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Numero d'incarto:
15.1999.00021
Data decisione, Autorità:
30.04.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00021
Lugano
30 aprile 1999
/MR/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 22 febbraio 1999
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzioni del Distretto di Lugano, e meglio contro l’atto
__________, con cui l’ufficio ha dichiarato di non dar seguito alla domanda di
esecuzione __________ presentata dalla ricorrente nei confronti di
viste le
osservazioni __________ di __________ e _______dell’UE di Lugano;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza __________ nei confronti di , (), ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Lugano il sequestro presso __________ istituti bancari
a __________ di “tutti gli averi patrimoniali, di qualsivoglia natura e sotto
qualsivoglia forma, in particolare conti correnti, conti di investimento, conti
deposito nonché in cassette di sicurezza, di cui i qui condebitori solidali
siano titolari, contitolari, procuratori, aventi diritto economico (secondo la
definizione dell’art. 305 ter CPS e dell’art. 4 LRD)” fino a concorrenza di un
credito di Fr. 4’161’720 oltre accessori. Il sequestro è stato chiesto sulla
base dell’art. 271 cpv. 1 n.4 LEF e a garanzia di un credito per “risarcimento
del danno dovuto ad atto illecito ex art. 41 CO e segg. nonché per inadempienza
contrattuale (...)”.
B. Con
decreto __________ __________ __________ la Segretaria assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha accolto l’istanza ordinando il sequestro
di quanto ivi indicato nei confronti di __________ __________ e delle
__________ società quali condebitori solidali, dando loro facoltà “di chiedere
la prestazione di una garanzia di primaria banca svizzera o altro titolo
equivalente entro dieci giorni dall’intimazione del verbale di sequestro ad
opera dell’Ufficio esecuzione, documentandone le ragioni, segnatamente avuto
riguardo all’importo effettivamente sequestrato”.
C. Lo
stesso giorno l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha dato seguito all’ordine di
sequestro nei confronti di __________ __________ (sequestro n. ),
della __________ () __________ (sequestro n. __________), della
__________ (sequestro n. __________), della __________ (sequestro n.
__________) e della __________ (sequestro n. __________). Copia di relativi
verbali di sequestro sono stati spediti alle parti il __________ __________
D. Con
atto __________ __________ __________ __________ , , ha
presentato all’UE di Lugano domanda di esecuzione nei confronti di __________
__________ __________ __________ () – indicata “c/o avv,
____________________ ” – per un credito di Fr. 821’940.–– (controvalore di US$
618’000.–– al cambio del 14.12.1998) oltre interessi del 5% dal 31 luglio 1998.
Quale titolo del credito è indicato “Risarcimento danni per atti illeciti,
abuso di diritto, sequestro ingiustificato (art. 273 LEF)”. In uno scritto accompagnatorio
di medesima data la creditrice specifica che “l’esecuzione costituisce azione
di risarcimento per danni causati dalla debitrice (__________) con un sequestro
da essa chiesto ed ottenuto con decisione della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 4, tuttora in vigore”, che sono stati sequestrati beni di sua
pertinenza, malgrado non sia debitrice di __________ __________, né figuri come
tale nell’istanza di sequestro, e che l’esecuzione viene presentata “al foro
del sequestro, conformemente all’art. 273 cpv.2 LEF”.
E. Con
scritto __________ __________ __________ l’UE di __________ ha comunicato a
__________ di non poter dar seguito alla sua domanda di esecuzione __________
__________ __________ per assenza di foro esecutivo.
F. Con
ricorso __________ __________ __________ __________ __________ chiede che sia
fatto ordine all’UE di Lugano di intimare il precetto esecutivo oggetto della
sua domanda di esecuzione __________ __________ __________ a __________
__________ “presso i suoi patrocinatori, __________, __________, __________,
__________, __________ ”, con protesta di spese e ripetibili, affermando in
sostanza:
– che
nella domanda di esecuzione __________ sarebbe stata indicata “quale debitrice
con domicilio eletto presso lo Studio legale dell’avv. __________ __________,
__________ ”;
– che
al contrario di quanto ritenuto dall’UE di __________o, il foro esecutivo di
__________ugano sarebbe dato, e meglio ex art. 50 cpv.2 LEF presso lo studio
legale indicato nella domanda di esecuzione;
– che
in effetti presso quello studio __________ __________ avrebbe eletto domicilio
ciò risulterebbe dall’estratto (doc. E) della sua dichiarazione rilasciata
nell’ambito del procedimento penale inc. N. __________ a carico di __________
__________, in cui __________ __________ si è costituita parte civile;
– che
anche nell’ambito della procedura di sequestro __________ __________ avrebbe
eletto domicilio a __________ presso lo Studio legale __________, __________,
__________, dove infatti le sono stati notificati tutti gli atti giudiziari
concernenti quella pratica;
– che
se ciò non fosse stato il caso, gli atti giudiziari avrebbero dovuto invece
esserle notificati presso l’UE;
– che
sarebbe pertanto un palese abuso di diritto sostenere di non aver eletto il
proprio domicilio presso i propri patrocinatori limitatamente alla presente procedura
di esecuzione;
– che
inoltre l’art. 273 cpv.2 LEF, secondo cui l’azione di risarcimento può essere
proposta anche davanti al giudice del luogo del sequestro, creerebbe anche un
foro esecutivo per le pretese connesse all’azione di risarcimento ex art. 273
LEF;
– che
“infatti è facoltà del creditore decidere se procedere prima dell’inoltro
dell’azione alla notifica della domanda di esecuzione oppure attendere la decisione
della competente autorità per poi dare avvio alle pratiche esecutive”.
G. Delle
osservazioni di __________ __________ si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Giusta
l’art. 46 cpv.1 LEF il debitore dev’essere escusso al suo domicilio svizzero.
In caso di domicilio all’estero – così come in assenza di un domicilio stabile
(DTF 119 III 56; 89 III 3) – il debitore che per l’adempimento di
un’obbligazione abbia eletto in Svizzera un domicilio speciale può essere
escusso per la medesima al domicilio da lui eletto (art. 50 cpv. 2 LEF). Il
foro esecutivo speciale dell’art. 50 cpv.2 LEF non può dunque valere che per
l’esecuzione dei debiti ai quali si riferisce l‘elezione di domicilio, a
beneficio dunque di un determinato creditore (cfr. DTF 107 III 56). Per decidere
se in un caso concreto sia stato effettivamente costituito il foro speciale dell’art.
50 cpv.2 LEF occorre esaminare la volontà delle parti, sia essa esplicita o
risultante dalle circostanze, in particolare la volontà del debitore di sottomettersi
per l’esecuzione della specifica obbligazione a una procedura esecutiva in
Svizzera (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 10 n.28 p.73; Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG,
Vol.I, Basilea/Monaco/Ginevra 1998, n.33 ad art. 50 LEF). Va qui rilevato che
per la costituzione del foro (esecutivo) speciale dell’art. 50 cpv.2 LEF non
basta l’indicazione di un domicilio in Svizzera per la sola notificazione degli
atti (Schmid, op.cit., n.38 ad art.
50 LEF); né la convenzione di una proroga di foro giudiziario comporta
implicitamente l’elezione di un domicilio (cfr. Pierre–Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, Vol.I, Losanna 1999, n.44 ad art. 50
LEF; Schmid, op.cit., n.37 ad art.
50 LEF).
In
concreto la ricorrente ritiene che la creditrice sequestrante – residente
all’estero – abbia eletto domicilio a __________, presso lo studio legale dei
suoi patrocinatori, di modo che sarebbe dato il foro esecutivo speciale ex art.
50 cpv. 2 LEF. La ricorrente fonda la propria tesi su una dichiarazione della
creditrice sequestrante contenuta nell’atto di denuncia penale presentata dalla
stessa __________ __________ contro il debitore sequestrato
____________________, dichiarazione del tenore seguente (doc. E):
“7.
Per ogni necessità relativa al presente procedimento penale, la sottoscritta
dichiara di eleggere domicilio presso i suoi patrocinatori dello Studio legale
__________, __________, __________, chiedendo cortesemente che ogni atto
giudiziario, convocazione e comunicazione di qualsiasi genere venga notificata
presso lo Studio legale suddetto.”
Ora
è di tutta evidenza che siffatta dichiarazione di elezione di domicilio per la
notificazione degli atti rilasciata dalla creditrice nell’ambito di un
procedimento penale contro una determinata persona non è atta a priori a
creare un foro esecutivo speciale per l’esecuzione di obbligazioni a favore di
una terza persona, sia pure derivanti dall’agire della dichiarante
(mediante un sequestro esecutivo) contro la stessa persona nei confronti della
quale è diretto quel procedimento penale. Non si può infatti ragionevolmente
assumere che con la citata dichiarazione, rilasciata nell’ambito di una
procedura ben definita, la dichiarante __________ __________ abbia voluto in
astratto anche sottoporsi all’esecuzione forzata in Svizzera, oltretutto
per pretese di persona differente dal denunciato.
- La
ricorrente sostiene pure che in concreto il foro esecutivo di Lugano sarebbe comunque
dato dall’art. 273 cpv. 2 LEF: per pretese derivanti da un sequestro ingiustificato
il danneggiato avrebbe infatti nel luogo del sequestro la facoltà “di decidere
se procedere prima dell’inoltro dell’azione alla notifica della domanda di
esecuzione oppure attendere la decisione della competente autorità per poi dare
avvio alle pratiche esecutive”.
A
torto. L’art. 273 cpv. 2 LEF crea infatti soltanto un foro giudiziario
(facoltativo) di diritto federale dove far valere in giudizio pretese di
risarcimento fondate sull’art. 273 cpv.1 LEF (cfr. Walter Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Vol.III, Basilea/Monaco/Ginevra,
n.28 ad art. 273 LEF), mentre nulla dice in merito al foro (esecutivo), per la
determinazione del quale valgono le norme generali di cui agli art. 46 ss. LEF,
atteso che per l’art. 52 LEF il luogo del sequestro può essere foro esecutivo
esclusivamente per l’esecuzione a convalida del sequestro (Schmid, op.cit., n.4s. ad art. 52 LEF; Gilliéron, op.cit., n.15 ad art. 52
LEF).
- Ne
consegue la reiezione del gravame. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett.
a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è
disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art.
46 ss., 50, 273 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso _ __________ di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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