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Numero d'incarto:
15.1998.92
Data decisione, Autorità:
27.12.1999, CEF
Incarto n.
15.1998.00092
15.1998.00096
Lugano
27 dicembre
1999
FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
25 maggio 1998 di
entrambi
rappr. da __________
contro
l’operato dell’UEF di Locarno, subordinatamente dell'UEF di Bellinzona
che ha agito per rogatoria nelle esecuzioni
promosse dai ricorrenti nei confronti di
viste le osservazioni: -
10 giugno 1998 dell'__________
17 giugno 1998 dell'UEF di Locarno;
ritenuto
in fatto: A. Lo __________ (PE __________ e __________) e la __________ (PE
__________) hanno escusso, presso l'UEF di Locarno, __________, per l’incasso
di crediti fiscali, andando a formare un gruppo di esecuzione comprendente
numerosi altri creditori.
B. Con
rogatoria di pignoramento 5 luglio 1995 l'UEF di Locarno ha chiesto al
corrispondente ufficio di Bellinzona di procedere al pignoramento delle part.
n. __________, __________ e __________ RFD di __________ e di ordinare la
relativa limitazione della facoltà di disporre.
Con
scritto 11 luglio 1995 l'UEF di Bellinzona ha chiesto e ottenuto, il successivo
14 luglio, l'annotazione presso l'Ufficio registri di Bellinzona della
limitazione della facoltà di disporre in relazione alla quota di comproprietà
di un mezzo di spettanza dell'escusso sulle part. n. __________, __________ e
__________, dandone comunicazione il 17 luglio 1995 all'ufficio di Locarno.
Con
atto di pignoramento spedito il 15 aprile 1996 l'UEF di Locarno ha notificato
al debitore e ai creditori il pignoramento di diversi beni, mobili e immobili,
tra cui la quota di comproprietà di 1/2 di spettanza dell'escusso sulle part.
n. __________, __________ e __________ RFD di __________.
C. Con
scritto 26 novembre 1996 l'UEF di Bellinzona ha richiesto la cancellazione
della restrizione della facoltà di disporre relativa ai fondi n. __________,
__________ e __________ RFD di __________ per "annullamento della
procedura". L'Ufficio registri ha eseguito la richiesta il giorno
successivo.
D. L'ufficio
di esazione e condoni ha chiesto la vendita degli immobili il 28 febbraio 1997,
sollecitando poi più volte il proseguimento della procedura esecutiva. Con
lettera 13 maggio 1999 l'UEF di Bellinzona ha reso noto all'ufficio esazione di
aver proceduto il 26 novembre 1996 "alla cancellazione a RF delle
restrizioni della facoltà di disporre a carico dei mappali
//__________ di __________ ".
E. Con
ricorso 25 maggio 1998 l'Ufficio esazione e condoni ha postulato l'annullamento
della richiesta di cancellazione della limitazione della facoltà di disporre
emessa dall'UEF di Bellinzona in data 26 novembre 1996 e la continuazione delle
procedure esecutive rimaste in sospeso allo stadio della domanda di vendita.
L'UEF di Bellinzona avrebbe manifestamente commesso un errore chiedendo la
cancellazione della restrizione. Almeno per la part. n. __________ l'acquirente
non sarebbe in buona fede poiché a conoscenza del pignoramento. Per questi
motivi il provvedimento dell'ufficio andrebbe annullato.
F. Con
osservazioni 10 giugno 1998 l'UEF di Bellinzona ha postulato l'accoglimento del
ricorso.
considerato
in diritto 1. Gli atti di disposizione del debitore
su un oggetto pignorato sono nulli in quanto ne siano pregiudicati i diritti
che il creditore ha acquisito con il pignoramento, sotto riserva degli effetti
dell'acquisto del possesso da parte di terzi in buona fede (art. 96 cpv. 2
LEF).
A
norma dell'art. 101 LEF l'ufficio comunica senza indugio il pignoramento di un
fondo all'ufficio del registro fondiario, con la data e la somma per la quale è
fatto, affinché proceda senza indugio all'annotazione. L'annotazione è radiata
se la realizzazione non è chiesta entro due anni dal pignoramento. L'art. 6 RFF
enumera in modo non esaustivo altri motivi che portano alla cancellazione dell'annotazione
della facoltà di disporre.
L'annotazione
ex art. 960 CC non ha effetto costitutivo ma impedisce l'acquisizione in buona
fede di un terzo di diritti reali sul fondo (cfr. Bénédict Foex, Basler Kommentar
zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 39 ad art. 96 LEF e André
- Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998,
- 6 ad art. 101 LEF); la limitazione della facoltà di disporre diviene quindi
efficace in confronto ai diritti posteriormente acquisiti (art. 960 cpv. 2 CC).
- In
concreto la cancellazione della limitazione della facoltà di disporre iscritta
sui mapp. n. __________, __________ e __________ RFD di __________ è avvenuta a
seguito di richiesta, formalmente corretta, dell'UEF di Bellinzona. L'ufficio
ha formulato tale richiesta per un evidente errore: non vi era infatti alcun
motivo per cancellare l'annotazione. La cancellazione ha però esplicato effetti
di diritto fondiario, la cui correzione non rientra nella sfera di competenza
di questa Camera. Un annullamento del provvedimento impugnato (richiesta di
cancellazione) da parte dell'autorità di vigilanza non potrebbe infatti avere
effetti ex tunc e non ristabilirebbe quindi la situazione giuridica ante
cancellazione.
Nella
misura in cui postula l'annullamento della richiesta di cancellazione il
ricorso è quindi privo d'oggetto.
- Di
regola un fondo può essere pignorato se l'escusso ne è il proprietario. Il suo
diritto di proprietà si evince dall'iscrizione nel registro fondiario (cfr. art.
656 cpv. 1 CC). Il pignoramento di un fondo iscritto a nome di un terzo è però
possibile se il creditore rende verosimile uno dei casi indicati al cpv. 1 dell'art.
10 RFF: il debitore ha acquistato la proprietà senza iscrizione nel registro
fondiario, in virtù del diritto matrimoniale il fondo risponde per gli obblighi
del debitore oppure l'iscrizione è errata. La norma deve essere interpretata in
maniera estensiva, l'elenco non va considerato esaustivo (cfr. DTF 114 III 91;
DTF 117 III 31; Foex, op. cit., n. 28 ad art. 95 LEF). Nella DTF114 III 88 ss.
l'Alta corte federale ha avuto modo di riconoscere un caso di applicazione per
analogia dell'art. 10 RFF nella donazione fittizia di un fondo, nell'intento di
sottrarlo al sequestro.
Nel
caso di specie non può quindi essere esclusa a priori la possibilità di
realizzare i fondi ora intestati a terzi. Se fossero dati i presupposti per
l'applicazione dell'art. 96 cpv. 2 LEF (malafede degli acquirenti),
proprietario dei fondi in questione rimarrebbe __________ e nulla osterebbe al
proseguimento della procedura di esecuzione. La fattispecie concreta presenta
comunque delle particolarità: gli immobili sono stati regolarmente pignorati
quando erano intestati all'escusso e il formale cambiamento di proprietà è intervenuto
solo dopo il pignoramento. Si giustifica, tuttavia, un'applicazione per
analogia dell'art. 10 RFF: l'UEF di Bellinzona (competente ex. art. 4 LEF)
dovrà considerare se i creditori __________ e __________ hanno reso verosimile
la nullità degli atti di disposizione sugli immobili effettuati da __________,
ossia se gli acquirenti erano in malafede, se ciò fosse il caso l'UEF di
Bellinzona provvederebbe a confermare il pignoramento dei mapp. n. __________,
__________ e __________, per poi promuovere la procedura di rivendicazione ex art.
108 LEF e 10 cpv. 2 RFF, fissando ai creditori un termine di 20 giorni per
introdurre un'azione di rivendicazione nei confronti dei proprietari iscritti a
registro, pena la decadenza del pignoramento (cfr. Foex, op. cit., n. 29 ad art.
95 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
Band I, Zurigo 1997, n. 18 ad art. 95 LEF). Se invece, a mente dell'Ufficio,
non fosse data la verosimiglianza della proprietà dell'escusso, il pignoramento
dei tre fondi andrebbe annullato, con provvedimento suscettibile di ricorso.
-
A
titolo puramente abbondanziale va poi rilevato che, sulla base degli atti,
appare poco verosimile la tesi del ricorrente circa il diritto preminente
(prima della cancellazione dell'annotazione) dei creditori pignoranti rispetto
alla cartella ipotecaria gravante la part. __________ RFD di __________. E'
infatti vero che le cartelle ipotecarie iscritte anteriormente all'annotazione
qui in esame sono state cancellate il 20 dicembre 1995. Lo stesso giorno è
stata però iscritta un'altra cartella di fr. 545'000.-- che risulta
"emessa in sostituzione di titoli precedentemente iscritti". È
verosimile che il proprietario del fondo abbia fatto uso della facoltà,
concessagli dall'art. 814 cpv. 2 CC, di costituire un nuovo diritto di pegno
nello stesso grado di quello estinto. Tale diritto era quindi poziore (almeno
per fr. 360'000.--: somma dei crediti garantiti dalle due cartelle cancellate)
rispetto ai diritti connessi al pignoramento del fondo e relativa annotazione
anche prima della cancellazione di quest'ultima.
-
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95
e 101 LEF, 10 RFF;
pronuncia: 1. Il ricorso 25 maggio 1998 di __________ e
di __________ è respinto nel senso dei considerandi.
-
E'
fatto ordine all'UEF di Bellinzona di determinarsi come al considerando 3.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione:
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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