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Numero d'incarto:
15.1997.74
Data decisione, Autorità:
20.05.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00074
Lugano
20 maggio 1997
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 12 maggio 1997 di
contro
l’operato
dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la notifica del PE
nell’esecuzione n. __________ promossa contro la __________ da
__________;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE __________ la __________ procede contro la . Il PE, emesso con
l’indicazione “__________ ”, è stato notificato il 2 maggio 1997 alla
__________.
B. Contro
siffatta notifica si è tempestivamente aggravata la __________ argomentando
che, invece di attendere l’istituzione della curatela di amministrazione, l’UE
di Lugano le ha direttamente notificato il PE e ciò sulla base di una lettera
(direttiva) datata 18 febbraio 1983 della Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale inviata all’Obergericht del Cantone Zurigo.
Secondo la ricorrente con l’entrata in vigore della nuova LEF vi sono stati però
dei cambiamenti. L’art. 68c nLEF consente effettivamente la notifica di atti
esecutivi all’autorità tutoria competente qualora il debitore non abbia un
rappresentante legale. Questa norma riguarda però i casi di debitori sotto
autorità parentale o sotto tutela, quindi unicamente persone fisiche. Alla
società anonima, essendo una persona giuridica, non è applicabile l’art. 68c nLEF.
Qualora non sia provveduto altrimenti all’amministrazione del patrimonio di una
persona giuridica, l’autorità tutoria è tenuta ad istanza dell’interessato o
d’ufficio, a designare un curatore in applicazione dell’art. 393 n. 4 CC.
Secondo la ricorrente, per la notifica di atti esecutivi, va quindi applicato l’art.
68d n. 2 nLEF, secondo il quale gli stessi si notificano al curatore in caso di
curatela ex art. da 392 a 394 CC dal momento in cui la nomina è stata
pubblicata o comunicata all’ufficio esecuzione. La notifica di atti esecutivi
alla Delegazione tutoria non è pertanto più possibile nei casi in cui il
debitore non è soggetto ad autorità parentale, tutela o assistenza.
Considerato
in diritto:
- Ex
art. 46 cpv. 2 nLEF le persone giuridiche e le società iscritte nel registro di
commercio sono escusse alla loro sede. Nella nuova LEF la notificazione degli
atti esecutivi è disciplinata dagli art. 68c e ss., mentre è stato abrogato l’art.
47 vLEF, essendo stato rilevato che vi era confusione in merito al foro
dell’esecuzione ed il luogo dove si trovano le persone alle quali vanno
notificati gli atti esecutivi (cfr. Messaggio concernente la revisione della
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, FF n. 27 vol. III 16 luglio
1991 p. 36/37).
Ex
art. 393 n. 4 CC l’Autorità tutoria prende gli opportuni provvedimenti ogni
qualvolta una sostanza rimanga priva della necessaria amministrazione ed in
specie nomina un curatore in mancanza degli organi necessari di una
corporazione, quando non sia altrimenti provveduto all’amministrazione. Secondo
la vecchia LEF la predetta fattispecie veniva disciplinata dall’art. 47 cpv. 2 vLEF
(cfr. lettera 18 febbraio 1983 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale all’Obergericht del Canton Zurigo). La nuova LEF
prevede all’art. 68c cpv. 1 che se il debitore si trova sotto autorità
parentale o tutela, gli atti si notificano al rappresentante legale, mentre nel
caso in cui non abbia un rappresentante legale, gli atti si notificano
all’autorità tutoria competente. Questa norma, pur non più contenendo alcuna
indicazione in merito al foro, ricalca l’art. 47 cpv. 1 e 2 vLEF. Nel
marginale dell’art. 68c nLEF è stato sì indicato “Debitore sotto autorità
parentale o tutela”, tuttavia l’applicazione di questa norma non può essere
limitata unicamente alle persone fisiche, considerato che l’art. 47 cpv. 1 e 2 vLEF
non faceva distinzione tra persone fisiche e giuridiche e che gli art. 68c e
68d nLEF, in sostituizione dell’art. 47 vLEF, regolano la notifica allorquando
il debitore è sotto autorità parentale, tutela o curatela (cfr. SJZ 1996 Nr.
23 p.428). Va poi rilevato che l’art. 68d n. 2 nLEF disciplina la
notificazione di atti esecutivi al debitore e al curatore, nei casi di curatela
secondo gli art. da 392 a 394 CC, dal momento in cui la nomina è già avvenuta
ed è stata pubblicata o comunicata all’ufficio esecuzione, mentre per il
periodo antecedente tale designazione la norma è silente. Non vi è tuttavia
motivo di credere che nel caso in cui il debitore è una persona giuridica, per
la quale non è ancora stato nominato un curatore, il legislatore abbia voluto
impedire la notifica di atti esecutivi all’autorità tutoria. Pertanto quanto
rilevato dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale
nella citata lettera 18 febbraio 1983, secondo la quale, nel caso in cui
mancando ad una società un rappresentate legale e non essendo ancora stato
nominato un curatore, gli atti esecutivi vanno notificati all’autorità tutoria,
vale anche dopo l’entrata in vigore della nuova LEF.
- Il
ricorso 12 maggio 1997 della __________ va quindi respinto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 TLEF).
Per i quali motivi
richiamati gli art. 17 e 68c e d LEF
pronuncia
-
Il
ricorso 12 maggio 1997 della __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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