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Numero d'incarto:
15.1998.184
Data decisione, Autorità:
18.05.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00184
Lugano
18 maggio 1999 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 ottobre 1998 di
rappr.
dall'avv. __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano in
materia di pubblici incanti;
viste le osservazioni 3 novembre
1998 di __________;
3
novembre 1998 degli avv. __________ __________;
4
novembre 1998 dell'avv. __________;
10
novembre 1998 dell'UE di Lugano;
ritenuto che
con ordinanza presidenziale 29 ottobre/2 novembre 1998 non è stato concesso
effetto sospensivo al ricorso;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nel
gruppo di esecuzione n. __________ relativo al debitore __________, composto
dei creditori __________, __________, ____________________ e __________, l'UE
di Lugano ha pignorato a più riprese, tra maggio e giugno 1998, diverse opere
d'arte.
B. Gli
__________, __________ e __________ e __________ hanno richiesto la vendita
degli oggetti pignorati. Il 7 ottobre 1998 l'UE di Lugano ha inviato a
__________ l'avviso di incanto indicando che quest'ultimo avrebbe avuto luogo
il 6 novembre 1998 presso la casa __________. La pubblicazione dell'avviso è
avvenuta sul FUC n. __________ del __________.
C. Con
ricorso 26 ottobre 1998 __________ ha postulato la sospensione del previsto
incanto pubblico. A suo dire l'asta dovrebbe essere gestita da professionisti
del ramo. Le commissioni pretese da __________ (dell'ordine dell'8-12 %)
sarebbero poi del tutto sproporzionate. Per quella commissione le case d'asta
internazionali assicurerebbero le opere e le farebbero valutare. A
dimostrazione della scarsa professionalità dei funzionari dell'UE vi sarebbe il
fatto che un'opera è stata indicata in modo scorretto. Il ricorrente non si è
però dato la pena di indicare in cosa consisterebbe l'inesattezza.
D. Con
le rispettive osservazioni __________, gli __________ e __________, __________
e l'UE si sono limitati a confermare la legalità e la conformità alle
circostanze della prassi adottata dall'ufficio.
Considerato
in diritto: 1.a) Il
cpv. 2 dell'art. 125 LEF prescrive che " la forma della pubblicazione del
bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati
dall'ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è
richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale". Nel caso in cui
vengano realizzati oggetti d'arte o d'antiquariato, la pubblicazione deve
avvenire in modo che la cerchia dei potenziali interessati possa essere
informata dell'asta. In un caso del genere la comunicazione dell'asta
unicamente presso il luogo dell'incanto è contraria alla legge (cfr. DTF 45 III
86 s.; Magdalena Rutz, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 5 ad art. 125 LEF). La realizzazione incombe di
principio all'autorità di esecuzione; solo quando, per circostanze speciali,
una vendita ai pubblici incanti apparisse del tutto inadeguata, si giustifica
di incaricare una ditta specializzata in vendite all'asta (cfr. DTF 115 III 52 ss.).
b) In
concreto l'avviso di incanto delle opere di proprietà dell'escusso è stato
regolarmente pubblicato sul FUC n. __________ del __________. L'UE si è pure
premurato di pubblicizzare l'asta sui tre quotidiani cantonali. L'incanto è
avvenuto presso la casa d'aste __________ di Lugano alla presenza di un gran
numero di astanti e con risultati più che soddisfacenti. L'asta è stata gestita
in maniera impeccabile ed efficace da funzionari dell'UE di Lugano. La casa
d'aste, presso cui si è svolto l'incanto, non ha percepito alcuna percentuale.
Le sono state unicamente rimborsate le prestazioni fornite (assicurazione,
allestimento esposizione, messa a disposizione di personale, supporto
informatico, allestimento cataloghi, ecc.) per un totale di fr. 6'050.-- su un
importo totale di aggiudicazione di oltre fr. 220'000.--. Irrilevante risulta
da ultimo il presunto e non specificato errore commesso nella pubblicazione sul
FUC. La realizzazione dei beni pignorati si è quindi svolta in maniera del
tutto corretta e adeguata alle circostanze.
- Il
ricorso va quindi respinto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati l'art. 125 LEF,
pronuncia: 1. Il
ricorso 26 ottobre 1998 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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