AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.00047
Data decisione, Autorità:
22.02.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00047
Lugano
22 febbraio 1999 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12
marzo 1998
contro l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno
nell’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro n. __________ promossa
contro il ricorrente da
patr.
dall’ avv. __________
richiamata
l’ordinanza presidenziale 16 marzo 1998, con la quale al ricorso è stato
concesso effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 25 marzo 1998 dell’UEF di Locarno e 20 aprile 1998 di __________
esaminati atti e
documenti;
Ritenuto in
fatto:
A. Su
istanza 16 luglio 1997 di __________, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città
ha decretato in data 17 luglio 1997 , sulla base dell’art. 271 cpv.1 n.4 LEF,
il sequestro nei confronti di __________ del salario percepito dal debitore
dalla __________, nonché dell’autovettura “usata giornalmente per recarsi sul
posto di lavoro”, fino a concorrenza di un credito di fr. 23’145.-- oltre
accessori.
B. Il
25 luglio 1997 l’UEF di Locarno ha proceduto al sequestro (n. __________) della
quota di fr. 160.-- mensile del salario del debitore, sulla base del seguente
calcolo dell’eccedenza:
fr. 3’830.00 lordi
mensili
fr.
186.00 assegni familiari
fr. 4’016.00
fr. 4’016.00
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’025.00
alimenti fr.
700.00
affitto
app. fr. 800.00
contr.
AVS/AI fr. 251.00
ass.
inf., CM
disocc. fr. 480.00
trasf.
e pasti fr. 600.00
fr. 3’856.00 fr. 3’856.00
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 160.00
In
merito all’auto, il debitore ha dichiarato all’UEF che la stessa è andata
distrutta in un incidente.
Copia
del verbale di sequestro è stato spedito alle parti il 30 luglio 1997. Il
medesimo giorno l’UEF ha proceduto a consegnare brevi manu alla
__________ atto di “notificazione di pignoramento di salario” per un importo di
Fr. 160.-- mensili “a partire da subito”.
C. Il
5 agosto 1997 l’UEF ha notificato al debitore il precetto esecutivo n.
__________ del 4 agosto 1997 fatto spiccare dalla creditrice a convalida del
sequestro n. __________. Quali titoli di credito sono indicati sul PE “decreto
esecutivo 7.12.1996 del Tribunale di __________ di omologazione della
separazione consensuale” e “atto di precetto esecutivo civile”.
D. Con
atto 25 agosto 1997 la creditrice ha chiesto all’UEF di proseguire l’esecuzione
sulla scorta del precetto esecutivo n. __________, producendo con la richiesta
l’esemplare del PE per il creditore sul quale non risulta alcuna opposizione
del debitore.
E. Il
12 settembre 1997 l’UEF ha allestito un atto di pignoramento in favore della
creditrice relativo alla quota mensile di fr. 160.-- del salario percepito
dall’escusso presso la __________ di __________, per un credito di fr.
24’708.90 oltre accessori. Sull’atto - inviato in copia alle parti il 28
ottobre 1997, è indicato in particolare:
“Trattenuta
di Fr. 160.-- per mese sul salario del debitore ricevuto da __________, a
cominciare da ottobre 1997. Valore di copertura
No.
12 quote a Fr. 160.--=
Fr.
1’920.-- ”
F. Con
atto 30 ottobre 1997 l’UEF ha comunicato all’escusso che la creditrice, con
domanda 29/30 ottobre 1997 “ha chiesto la vendita del salario compreso
nell’esecuzione precitata”, con l’avvertenza che “salvo pagamento nel termine
di cinque giorni (...) la vendita (sarebbe stata) fissata”.
G. Il
30 gennaio 1998 __________ ha chiesto all’UEF di Locarno di rivedere “il
calcolo per il pignoramento (...) del salario, tenendo conto della diminuzione
di fr. 186.-- mensili intervenuta nel proprio salario a partire dal 1° gennaio
1998 a seguito della soppressione del diritto agli assegni per la figlia.
H. Con
atto di “revoca trattenuta salario” 2 febbraio 1998 l’UEF ha comunicato al
datore di lavoro dell’escusso, con copia alla creditrice, “che la trattenuta di
salario nei confronti del vostro dipendente (...) può essere annullata” e che
“eventuali importi ancora in vostro possesso sono da consegnare
all’interessato”.
I. Con
scritto di medesima data la creditrice, rilevando che il credito in esecuzione
“trae origine da una sentenza di separazione del Tribunale di __________ ” e
asserendo di far “pieno affidamento” al versamento del contributo alimentare di
Lit. 700’000 “per poter sbarcare il lunario”, ha chiesto all’UEF - richiamando
la giurisprudenza federale in materia di esecuzione per contributi alimentari -
di procedere a nuovo calcolo dell’eccedenza mensile pignorabile sul salario del
debitore.
L. Il
3 febbraio 1998, l’UEF, con riferimento esplicito alla sentenza del Tribunale
federale pubblicata in DTF 67 III 138, ha proceduto al seguente nuovo calcolo
“per crediti di alimenti”:
X
= salario da pignorare
a
= fr. 700.-- versamento alimenti
b
= fr. 3’830.-- guadagno del debitore
c
= fr. 3’856.-- minimo vitale
X
= b x a
c
X
= fr. 3’830.-- x fr. 700.-- = fr. 695.-- al mese
fr.
3’856.--
Lo
stesso giorno l’UEF ha notificato al datore di lavoro dell’escusso il
pignoramento, con effetto immediato, della quota di fr. 695.-- mensile del suo
stipendio. Sull’atto è indicato in particolare: “La presente notifica annulla e
sostituisce quella del 30.7.97 e 2.2.98”.
M. Con
scritto 2 marzo 1998 l’UEF ha comunicato all’escusso “che il pignoramento a
vostro carico ammonta a fr. 695.-- al mese a partire da subito”, allegando alla
comunicazione il calcolo dell’eccedenza sopra riportato.
N. Con
ricorso 12 marzo 1998 __________, in via principale, la “conferma
dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno” e il
conseguente annullamento di tutti gli atti esecutivi effettuati dopo il
medesimo precetto esecutivo, in particolare della notifica di pignoramento 2
marzo 1998, e in via subordinata, l’annullamento della sola notifica di
pignoramento 2 marzo 1998, asserendo in sostanza:
-
di
aver interposto opposizione al precetto esecutivo n. __________;
-
che
pertanto l’UEF di Locarno - in assenza di una decisione di rigetto
dell’opposizione sulla base della decisione italiana regolarmente delibata -
non avrebbe potuto procedere al pignoramento di cui al verbale 27 agosto 1997;
-
di
non aver contestato quel provvedimento “fidandosi ciecamente dell’operato dell’UEF
di Locarno”;
-
che
“ciò non toglie che, alla fin fine, l’ultimo pignoramento contro il quale viene
oggi interposto tempestivo ricorso (...) è stato eseguito senza regolare titolo
di credito” e “va quindi e incontrovertibilmente annullato, in quanto
perfettamente arbitrario”;
-
che
in ogni caso “conformemente alla più recente giurisprudenza del Tribunale
federale (vedi DTF 123 III 1ss), non può essere intaccato il minimo vitale del
debitore di alimenti”;
-
che
dal calcolo eseguito il 3 febbraio 1998 dall’UEF “risulta chiaramente intaccato
il minimo vitale del debitore, avuto riguardo al fatto che il suo stipendio è
inferiore di fr. 26.-- al suo minimo di esistenza”;
-
che
di conseguenza “nessun importo può essergli prelevato per i crediti in
questione, come del resto già confermato dalla precedente revoca della
trattenuta di salario del 2 febbraio 1998 (...)”.
Considerando in diritto:
- Per
l’art. 17 cpv. 1 LEF, salvo i casi nei quali la legge prescriva la via
giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità cantonale di vigilanza contro
ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione per violazione di una norma di
diritto o errore di apprezzamento. Il ricorso deve tuttavia essere presentato
entro dieci giorni (cinque nell’esecuzione in via cambiaria) da quello in cui
il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (cfr. cpv.2), atteso che in
assenza di tempestivo ricorso il provvedimento in questione cresce in giudicato
formale (cfr. DTF 79 III 166, 85 III 9; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984,
§8 n.26 p.61). Entro il termine di ricorso ex art. 17 cpv. 1 LEF, oppure - in
caso di ricorso - entro il termine per la trasmissione delle proprie
osservazioni all’Autorità di vigilanza (art. 9 cpv.5 LPR), l’organo
d’esecuzione può riconsiderare liberamente il provvedimento controverso,
annullandolo o modificandolo mediante nuova formale decisione suscettibile a
sua volta di essere impugnata (cfr. art. 17 cpv. 4 LEF, DTF 67 III 163 cons.1; Flavio Cometta, in Kommentar zum SchKG,
Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, N. 60 e 61 ad art. 17 LEF; Idem, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n.1.3 e 4 ad art. 9 LPR, n. 2.1 e 2.2 ad art. 11 LPR; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §6 n.64, p.47).
Decisioni
che violano prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di
persone che non sono parte nel procedimento sono nulle e l’autorità di
vigilanza ne constata la nullità d’ufficio, in ogni tempo, anche quando la
decisione non sia stata impugnata (cfr. art. 22 cpv. 1 LEF; Amonn/Gasser, op.cit., §6 n.34ss.
p.42s; Fritzsche/Walder, op.cit.,Vol.I,
§8 n.29 p.63; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo
1997, n.34 ad art. 17 LEF e n.6 ad art. 22 LEF; Cometta, Commentario alla LPR, N. 2.2.2. ad art. 11 LPR).
a) Per
l’art. 279 cpv. 1 LEF il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di
promuovere l’esecuzione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione
del verbale di sequestro. Il terzo capoverso della medesima norma stabilisce
che se il debitore non ha fatto opposizione (al precetto esecutivo fatto
emettere a convalida del sequestro) o questa è stata rimossa, il creditore deve
chiedere la continuazione dell’esecuzione entro dieci giorni dal momento in cui
è legittimato a farlo secondo l’art. 88 LEF e in tal caso l’esecuzione si
prosegue in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del
debitore.
b) Per
l’art. 88 cpv. 1 LEF se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di
un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla
notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione. In tal
caso, se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento,
l’ufficio d’esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza
indugio al pignoramento. In caso di esecuzione a convalida di sequestro oggetto
del pignoramento saranno i beni sequestrati: il sequestro - quale misura
conservativa a carattere provvisorio volta a garantire l’esecuzione del credito
per il quale è stato concesso - ha infatti così conseguito il proprio fine, il
pignoramento essendo subentrato ad esso (cfr. Amonn/Gasser,
op.cit., §51 n.94, p.425). Va qui rilevato che nell’ambito del
proseguimento di un’esecuzione a convalida di un sequestro possono essere
pignorati in principio unicamente i beni colpiti da (quel) sequestro (DTF 51
III 117; Amonn/Gasser, op.cit.,
§51 n.99, p. 426; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993,
§58 n.18 p.474 e §60 n.10, p.492 s.; Hans
Reiser, in Kommentar zum SchKG, Vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,
n.7 ad art. 279 LEF).
c) In
concreto il sequestro n. __________ è avvenuto il 25 luglio 1997 (cfr. verbale
di sequestro agli atti, spedito alle parti il 30 luglio 1997) ed è stato
convalidato con PE n. __________ del 4 agosto 1997, notificato il 5 agosto
1997. Con domanda 25 agosto 1997, dunque nei termini temporali di cui ai
combinati art. 279 cpv.3 e 88 cpv. 1 LEF, il creditore ha chiesto all’UEF di
proseguire l’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro n. __________,
allegando alla domanda l’esemplare del precetto per il creditore, sul quale vi
è il timbro “Nessuna opposizione” apposto dall’UEF il 20 agosto 1997. L’UEF ha
quindi inviato alle parti, in particolare all’escusso, l’avviso di pignoramento
27 agosto 1997, fissato per il 12 settembre 1997, avviso che il ricorrente
dichiara aver ricevuto il 27 agosto stesso (cfr. ricorso 12 marzo 1998, p.3
n.3). Il 12 settembre 1997 l’UEF ha quindi steso il verbale di pignoramento,
sul quale è indicato il calcolo di un’eccedenza pignorabile di fr. 160.--
mensili dello stipendio dell’escusso. Tale atto è stato spedito alle parti il
28 ottobre 1997, senza reazione alcuna da parte dell’escusso. Con scritto 30
gennaio 1998 il ricorrente ha chiesto il riesame del pignoramento, non già
contestandone il principio, ma unicamente facendo valere la soppressione dal 1°
gennaio 1998 del diritto agli assegni famigliari. E’ solo con l’atto di ricorso
12 marzo 1998 che il ricorrente afferma apoditticamente, senza indicare
qualsivoglia indizio a sostegno dell’allegazione - salvo produrre la copia del
PE per il debitore in suo possesso (doc. E) sulla quale figura la scritta
“faccio opposizione”, assente invece sulla copia prodotta dal creditore - di
aver interposto opposizione al precetto esecutivo. In siffatte circostanze la
censura del ricorrente non può essere ammessa siccome in ogni caso
manifestamente tardiva, avendo dovuta essere fatta valere al più tardi entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento dell’atto di pignoramento 12 settembre
1997 (cfr. DTF 75 III 88 cons.3, 85 III 14 , 101 III 10 cons.1; ancor più
restrittivi Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
op.cit., Vol.I, n.32 ad art. 17 LEF).
a) Giusta
l’art. 275 LEF all’esecuzione del sequestro si applicano per analogia gli
articoli da 91 a 109 concernenti il pignoramento. Per l’art. 93 cpv. 1 LEF il
reddito dell’escusso può essere pignorato se, a giudizio dell’ufficiale, non
sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua
famiglia; tuttavia nella medesima esecuzione lo stipendio dell’escusso può
essere pignorato per la durata massima di un anno a partire dall’esecuzione del
pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF). Ciò vale anche nel caso del sequestro (cfr.
Georg Vonder Mühll, in Kommentar zum SchKG, Vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.61 ad art. 93 LEF).
b) Il
pignoramento di salario è in principio eseguito quando il debitore o il suo
rappresentante è informato dall’ufficio che una parte del suo stipendio è
colpito dal provvedimento esecutivo ed è avvertito esplicitamente sul divieto
di disporne senza autorizzazione dell’ufficio nonché sulle conseguenze penali
ex art. 169 CP in caso di inosservanza (cfr. art. 96 LEF). Siffatta
dichiarazione dell’ufficio (cosiddetta “Pfändungserklärung”, cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §22 n.53 p.158s.
e §23 n.70 p.180) è infatti elemento costitutivo (cfr. DTF 112 III 15, cfr.
anche Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.190), atteso che
perché vi sia valido pignoramento di salario dovranno essere indicate
espressamente le basi di calcolo della quota pignorabile (cfr. DTF 100 III 13
cons.2; Amonn/Gasser, op.cit.,
§23 n.70, p.180; Fritzsche/Walder,
op.cit., Vol. I, §24 n.76 p. 343). L’ufficio notificherà inoltre al datore di
lavoro - terzo debitore - l’avvenuto pignoramento di salario avvertendolo ex art.
99 LEF che l’importo pignorato potrà essere pagato validamente soltanto
all’ufficio, cui dovrà essere versato mensilmente (cfr. formulario Mod.10; Amonn/Gasser, op.cit., §23 n.71 p.180; Vonder Mühll, op.cit., n.44. ad art. 93
LEF). Ciò vale in linea di principio anche per il sequestro. Va tuttavia
osservato che diversamente da quanto avviene nell’esecuzione del pignoramento -
dove la diffida ex art. 99 LEF al datore di lavoro rappresenta soltanto una
misura “cautelare” (cfr. Titolo marginale agli art. 98 e ss. LEF) che non
necessariamente coincide con il pignoramento - l’esecuzione di un sequestro
dev’essere considerata come avvenuta - seppure non ancora terminata - già al
momento in cui la diffida ex art. 99 LEF viene portata a conoscenza del terzo
debitore (DTF 120 III 77s; Reiser,
op.cit., n.73 ad art. 275 LEF).
c)
In concreto l’UEF ha proceduto il 30 luglio 1997 al sequestro di una quota di
fr. 160.-- mensili dello stipendio dell’escusso, calcolata sulla base del
conteggio indicato nel verbale di sequestro 25 luglio 1997, spedito alle parti
il 30 luglio 1997. Il sequestro dello stipendio del debitore ha avuto pertanto
inizio - nella misura della quota indicata - a partire da quel momento e per la
durata massima di dodici mesi. Con la domanda 25 agosto 1997 di continuazione
dell’esecuzione - a convalida del sequestro - e il conseguente atto di
pignoramento 12 settembre 1997 i beni già oggetto del sequestro sono stati
pignorati a favore del creditore sequestrante. In questo senso non è corretto
il verbale di pignoramento 12 settembre 1997 nella misura in cui sembra
indicare che la trattenuta di salario debba cominciare soltanto a partire dal
mese di ottobre 1997 e per la durata di dodici mesi. Infatti la durata del
pignoramento non può che coincidere con quella del sequestro - a quel momento
già in corso da due mesi (agosto e settembre) -, i beni oggetto del
pignoramento non potendo essere che quelli (già) sequestrati. In questo senso
va rettificato d’ufficio il verbale di pignoramento, con l’indicazione che
oggetto dello stesso sono le quote dello stipendio sequestrate a partire dal
mese di agosto 1997.
a) Nel
procedere al pignoramento o al sequestro del reddito l’autorità esecutiva è
tenuta in principio ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del pignoramento rispettivamente del sequestro, ossia
il reddito complessivo del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia,
atteso che il debitore deve collaborare nel fornire le necessarie indicazioni
(cfr. art. 91 cpv. 1 n.2 LEF; Amonn/Gasser,
op.cit., §22 n.31 p.155 e §23 n.56 p.176; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, op.cit., n.11 ad art. 93 LEF).
Di eventuali modifiche della situazione successive al momento del pignoramento
o del sequestro si potrà tenere conto in linea di principio soltanto mediante
riesame del pignoramento (DTF 108 III 13; Vonder
Mühll, op.cit., n.17 e 54ss. ad art. 93 LEF). Nell’ambito di un riesame
del pignoramento - che può avvenire anche d’ufficio (cfr. art. 93 cpv. 3 LEF; Vonder Mühll, op.cit., n.54 ad art. 93
LEF) - l’organo esecutivo che ha preso il provvedimento originario (cresciuto
in giudicato) non è in principio legato al divieto della reformatio in peius,
nel senso che è tenuto a verificare liberamente gli elementi di fatto
determinanti per il calcolo del minimo esistenziale - in particolare, ma non
solo, quelli fatti valere con l’eventuale domanda di riesame - e ad adattare il
pignoramento alle nuove circostanze, sia in favore che a detrimento di colui
che ha chiesto il riesame. La nuova decisione - con effetto ex nunc,
tuttavia operante in linea di principio nei limiti dei dodici mesi a partire
dall’esecuzione del pignoramento o sequestro (cfr. DTF 116 III 15; Vonder Mühll, op.cit., n.62 ad art. 93
LEF) - dovrà essere comunicata alle parti - pena la nullità - nelle forme
prescritte per il pignoramento iniziale, e sarà soggetta a sua volta a ricorso
ex art. 17 LEF.
b) Con
atto 30 gennaio 1998 __________ ha in sostanza chiesto il riesame
dell’esecuzione del sequestro - in atto come detto da agosto 1997 - e ciò sulla
base di una circostanza intervenuta successivamente al momento in cui è stato
effettuato il calcolo dell’eccedenza pignorabile di cui al verbale di
sequestro.
L’UEF
di Locarno ha inizialmente comunicato il 2 febbraio 1998 alla __________,
datore di lavoro dell’escusso, la “revoca della trattenuta di salario”.
Tuttavia Il giorno seguente, su richiesta 2 febbraio 1998 della creditrice, l’UEF
ha proceduto a un nuovo calcolo dell’eccedenza pignorabile, applicando una
diversa formula - e inviato al datore di lavoro una “notificazione di
pignoramento di salario” relativamente a una quota dello stipendio di fr.
695.--, “a partire da subito”. Soltanto il 2 marzo 1998 l’UEF ha comunicato
all’escusso l’avvenuto aumento del pignoramento, con indicazione del nuovo
conteggio e con effetto “a partire da subito”. Ora a prescindere dal fatto che
l’organo esecutivo può senz’altro revocare una propria decisione durante il
termine di ricorso ex art.17 LEF (cfr. cons. 1), nelle circostanze della
fattispecie la decisione su domanda di riesame può essere soltanto quella
effettivamente e ritualmente comunicata alle parti, ossia la decisione di
aumento della quota pignorabile da Fr. 160.-- a Fr. 695.-- mensili con effetto
da marzo 1998, la semplice comunicazione di “revoca di trattenuta di salario” 2
febbraio 1998 al datore di lavoro non risultando essere stata mai inviata -corredata
del nuovo conteggio del minimo di esistenza - all’escusso. Ne discende che il
sequestro - e con esso il pignoramento del salario dell’escusso - resta in
vigore nella misura di Fr. 160.-- mensili fino al momento della decisione di
riesame (e dunque per i mesi da agosto 1997 a febbraio 1998) di modo che la
nuova decisione su domanda di riesame 2 febbraio 1998, tempestivamente
impugnata dall’escusso, alla luce del limite temporale di un anno di validità
del sequestro potrà esplicare i suoi effetti in ogni caso ancora soltanto per cinque
mesi.
a) Nell’
esecuzione per crediti relativi a contributi per il mantenimento, per
determinare il salario pignorabile le autorità d’esecuzione devono esaminare
d’ufficio se il contributo alimentare sia indispensabile per il titolare del
credito. Se ciò non è il caso, il pignoramento del salario non può incidere nel
minimo d’esistenza del debitore, atteso che una decisione in senso contrario
sarebbe nulla (DTF 111 III 20 cons.7). Viceversa, qualora gli alimenti dedotti
in esecuzione fossero necessari al mantenimento del creditore, il debitore le
cui risorse non bastino a coprire il proprio minimo vitale - ivi compresi gli
alimenti necessari al mantenimento del creditore - deve tollerare che il
proprio minimo vitale sia intaccato in una misura che comporti sia per il
creditore che per il debitore la stessa limitazione proporzionale rispetto al
corrispondente fabbisogno vitale (DTF 105 III 48). In altri termini il rapporto
tra la quota pignorabile e il credito d’alimenti (nella misura in cui quest’ultimo
è indispensabile al creditore per coprire il proprio minimo d’esistenza)
dev’essere uguale a quello esistente tra i redditi del debitore e il totale
delle spese necessarie al mantenimento suo e delle persone a suo carico - tra
cui vi è il creditore per l’importo del credito d’alimenti indispensabile -
(DTF 111 III 16, 87 III 9, 71 III 177, 67 III 138; Vonder Mühll, op.cit., n.38 ss. ad art. 93 LEF), e meglio
secondo la seguente formula:
Redditi
del Quotaparte
debitore X credito
per alimenti
(Alimenti
necessari)
Quota =
pignorabile Minimo
esistenziale Quotaparte
debitore
(senza il + credito per alimenti
debito
per alimenti) (Alimenti necessari)
Per
“quotaparte credito per alimenti” si intende la differenza (negativa) tra i
redditi del creditore di alimenti (escluso il credito per alimenti) e il suo
minimo di esistenza; se invece i redditi sono maggiori del suo minimo
d’esistenza la formula sopraindicata non va applicata, il credito per alimenti
non essendo indispensabile (cfr. DTF 111 III 20 cons. 7). Va tuttavia rilevato
che la possibilità di intaccare il minimo di esistenza del debitore di alimenti
è data unicamente per i crediti maturati nell’anno precedente la notifica del
precetto esecutivo (DTF 111 III 15 cons.5 e rif.). Riservata tale limitazione
temporale, nell’ambito di un’esecuzione per alimenti il minimo esistenziale del
debitore può senz’altro essere intaccato se le sue risorse non bastano a
coprire il suo minimo vitale comprensivo degli alimenti necessari al creditore,
siffatta costante prassi esecutiva non essendo stata modificata in particolare
dalla recente giurisprudenza del giudice del merito, che lascia invece al
coniuge esercitante un’attività lucrativa e debitore del contributo in ogni
caso il minimo vitale previsto dalla LEF (cfr. DTF 123 III 332).
b) In
concreto l’UEF ha omesso di accertare la situazione reddituale della creditrice
di alimenti, rispettivamente se e in che misura gli alimenti dedotti in
esecuzione sono necessari per coprire il suo minimo vitale, per poi potersi
determinare sull’applicazione o meno della formula di cui al considerando
precedente. Il ricorso su questo punto va dunque accolto nel senso che il
provvedimento 3 febbraio 1998 va annullato e gli atti retrocessi all’organo
esecutivo, perché - esperiti gli accertamenti fattuali che si impongono (in
particolare reddito e minimo esistenziale della creditrice rispettivamente
reddito e minimo esistenziale del debitore) - si determini nuovamente tenendo
conto dei considerandi che precedono, atteso che la nuova decisione avrà
effetto per soli altri cinque mesi a partire dalla sua crescita in giudicato
(cfr. cons. 4b).
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art.17 e 93, 271 ss. LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 12 marzo 1998 di __________ è parzialmente accolto.
1.1. Il
verbale di pignoramento 12 settembre 1997 è rettificato nel senso che in luogo
di
“Trattenuta
di Fr. 160.-- per mese sul salario del debitore ricevuto da __________, a
cominciare da ottobre 1997. Valore di copertura
No.
12 quote a Fr. 160.--
Fr.
1’920.-- ”
va
iscritto
“Oggetto
del pignoramento sono le quote dello stipendio di __________ sequestrate presso
la __________ di __________ a partire dal mese di agosto 1997 e di cui al
verbale di sequestro 25 luglio 1997”.
1.2. Il
provvedimento 3 febbraio 1998 (aumento della quota pignorabile da Fr. 160.-- a
Fr. 695.-- al mese) dell’UEF di Locarno è annullato.
1.3. L’incarto
è retrocesso all’UEF di Locarno, affinché, completata l’istruttoria, si
determini come al considerando n. 5.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite
della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art.19 LEF.
- Intimazione
a:
Comunicazione
all’UEF di Locarno
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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