AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.145
Data decisione, Autorità:
25.08.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00145
Lugano
25 agosto 1999
FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 25 maggio 1999 di
chiedente
l’autorizzazione
alla distribuzione del ricavo della vendita dell’immobile part. __________ RFD
di __________, nell’ambito del concordato con abbandono dell’attivo __________
procedura
concernente anche
rappr.
da __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 7 gennaio
1992 il Pretore supplente della Giurisdizione di Mendrisio Nord ha omologato il
concordato con abbandono dell’attivo a favore della __________, nominando quale
liquidatore l’avv. __________
che con istanza 25 maggio
1999 l’avv. __________ ha richiesto all’Autorità di vigilanza l’autorizzazione
alla distribuzione del ricavo della vendita dell’immobile part. __________ RFD
di __________ di pertinenza della __________, a favore di __________ e della
__________;
che per l’art. 326 LEF
prima di ogni ripartizione , anche provvisoria, i liquidatori sono tenuti a
compilare un estratto dello stato di riparto e a tenerlo a disposizione dei
creditori per dieci giorni;
che entro tale termine è
ammesso il ricorso contro lo stato di riparto all’autorità di vigilanza (art.
326 LEF);
che già in data 7 giugno
1999 questa Camera aveva invitato il liquidatore a voler allestire lo stato di
riparto nel concordato con abbandono dell’attivo __________;
che constatato come a
tutt’oggi tale atto non sia ancora stato compiuto;
che l’allestimento dello
stato di riparto ex art. 326 LEF non necessita dell’autorizzazione
dell’Autorità di vigilanza;
che l’istanza tendente
alla concessione dell’autorizzazione alla distribuzione del ricavo della
vendita dell’immobile in oggetto si rivela quindi inutile ed inammissibile;
che in via abbondanziale
si rileva che la liquidazione concordataria dal 1992 si protrae in termini di
tempo inusuali e suscettibili di essere incompatibili con il principio di
celerità che connota il diritto esecutivo;
che il liquidatore è invitato
a far pervenire entro 30 giorni lo stato del patrimonio e le relazioni ex art.
330 cpv. 2 LEF riferito al 31 dicembre 1998, come pure tutti quelli precedenti
per ogni anno a partire dal 31 dicembre 1993;
che non si prelevano spese
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di
diritto federale.
Richiamato l’art. 326 LEF
pronuncia: 1. L’istanza 25 maggio 1999
__________, è irricevibile.
-
Il liquidatore avv.
__________ trasmetterà al Pretore di Mendrisio-Nord quale Autorità giudiziaria
inferiore dei concordati, entro 30 giorni quanto richiesto ex art. 330 cpv. 2
LEF.
-
Non si prelevano spese, né
si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è
dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
Presidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster