AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.189
Data decisione, Autorità: 26.04.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00189
Lugano 26 aprile 1999/FC/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 ottobre 1998 di
(rappr. dall’avv. __________)
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa da
contro
in materia di prosecuzione dell’esecuzione;
richiamata l’ordinanza presidenziale 3 novembre 1998 di concessione dell’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 25 novembre 1998 dell’UE di Lugano;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che __________ procede con PE n. __________ dell’UE di Lugano del 20 settembre 1997 contro __________ per il pagamento di premi assicurativi;
che l’escusso ha interposto tempestiva opposizione;
che con decisione amministrativa 9 dicembre 1997 (“Décision selon Art. 80 LAMal – Commandement de payer n. __________”) __________ ha determinato in fr. 2’706.– (“fr. 2’696.– pour cotisations + fr. 10.– pour frais de rappels”) il ritardo contributivo dell’assicurato, rigettando contestualmente per tale importo l’opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo;
che la decisione amministrativa 9 dicembre 1997 è stata resa con l’indicazione dei rimedi di diritto, nel senso che “il s’agit d’une décision de notre part au sens des dispositions légales (art. 80 LAMal)”, ritenuto che “contre cette décision vous pouvez faire opposition auprès du service contentieux de notre caisse dans les 30 jours dès sa communication (art. 85 LAMal)” e che “l’opposition doit être formulée par écrit et dûment motivée”;
che __________ non ha formulato opposizione presso l’assicuratore ex art. 85 cpv. 1 LAMal [Legge federale sull’assicurazione malattie, del 18 marzo 1994, in: RS 832.10];
che la decisione amministrativa 9 dicembre 1997 __________ è pertanto cresciuta in giudicato, così come il contestuale rigetto definitivo dell’opposizione interposta __________ al precetto esecutivo n. __________;
che il 5 agosto 1998 __________ ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione;
che con provvedimento 8 settembre 1998 l’UE di Lugano ha reso noto all’escusso che il 20 ottobre 1998 si procederà al pignoramento per il noto credito nell’esecuzione n. __________;
che il 20 ottobre 1998 il pignoramento ha avuto luogo alla presenza del patrocinatore dell’escusso;
che dal verbale di pignoramento si evidenzia la tesi di parte escussa di ritenere “nulla la decisione di rigetto dell’opposizione in quanto la stessa è in contrasto con l’art. 6 CEDU” perché la precettante è stata giudice in causa propria;
che con reclamo (recte: ricorso) 30 ottobre 1998 __________ si è aggravato contro il verbale di pignoramento 20 ottobre 1998, postulandone la declaratoria di nullità per pregressa nullità della decisione 9 dicembre 1997 di rigetto dell’opposizione;
che per il ricorrente va operata, contrariamente alla giurisprudenza del Tribunale federale in DTF 121 V 109-112, una chiara distinzione tra la decisione su opposizione ex art. 85 LAMal e quella sul rigetto dell’opposizione nell’ambito di una procedura esecutiva;
che la citata soluzione giurisprudenziale è – a mente dell’escusso – semplicistica e insostenibile, atteso che:
– essa viola il principio fondamentale di ogni stato di diritto nel senso che nessuno possa essere giudice in causa propria;
– si dà violazione dell’art. 6 CEDU nonché degli art. 4, 58 e 59 Cost.;
– il debitore viene in sostanza ad essere giudicato non da un giudice ma da un impiegato del proprio asserito creditore, per di più non al domicilio del debitore bensì alla sede della cassa malati;
– l’art. 58 Cost. ha abolito la giurisdizione ecclesiastica, mentre il Tribunale federale delle assicurazioni vorrebbe creare la giurisdizione delle casse malati;
– non può darsi altra sanzione che la nullità della decisione di rigetto e del conseguente pignoramento;
che il ricorso è irricevibile nella misura in cui ha per oggetto la decisione amministrativa 9 dicembre 1997 della __________, impugnabile – compreso il pronunciato sul rigetto definitivo dell’opposizione interposta a pregresso precetto esecutivo – secondo le modalità previste dalla LAMal;
che la decisione ex art. 80 LAMal può essere impugnata entro trenta giorni formulando opposizione all’assicuratore (art. 85 cpv. 1 LAMal), ritenuto che la decisione su opposizione è a sua volta impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 86 cpv. 1 LAMal), contro cui vi è infine il rimedio del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (art. 91 LAMal);
che le censure sulle eventuali carenze del pronunciato amministrativo sfuggono in tutta evidenza al potere di cognizione dell’Autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti;
che l’escusso ha omesso di impugnare il giudizio amministrativo nelle sue due componenti di pronunciato di merito e di rigetto;
che il diritto per la creditrice – riconosciuto e voluto del legislatore federale – di emanare decisioni di merito con contestuale rigetto definitivo dell’opposizione conferisce in sostanza ad una parte di essere giudice in causa propria;
che l’istituto contro cui si sono levate serie critiche dottrinali meritevoli di approfondimento (cfr. Pierre -Robert Gilliéron, Le point sur le droit des poursuites et des faillites, in: SJZ 1996 p. 295; Tibêre Adler, La mainlevée de l’opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Enseignement de 3. cycle de droit 1989, Friborgo 1990, p. 241-260; Jacques Reymond, Mainlevée et continuation de la poursuite, in: SJZ 1982, p. 306-309; Gilliéron, nota a DTF 109 V 46, in: JdT 1985 II 95), costituisce in tutta evidenza un’eccezione nel sistema del diritto esecutivo, pur presentando innegabili vantaggi dal profilo pratico poiché consente un’accelerazione delle procedure, di regola senza pregiudizi irreparabili per la parte debitrice;
che l’eccezione si giustifica nei soli casi in cui vi sia una chiara base legale espressa;
che siffatta base legale è stata riconosciuta dal Tribunale federale negli art. 97 cpv. 4 LAVS e 30 cpv. 1 e 4 LAMI (DTF 121 V 110-112, 109 V 48-51 e 107 III 62-66);
che analoga base legale vi è ora all’art. 88 cpv. 2 LAMal, con riferimento alla normativa ex art. 80 ss. e 85 ss. LAMal;
che la precettante è legittimata, in virtù del suo potere giurisdizionale, a determinarsi sul merito della disputa di diritto amministrativo –nel caso di specie di diritto delle assicurazioni sociali – con possibilità di contestuale rigetto definitivo dell’opposizione, a condizione però che la decisione amministrativa sia stata preceduta dell’emissione di un precetto esecutivo (DTF 121 V 110 cons. 2; 119 V 331 cons. 2b; 109 V 49 cons. 3b; 107 III 64 cons. 3);
che la sentenza DTF 121 V 109-112 va condivisa, benché aspramente criticata da Pierre Robert Gilliéron in JdT 1998 II, p. 6s., atteso che l’autore citato:
– non vuole riconoscere il diritto dello Stato di disciplinare con efficacia – privilegiando gli aspetti pratici a quelli dogmatici – un coacervo di dispute che trae origine, nella massima parte dei casi, da mancanza di liquidità degli assicurati;
– misconosce che è nell’interesse degli assicurati evitare inutili spese giudiziarie in sede di rigetto dinanzi al giudice ex art. 80 ss. LEF, ritenuto che non solo le censure riferite al diritto delle assicurazioni sociali ma anche l’accessorio del rigetto dell’opposizione possono formare oggetto di procedimento amministrativo e giudiziario fino al Tribunale federale delle assicurazioni (art. 91 LAMal);
– confonde l’esigibilità dl credito della Cassa malati con il titolo di rigetto definitivo, ritenuto che se l’esigibilità del credito fondato sul diritto materiale delle assicurazioni sociali precede nel tempo l’emissione del precetto esecutivo, allora la procedura è corretta: in tal caso la decisione amministrativa potrà infatti determinarsi non solo sugli aspetti assicurativi ma anche su quelli esecutivi del rigetto definitivo;
che il precetto esecutivo, emesso il 20 settembre 1997, è anteriore alla decisione amministrativa resa dall’__________ il 9 dicembre 1997;
che in tutta evidenza il pronunciato della cassa malati è idoneo a rigettare l’opposizione a un precetto esecutivo emesso in precedenza;
che nel caso di specie non si realizza qualsivoglia ipotesi di nullità ex art. 22 LEF;
che in quanto ricevibile il ricorso va respinto;
che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così stabilito dalla normativa di diritto federale;
richiamati gli art. 22, 79, 80 e 88 LEF; 80, 85, 86, 88 e 91 LAMal;
pronuncia: 1. Il ricorso 30 ottobre 1998 di __________, in quanto ricevibile è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, Lugano, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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