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Numero d'incarto:
15.1998.208
Data decisione, Autorità:
22.01.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00208
Lugano
22 gennaio 1999
B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 novembre
1998 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la comminatoria di
fallimento 13 novembre 1998 emessa nella procedura esecutiva n__________
promossa contro la ricorrente da
viste le osservazioni 21 dicembre
1998 dell’UEF di Bellinzona;
ritenuto
in fatto: A. La
__________ procede contro la __________ per l’incasso di un credito di Fr.
1’964.80 oltre interessi, dedotti fr. 486.-- d’acconto. L’escussa non ha
interposto opposizione.
B. Su
richiesta della __________, l’UEF di Bellinzona ha emesso il 13 novembre 1998
la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 17 novembre 1998.
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ con ricorso
20 novembre 1998, sostenendo che la creditrice ha fornito e fatturato la merce
al signor __________ e non alla ricorrente stessa. Purtroppo al momento dell’intima-zione
del PE non è stata interposta opposizione. Sono poi stati versati tre acconti
di fr. 416.-- ciascuno, messi a disposizione dalla __________. La ricorrente ha
asserito che con questi versamenti non ha tuttavia inteso riconoscere alcun obbligo,
ma solo pagare la merce nel frattempo utilizzata. Determinante è d’altro canto
che la consegna e la fatturazione non sono avvenute a suo carico. Ciò non
avrebbe nemmeno potuto avvenire, poiché il giorno dell’emissione della fattura,
ossia il 22 ottobre 1998, la ricorrente non esisteva, essendo stata iscritta a
RC il 12 novembre 1997.
D. Delle
osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. a) Per
ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità di
vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando
(cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 1993, p. 250):
– l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
– l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
– la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora
esecutoria;
– l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
c) La
ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne
consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale
dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, se del
caso, avrebbe dovuto interporre opposizione e poi far valere le sue ragioni
nell’ambito della procedura davanti al Pretore.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 10 settembre 1998 della __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione:
–
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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