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Numero d'incarto:
15.1998.71
Data decisione, Autorità:
25.11.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00071
Lugano
25 novembre 1998
FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità disciplinare
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nel procedimento disciplinare promosso su segnalazione/denuncia 30 aprile 1998
della
(rappr.
dall'__________)
contro
nella
sua qualità di __________
viste le
osservazioni 25 maggio 1998 dell’Ufficiale supplente e 28 maggio 1998 di
__________;
richiamate le
emergenze dell'ispezione del 27 ottobre 1998;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto
che
con segnalazione/denuncia 30 aprile 1998 l'Ufficio esazione e condoni ha
censurato aritmie di funzionamento dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del
Distretto di Blenio
in connessione ad esecuzioni riferite a __________, funzionario dell'UEF di Blenio,
__________, rispettivamente zia e madre del funzionario;
che
alle domande di prosecuzione delle esecuzioni per imposte federali, cantonali e
comunali n. __________, ____________________ contro __________, da ultimo il 31
gennaio 1998, non è stato dato tempestivo seguito;
che
analoga disfunzione si è realizzata nelle esecuzioni n. __________, __________,
__________ contro __________;
che
dal settembre 1997, per il tramite dell'ordine di pagamento permanente passato
il 12 settembre 1997 alla __________, __________ versa ogni mese fr. 500.--
all'Ufficio esazione e condoni a titolo di pagamento degli arretrati per
imposte;
che
per errore i versamenti sono stati accreditati alle imposte correnti e non a
quelle già oggetto di esecuzioni;
che
la situazione si è chiarita in particolare dopo il versamento di arretrati per
fr. 6'317.-- il 5 maggio 1998;
che
il 13 maggio 1998 il denunciante ha reso noto che sono state estinte per
intervenuto pagamento le esecuzioni n. __________, __________ contro
__________;
che
il 13 maggio 1998 il denunciante ha pure reso noto che a __________ sono state
concesse facilitazioni di pagamento per le esecuzioni n. __________ e
__________, con contestuale ritiro delle domande di prosecuzione del 30
novembre 1997 e 31 gennaio 1998;
che
anche le esecuzioni n. __________ e __________ contro __________ sono state
estinte per intervenuto pagamento il 27 ottobre 1998 rispettivamente l'8 giugno
1998;
che
il 5 giugno 1998 l'Ufficio esazione e condoni ha reso noto che sono state
interamente saldate anche le esecuzioni contro __________;
che
in sede di ispezione 27 ottobre 1998 è stato altresì accertato che sono state
evase anche le ulteriori esecuzioni n. __________ contro __________ (pagamento
di fr. 690.95 il 21 ottobre 1998) e n. __________ contro __________ (pagamento
di fr. 44.-- il 21 ottobre 1998);
che
le esecuzioni all'origine della giustificata segnalazione/denuncia dell'Ufficio
esazione e condoni sono giunte a buon fine e senza pregiudizio per i
precettanti, salvo le note inconvenienze per sollecitatorie et similia;
che
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale Autorità
disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni
disciplinari - previste dall’art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai funzionari e
impiegati dell'Ufficio d’esecuzione e fallimento nell’esercizio delle loro
funzioni istituzionali;
che
la misura disciplinare implica criteri di adeguatezza in stretto rapporto con
l’organizzazione degli uffici di esecuzione e fallimento, di competenza
esclusiva dei Cantoni in conformità dell'art. 2 cpv. 5 LEF;
che
la ricusazione è ora disciplinata in termini esaustivi dal diritto federale (art.
10 LEF, cfr. Hans Ulrich Walder,
Beschwerdeverfahren, Abgrenzung kantonales Recht / Bundesrecht, Fristen,
Nichtige Verfügungen, in: ZSR 1996 I, p. 203, n. 2) e include le nozioni
che nel diritto cantonale sono indicate con astensione e ricusa (art. 32 LPamm.),
rispettivamente esclusione (art. 26 CPC) e ricusazione (art. 27 CPC);
che
sono tenuti a ricusarsi ope legis tanto i funzionari e impiegati degli uffici
d'esecuzione e dei fallimenti sottoposti alla LORD che i membri dell'autorità
di vigilanza. Quanto agli organi non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF), tra
cui rientrano anche i periti e altre persone ausiliarie designati dai vari
organi d'esecuzione forzata, le norme sulla ricusazione sono ovviamente
applicabili anche a loro e devono essere richiamate con chiarezza in via
preliminare alla nomina. L'obiettivo da perseguire con rigore è quello di
evitare il sorgere di conflitti di interesse in chi è chiamato
istituzionalmente ad operare a vantaggio equanime di creditori e debitori (cfr.
Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.1.1.a ad art. 5, p.
100);
che,
per quanto è qui di rilievo, i funzionari e gli impiegati degli uffici
d'esecuzione e fallimento non possono esercitare le loro funzioni negli affari
propri (art. 10 cpv. 1 n. 1 LEF) e in quelli dei parenti ed affini in linea
retta ascendente e discendente nonché dei parenti ed affini in linea collaterale
fino al terzo grado incluso (art. 10 cpv. 1 n. 2 LEF);
che
parentela e affinità sono disciplinate dall'art. 20 CC (Margrith Bigler-Eggenberger,
Basler Kommentar, ZGB I, 1996, n. 9, 10 e 24 ad art. 20; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3. ediz., Zurigo 1984, § 7, n.
7 e nota 7; Eugen Bucher, Berner Kommentar, 1976, n. 35 e 73 ad art. 20/21);
che
il grado della parentela è determinato dal numero delle generazioni e due
persone sono fra loro parenti in linea retta se una discende dall'altra
[genitori e figli (primo grado), nonni e nipoti (secondo grado) e bisnonni e
pronipoti (terzo grado)], mentre sono parenti in linea collaterale se
discendono da un autore comune ma non l'una dall'altra [fratelli e sorelle, anche
se gemelli, e fratellastri sono parenti di secondo grado in linea collaterale;
zii e nipoti lo sono in terzo grado; primi cugini, ossia figli di fratelli,
sono già parenti in linea collaterale di quarto grado e sono pertanto inidonei
a costituire motivo di ricusazione per parentela], cfr. Cometta, op. cit., n.
3.1.2., note 42 s., p. 101 s.;
che
erano pertanto dati nella persona di __________ i motivi di ricusazione ex art.
10 cpv. 1 n. 1 e 2 LEF per le esecuzioni contro di lui, sua madre e sua zia;
che
siffatti motivi erano in tutta evidenza noti al funzionario;
che
tuttavia __________ non si è determinato come era suo preciso dovere nel senso dell'art.
10 cpv. 2 LEF;
che
in tal modo, oltre alla violazione dell'art. 10 LEF, __________ ha
intenzionalmente procrastinato l'esecuzione di atti d'ufficio che dovevano
essere eseguiti senza indugio, non dando seguito con la dovuta tempestività
alle domande di prosecuzione delle esecuzioni che riguardavano tanto lui,
quanto sua madre e sua zia;
che
l'art. 14 cpv. 2 LEF ipotizza quattro sanzioni disciplinari: l'ammonimento (n.
1), la multa sino a 1000 franchi (n. 2), la sospensione dall’ufficio per una
durata non maggiore di sei mesi (n. 3) e la destituzione (n.4);
che
la norma reprime l'inosservanza dei doveri di servizio (cfr. DTF 112 III 73 con
rif.) e consente ampio potere d'apprezzamento all'Autorità cantonale di
vigilanza in funzione di Autorità disciplinare;
che
nel caso di specie l'inazione del funzionario è di tutta evidenza dal profilo
oggettivo, mentre soggettivamente la speranza di poter pagare in termini
ragionevoli, rispettivamente che sua madre e sua zia fossero in grado di
procedere in tempi brevi ai versamenti di cui erano in mora, non è costitutiva
di esimente ma solo di attenuante;
che
i notevoli ritardi causati dalla violazione dei doveri d'ufficio non hanno però
comportato perdite finanziarie per i precettanti, __________, sua madre e sua
zia avendo infine provveduto al pagamento degli arretrati d'imposta dedotti in
esecuzione;
che
il funzionario si è reso conto delle sue inadempienze;
che,
visto l'esito e considerato che __________ opera da anni con correttezza e
impegno, si giustifica la sanzione disciplinare dell'ammonimento ex art. 14
cpv. 2 n. 1 LEF;
richiamati gli art. 10 e 14 cpv. 2 n. 1
LEF, 11 LALEF e 5 cpv. 2 LPR,
PRONUNCIA
-
A
__________, funzionario dell'Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto
__________, è inflitta la sanzione disciplinare dell'ammonimento.
-
Non
si prelevano spese.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione: __________
Comunicazione: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità disciplinare
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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