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Numero d'incarto:
15.1998.33
Data decisione, Autorità:
27.02.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00033
Lugano
27 febbraio 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 2 febbraio 1998 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e
meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento 9/30 gennaio 1998
emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
viste le osservazioni: - 20
febbraio 1998 della __________
24 febbraio 1998 dell’UE di Lugano;
ritenuto
in fatto: A. La
__________ procede contro __________ per l’incasso dei suoi crediti. L’escusso
non ha interposto opposizione.
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ sostenendo di
non volere più far parte della __________, essendo troppo cara per le sue
possibilità finanziarie. Nonostante abbia scritto e telefonato parecchie volte
alla creditrice, non ha mai ottenuto alcuna risposta.
D. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Per
ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di
vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando
(cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 1993, p. 250):
-
l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
-
l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
-
Il
ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne
consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale
dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far
valere le sue allegazioni interponendo opposizione e, se del caso, in un
eventuale procedura davanti al Pretore.
-
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 2 febbraio 1998 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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