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Numero d'incarto:
15.1998.00145
Data decisione, Autorità:
22.02.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00145
Lugano
22 febbraio 1999
FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 1° settembre 1998
di
contro
l’operato
dell’UEF di Lugano e meglio contro il calcolo dell'eccedenza pignorabile
nell'ambito delle esecuzioni di cui ai gruppi n. __________ e __________
promosse nei confronti del ricorrente da diversi creditori,
viste le
osservazioni 8 settembre 1998 dello Stato del Cantone Ticino,
15 settembre dell'UE
di Lugano,
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________,
e __________ procedono nei confronti di __________ per l'incasso dei loro
crediti, essi formano il gruppo n. __________. Con verbale di pignoramento 27
gennaio 1998 l'UE di Lugano ha pignorato fr. 545.-- mensili dell'indennità di
disoccupazione allora percepita dall'escusso. Il 26 agosto 1998 l'ufficio ha
notificato a __________ il pignoramento del salario spettante all'escusso per
la quota di fr. 2'000.-- per il mese di agosto e di fr. 1'000.-- per i mesi
successivi. Il 3 settembre 1998 è stata inviata un'altra notificazione in
sostituzione della precedente che prevedeva unicamente il pignoramento di fr.
1'000.-- mensili.
B. __________
e __________ formano un altro gruppo di creditori, n. __________, che procedono
contro __________ Il 2 settembre 1998 l'UE ha notificato al datore di lavoro il
pignoramento di fr. 1'000.-- mensili, con effetto a partire dall'estinzione
della precedente trattenuta. Il giorno successivo è stato intimato al debitore
e ai creditori il verbale di pignoramento, con l'indicazione del calcolo
effettuato:
Introiti fr.
3'250.--
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’025.--
locazione fr.
600.--
cassa
malati fr. 230.--
trasferte
- pasti fuori dom. fr. 395.--
Totale
deduzioni fr. 2’250.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 1’000.--
C. Contro
il pignoramento si è aggravato il 1° settembre __________ chiedendo che nel
calcolo del minimo di esistenza vengano conteggiati i seguenti importi:
cassa
malati fr. 242.--
affitto fr.
550.--
telefono fr.
70.--
benzina,
__________, 6x sett. fr. 350.--
pasti
fuori dom., fr. 20x22gg. fr. 440.--
assicurazione
auto fr. 95.--
elettricità fr.
25.--
vitto
mensile fr. 500.--
Totale fr.
2'272.--
Il
ricorrente fa poi valere di non aver ricevuto lo stipendio nel mese di agosto
1998, avendo usufruito di ferie non pagate.
D. Con
osservazioni 8 settembre 1998 lo Stato del Canton Ticino ha proposto di
quantificare l'eccedenza pignorabile in fr. 790.--. L'UE di Lugano si è invece
limitato a confermare l'esattezza del proprio operato.
E. Con
scritti 13 novembre 1998, 7 dicembre 1998 e 18 gennaio 1999 il ricorrente ha,
in pratica, riproposto il proprio ricorso, annoverando, quale unica novità, tra
le poste relative alla determinazione del minimo d'esistenza, fr. 150.-- a
titolo di spese impreviste.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
- Secondo
il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo (in seguito: Tabella) l’importo base per persona singola che vive
sola ammonta fr. 1’025.-- al mese.
Il
ricorrente pretende il riconoscimento di fr. 25.-- per spese di elettricità,
fr. 70.-- per spese telefoniche, nonché fr. 500.-- per il vitto. Queste spese
non possono però dar luogo a nessun supplemento, essendo le stesse già comprese
nell’importo base mensile di fr. 1’025.--.
- E’
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3
LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua
professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §
24 n..60; Georges Vonder Mühll in : Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998,
n. 119 s. ad art. 82 LEF).
In
casu il debitore, domiciliato a __________, esercita un'attività lucrativa a
__________. Non si può pretendere da lui che utilizzi i mezzi pubblici per
recarsi al lavoro: la trasferta comporterebbe un dispendio di tempo
sproporzionato. Le spese correnti per l'autovettura, necessaria a __________
per l'esercizio della sua professione, devono quindi essere riconosciute e
quantificate in fr. 350.-- mensili. Siccome la vettura è di proprietà del padre
__________ ma viene esclusivamente utilizzata dall'escusso, a sue spese, le
spese di assicurazione del veicolo devono essere riconosciute in ragione di fr.
85.-- mensili (cfr. conteggio del premio).
-
Il
punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori
dell’economia domestica un importo da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto
principale. Il debitore esercita l’attività di autista a __________ e non è
proponibile il rientro al domicilio per il pranzo. Si giustifica quindi di
riconoscere fr. 198.-- (fr. 9 x 22 giorni) per pasti fuori domicilio.
-
Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su
reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo
in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S.
cons. 5b). Il canone locatizia indicato dall'escusso in fr. 550.-- al mese è
conforme a quanto risulta dal contratto.
-
Dalla
copia della fattura 11 febbraio 1999 della __________ si evince che il premio
mensile di assicurazione malattia a carico dell'escusso ammonta a fr. 176.20,
solo in questa misura il premio deve essere computato nel minimo esistenziale.
-
Il
ricorrente, con gli scritti successivi al ricorso, chiede il riconoscimento di
una somma (prima fr. 150.-- poi fr. 200.--) per "imprevisti", senza
specificare la natura della presunta spesa. Una simile riduzione non è
ammissibile e non va quindi considerata nel minimo vitale, non essendo
riconducibile ad alcuna delle voci di spesa stabilite dalla Tabella per il
calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita da
questa Camera.
-
Ai
fini della determinazione del reddito dell'escusso, vanno considerate parte
dello stipendio pure la tredicesima mensilità, eventuali gratifiche,
provvigioni e partecipazioni all'utile. Si tratta però di prestazioni non
periodiche che non possono essere computate pro rata nello stipendio ma devono
essere pignorate quali crediti futuri. In quel caso il pignoramento produce i
suoi effetti non appena la prestazione viene eseguita (cfr. DTF 71 III 60 ss.; Georges
Vonder Mühll in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 4 ad art. 93
LEF).
Nel
caso specifico __________ percepisce la tredicesima nel mese di dicembre (cfr.
verbale di interrogatorio, 15 febbraio 1999). Nel dicembre 1998 ne ha ricevuto
solo una quota (fr. 2'005.70 netti, cfr. conteggio prodotto successivamente
all'udienza) avendo assunto l'impiego presso Termolegno nel corso del 1998; nel
1999 verrà corrisposto l'intero importo. La suddivisione della tredicesima
sull'arco dei 12 mesi, operata dall'UE, non è corretta e va modificata: in
dicembre la mensilità supplementare deve essere completamente pignorata e non
influire sul reddito degli altri mesi. In concreto però la tredicesima 1999 non
potrà essere pignorata nell'ambito dei gruppi di esecuzione in oggetto, venendo
a scadere per entrambi il termine annuale ex art. 93 cpv. 2 LEF prima di
dicembre 1999.
- L'eccedenza
pignorabile di __________ va di conseguenza ricalcolata sulla base dei considerandi
precedenti, e meglio:
Introiti
(senza la quota parte di tredicesima) fr. 2'990.--
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’025.--
locazione
e spese risc. fr. 550.--
cassa
malati fr. 176.20
trasferte
pasti
fuori dom. fr. 198.--
Totale
deduzioni fr. 2’384.20
eccedenza
pignorabile arrotondata fr. 605.--
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art.
93 e 116 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 1° settembre 1998 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza la quota pignorabile dello stipendio percepito da __________ dalla
__________, è fissata in fr. 605.--, sia nel pignoramento concernente il gruppo
di creditori __________ (a partire da settembre 1998) che nel pignoramento
relativo al gruppo __________. Per dicembre 1998 vanno pignorati fr. 2'610.70
(fr. 605.-- + fr. 2'005.70).
1.2. E’
fatto ordine all’UE di Lugano di retrocedere a __________ una volta cresciuto
in giudicato il presente pronunciato, l'eventuale differenza tra quanto deve
essere pignorato (fr. 605.-- mensili + 2'005.70) e quanto nel frattempo
incassato da __________, quale datore di lavoro dell'escusso.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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