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Numero d'incarto:
15.1997.63
Data decisione, Autorità:
20.05.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00063
Lugano
20 maggio 1997
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali, Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 15 aprile 1997 di
contro
l’operato
dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di
fallimento ____________________ emessa nell’esecuzione n. __________ promossa
contro il ricorrente da
__________;
preso
atto che con decreto presidenziale 17 aprile 1997 al ricorso è stato concesso
effetto sospensivo;
viste le osservazioni
23 aprile 1997 di __________;
ritenuto
in fatto
A. __________
procede contro __________ per l’incasso di fr. 2’500.-- oltre interessi e
spese.
Interposta
opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto alla Pretora
del Distretto di Lugano, Sezione 5, che con sentenza 11 marzo 1997 l’ha
respinta .
B. Il
7 aprile 1997 l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento, la quale
è stata notificata all’escusso l’8 aprile successivo.
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ argomentando
che la cauzione versata al locatore non è stata depositata su alcun libretto,
per cui non ha fruttato interessi. Egli ha d’altro canto proposto di liquidare
il debito in 15 mesi con versamenti di fr. 100.-- mensili.
D. Delle
osservazioni di __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
in diritto
- Per
ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di
vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando
(cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz
betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160
LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 1993, p. 250):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora
esecutoria,
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per
questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.
-
Il
ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne
consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale
dell’Autorità cantonale di vigilanza.
-
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia
-
Il
ricorso 15 aprile 1997 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il vicepresidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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