AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.125
Data decisione, Autorità:
12.03.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00125
Lugano
12 marzo 1999
/FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione
del giudice Cometta, assente
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 17 luglio 1998 di
(patr. dall’
avv. __________)
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro l’emissione dell’attestato di carenza di
beni 7 luglio 1998 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei
confronti di
(patr. dall’
avv. __________)
procedura
concernente anche
(patr. dall’
avv. __________)
viste le
osservazioni
– 31 luglio 1998
di __________ in liquidazione e di __________
– 6 agosto 1998 dell’UE
di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. A
seguito della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi
ex art. 230 LEF, la ditta __________ procede in via di pignoramento nei
confronti della __________ per l’incasso del proprio credito.
B. In
data 7 luglio 1998 l’UE di Lugano ha emesso l’attestato di carenza di beni
nell’esecuzione n. __________, non avendo accertato presso la società debitrice
alcun bene pignorabile e non esplicando la stessa più nessuna attività
lucrativa.
C. Con
ricorso 17 luglio 1998 la __________ si aggrava contro l’emissione
dell’attestato di carenza di beni. La ricorrente sostiene che l’amministratore
unico della __________, __________, sarebbe debitore nei confronti della
società per un considerevole importo, avendo effettuato numerosi prelevamenti
dagli attivi della __________. Per questa ragione la __________ chiede che l’UE
di Lugano accerti l’esistenza di tali crediti vantati dalla __________ nei
confronti di __________ e ne effettui il pignoramento, nonché abbia ad adottare
ogni misura appropriata per reperire beni pignorabili di pertinenza della
__________.
D. Delle
osservazioni della __________, di __________ e dell’UE di Lugano, si dirà, se
del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per
l’art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF il debitore è tenuto sotto minaccia di pena ad
indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente
pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso,
come pure i crediti e i diritti verso terzi.
L’ufficio
di esecuzione deve attenersi alle indicazioni fornite dal debitore, avvertendolo
dei suoi obblighi, come pure delle conseguenze penali dell’inosservanza (cfr. art.
91 cpv. 6 LEF). L’ufficio non è tenuto ad effettuare indagini allo scopo di
reperire eventuali beni pignorabili se non vi sono indizi concreti in tal senso
(cfr. André E. Lebrecht, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.12 ad art. 91). Il creditore ha la
possibilità di richiedere un pignoramento complementare nel caso in cui egli
sia a conoscenza di altri beni non dichiarati dal debitore (cfr. André E. Lebrecht, op. cit., n.12 ad art.
91).
-
Nel
caso di specie l’UE di Lugano ha interrogato l’amministratore unico della società
__________ il 7 luglio 1998 e le sue dichiarazioni sono state allegate al
verbale di pignoramento/attestato di carenza di beni 7 luglio 1998. L’Ufficio
ha reso attento __________ delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione.
L’operato dell’Ufficio è quindi da ritenere corretto non essendo ravvisabile
alcuna violazione dei propri doveri nell’esecuzione del pignoramento a carico
della __________. L’eventuale occultamento di beni pignorabili da parte della
debitrice potrebbe essere oggetto di indagine penale, qualora la ricorrente
ritenesse di adire tale autorità.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art.
17 e 91 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 17 luglio 1998 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il vicepresidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster