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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.70
Data decisione, Autorità:
22.08.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00070
Lugano
22 agosto 1997/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 28 marzo 1997 di
rappr.
dall'avv. __________,
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la
notificazione del PE emesso nell'esecuzione n. __________ promossa contro la
ricorrente da
rappr.
dall'__________
viste le osservazioni 6 maggio 1997 dell’UEF
di Locarno;
rilevato
che con decreto presidenziale 5 maggio 1997 al ricorso è stato concesso effetto
sospensivo;
ritenuto
in
fatto:
A. Su
domanda di esecuzione presentata __________ l’UEF di Locarno ha emesso il 27
novembre 1996 il PE n. __________ nei confronti di __________ per un importo
di Fr. 150.-- oltre interessi al 5% dal 20 marzo 1996.
B. Il
17 febbraio 1997 l’UEF di Locarno ha emesso l’avviso di pignoramento.
C. Con
ricorso 28 marzo 1997 __________ si è aggravata contro l’avviso di
pignoramento, sostenendo di aver preso conoscenza della procedura esecutiva
solo al momento della sua ricezione. Dall’UEF di Locarno ha ottenuto
spiegazioni in merito alla notificazione del PE il 26 marzo 1997. La ricorrente
ha rilevato che l’indirizzo indicato sul PE non è corretto, essendo domiciliata
a __________. Inoltre, secondo la debitrice, non è presumibile che un agente di
polizia di __________ si sia recato fino a __________. Pure assolutamente
insostenibile è che un PE, emesso il 27 novembre 1996, possa essere stato
intimato a mezzo polizia lo stesso giorno. Inoltre il 27 dicembre 1996 non si
trovava né a __________, né a __________, bensì a __________ presso i genitori
per le vacanze natalizie. Il PE non le è pertanto mai stato validamente
notificato. Prova ne è il fatto che non vi figura la sua firma per ricevuta.
D. Delle
osservazioni della Polizia del Comune di __________ e dell’UEF di Locarno si
dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Ex
art. 64 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o
nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi,
la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno
dei suoi impiegati.
Ove
non si trovi alcuna delle nominate persone, l’atto esecutivo viene consegnato
ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore.
Questi
funzionari devono pertanto procedere a completare la notificazione (Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 12 n. 17 p.
92).
b) Agli
atti risulta un rapporto della Polizia comunale di __________ datato 30 aprile
1997, sottoscritto dall’agente __________, in cui quest’ultimo ha dichiarato
che la debitrice non è più effettivamente domiciliata a __________, da dove è
partita il 30 giugno 1996 per __________. Essa lavora comunque presso
l’istituto di estetica __________ e __________. Il funzionario di polizia ha
dichiarato che il PE gli è pervenuto il 5 dicembre 1996. Egli ha provveduto ad
intimarlo il 27 dicembre 1996 direttamente all’interessata presso il citato
centro di estetica. La copia del PE è stata consegnata di ritorno, all’UEF
richiedente, il 10 gennaio 1997. Come ritenuto al precedente considerando l’art.
64 LEF prevede sia la possibilità della notificazione del PE alla debitrice al
suo posto di lavoro che la notificazione tramite la polizia. Nel caso di
specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’agente di polizia
incaricato della notificazione non si è recato __________, ma ha eseguito
correttamente la notifica il 27 dicembre 1996, e pertanto un mese dopo
l’emissione del PE, a __________ dove __________ esercita la sua professione,
sottoscrivendone l’avvenuta consegna. Infatti ex art. 72 cpv. 2 LEF è colui che
procede alla notificazione del PE, che deve attestare su ambedue gli originali,
in qual giorno ed a chi questa sia stata fatta. La ricorrente dal canto suo si
è limitata ad affermare, senza nemmeno tentare di offrire mezzi di prova a
sostegno dell'assunto, di essere stata assente nel giorno topico, perché a
__________ presso i genitori (art. 7 LPR).
Abbondanzialmente
non si può non rilevare, avuto anche riguardo al valore litigioso, che
l'escussa non subirà comunque pregiudizio alcuno nell'ipotesi che nulla sia
tenuta a versare, potendo in tal caso far capo agli istituti ex art. 85, 85a e
86 LEF.
- Il
ricorso 28 marzo 1997 di __________ va quindi respinto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17, 64 e 72 LEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 28 marzo 1997 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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