fr. 12’666’856.--. In particolare egli
contesta l’esistenza del debito, l’esigibilità, il fatto che sia garantito dai
pegni immobiliari indicati, nonché l’esistenza stessa dei pegni immobiliari
citati. Nel contempo l‘ing. __________ comunicava all’UEF l’esistenza, presso
la Pretura di Lugano sezione 3, di una causa avente per oggetto, almeno in
parte, la medesima pretesa notificata dalla Banca.
C. A
seguito di tale contestazione l’UE assegnava il 6 novembre 1997 all’ing.
__________ il termine per promuovere l’azione volta a contestare la pretesa
notificata dalla __________.
D. Contro
tale assegno di termine si è aggravato il 17 novembre 1997 l’ing. __________
sostenendo che l’UE avrebbe violato gli art. 140 LEF, __________ e __________
RFF, omettendo d’indicare nell’elenco oneri l’esistenza della causa pendente
presso la Pretura di Lugano ed assegnando il termine di cui all’art. 107 LEF.
Inoltre
il ricorrente contesta l’estensione del pegno fatto valere dalla __________,
rilevando che la somma di fr. 12’666’865.-- eccederebbe di gran lunga la
garanzia prevista dall’art. 818 CC. Infatti risalendo la domanda di vendita
all’agosto 1995, la Banca beneficerebbe di una garanzia di circa 64 mesi di
interessi al 7% oltre al capitale di fr. 8’000’000.--, l’importo massimo della
garanzia ipotecaria ex art. 818 CC sarebbe di fr. 10’986’666.--. Se poi, come
sembrerebbe dall’insinuazione di credito della Banca, la pretesa è una somma in
capitale e non di interessi la garanzia ipotecaria sarebbe limitata a fr.
8’000’000.--, ovvero il capitale massimo delle cartelle ipotecarie in
questione. Per tale contestazione sarebbe quindi corretto assegnare un termine
ex art. 107 LEF, non al ricorrente, bensì alla Banca che farebbe valere un
onere manifestamente superiore e difforme dal tenore del Registro Fondiario e
delle cartelle ipotecarie.
E. Con
osservazioni 21 novembre 1997 il __________ si è rimesso al giudizio di questa
Camera.
F. La
__________ nelle sue osservazioni 28 novembre 1997 chiede la reiezione del
ricorso asseverando che non vi sarebbe identità fra la causa pendente presso la
Pretura di Lugano sezione 3, e l’eventuale azione di contestazione dell’elenco
oneri per cui l’UE avrebbe agito correttamente assegnando al ricorrente il
termine di cui all’art. 107 LEF. Inoltre la Banca precisa di aver nel frattempo
rettificato la propria insinuazione di credito, specificando che l’esatto
ammontare dell’importo coperto in capitale e interessi ai sensi dell’art. 818
CC ammonta a fr. 10’193’333.--
G. Con
osservazioni 1. Dicembre 1997 __________ non si oppone all’accoglimento del
ricorso. Rileva inoltre che la Banca ha proceduto a rettificare la propria
insinuazione di credito.
H.
L’UE con osservazioni 2 dicembre 1997 chiede la reiezione del ricorso,
ribadendo la correttezza del proprio operato
Considerando
in diritto: 1. Secondo
l’art. 140 cpv. 1 LEF, prima dell’incanto l’ufficiale constata in base alle insinuazioni
presentate dagli aventi diritto e dall’estratto del registro fondiario, gli
oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti
personali annotati).
Se
una causa concernente un aggravio iscritto nell’elenco oneri è già pendente in
una esecuzione anteriore, l’ufficio ne farà menzione nell’elenco, indicando le
parti in causa e le loro conclusioni. L’esito della causa sarà decisivo anche
per l’elenco degli oneri della nuova esecuzione (cfr. Art. 37 cpv. 3 RFF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, n. 18 ad art. 140 LEF).
Se
un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è contestato l’incanto deve essere
differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa
influirebbe sul prezzo di aggiudicazione o che procedendo all’incanto si
pregiudicherebbero altri interessi legittimi (cfr. Art. 141 cpv. 1 LEF).
- La
causa di contestazione dell’elenco oneri produce i suoi effetti limitatamente
all’esecuzione per la quale è stato depositato l’elenco oneri contestato. Se
l’esecuzione è conclusa o ritirata l’elenco oneri perde ogni effetto (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs
- und Konkursrechts, Berna 1997, § 28 n. 40, p. 238). Infatti, anche se le
motivazioni che stanno alla base dell’azione di contestazione sono di diritto
materiale, essa persegue unicamente scopi di diritto esecutivo, che si
riflettono sull’esecuzione in vigore (Amonn/Gasser,
op. cit., § 24 n.49, p. 194).
- Nel
caso di specie il petitum dell’azione introdotta __________ nei confronti della
__________ di cui all’inc. n. OA.94.00251 della Pretura di Lugano sezione 3,
risulta essere il seguente:
“ In
via principale
-
La
petizione è accolta. Di conseguenza è accertata l’inesistenza del debito
e l’inesistenza (per la CIP di fr. 6’600’000.--) del pegno di cui
all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa dalla convenuta nei
confronti dell’attore.
-
E’
accertata l’inesistenza del pegno immobiliare di cui alla CIP di fr.
6’600’000.-- gravante in II rango la part. __________ RFD di __________ di
proprietà di __________, e quindi la relativa iscrizione a RF è accertata
indebita ai sensi dell’art. 975 CC. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficiale
del registro fondiario di Lugano di procedere alla radiazione dell’iscrizione
medesima ed all’annullamento del titolo.
-
Protestate
tasse, spese e ripetibili della presente procedura e di quella di rigetto.
In
via subordinata
-
La
petizione è accolta. Di conseguenza è accertata l’inesigibilità del
debito e l’inesistenza (per la CIP di fr. 6’600’000.--) del pegno di cui
all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa dalla convenuta nei
confronti dell’attore.
-
E’
accertata l’inesistenza del pegno immobiliare di cui alla CIP di fr.
6’600’000.-- gravante in II rango la part. __________ RFD di __________ di
proprietà di __________, e quindi la relativa iscrizione a RF è accertata
indebita ai sensi dell’art. 975 CC. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficiale
del registro fondiario di Lugano di procedere alla radiazione dell’iscrizione
medesima ed all’annullamento del titolo.
-
Protestate
tasse, spese e ripetibili della presente procedura e di quella di rigetto. “
-
Orbene,
l’escusso, qui ricorrente contesta la pretesa __________ iscritta ad elenco
oneri della part. __________ RFD di __________ per l’importo di fr.
12’666’856.--, in seguito modificato in fr. 10’193’333.-- e garantito da due
CI di nominali fr. 1’400’000.-- e fr. 6’600’000.-- gravanti in I e II rango
l’immobile in oggetto. Come si evince dalla documentazione prodotta (cfr. doc.
B) tale credito risulta essere oggetto, nell’ambito dell’esecuzione n.
__________ UE di Lugano, della causa di cui all’inc. OA.94.00251 pendente
presso la Pretura di Lugano, sezione 3. Con il termine “causa”, nel senso dell’art.
37 cpv. 3 RFF, deve essere intesa non un’azione di contestazione dell’elenco
oneri, la quale avrebbe effetto unicamente sull’esecuzione in corso bensì una
causa concernente un aggravio iscritto nell’elenco degli oneri. Di conseguenza
non è necessario assegnare alcun termine per contestare l’elenco oneri, essendo
la pretesa contestata già oggetto di una causa pendente presso la Pretura di
Lugano, sezione 3. Pertanto la decisione 31 ottobre 1997 dell’UE di Lugano di
assegnare il termine all’ing. __________ per promuovere l’azione volta a
contestare la pretesa della __________ iscritta ad elenco oneri, deve essere annullata.
L’UE di Lugano dovrà inoltre menzionare ad elenco oneri l’esistenza della causa
pendente tra l’ing. __________ e la __________, così come previsto dall’art. 37
cpv. 3 RFF.
-
L’esito
della causa tra l’ing. __________ e la __________ è sicuramente in grado
d’influenzare il prezzo di aggiudicazione dell’immobile. Infatti nell’ipotesi
in cui la pretesa della Banca venisse a cadere a seguito dell’esito della causa
incoata dal ricorrente, l’aggiudicazione dell’immobile avverrebbe ad un prezzo
inferiore, essendo la __________ creditore procedente (cfr. art. 126 cpv. 1
LEF, applicabile anche alla procedura in via di realizzazione del pegno in
virtù dell’art. 156 LEF). S’impone quindi, conformemente all’art. 141 cpv. 1
LEF, il differimento dell’incanto sino a decisione sulla lite.
-
Ne
consegue l’accoglimento del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art.
126 cpv. 1, 140, 141 cpv. 1 e 156 LEF, 37 cpv.3 RFF
pronuncia: 1. Il
ricorso 17 novembre 1997 dell’ing. __________, è accolto
1.1. Di
conseguenza la decisione 6 novembre 1997 dell’UE di Lugano, di assegnare
all’ing. __________, il termine per promuovere l’azione volta a contestare la
pretesa della __________ iscritta ad elenco oneri della part. __________ RFD di
__________, emessa nell’esecuzione n. __________, è annullata.
-
E’
fatto ordine all’UE di Lugano di determinarsi come al considerando 4 di questa
sentenza.
-
L’incanto
della part. __________ RFD di __________ viene differito sino alla conclusione
della causa tra l’ing. __________ e __________ di cui all’inc. n. OA.94.00251
pendente presso la Pretura di Lugano, sezione 3.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster