AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.151
Data decisione, Autorità:
08.09.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00151
Lugano
8 settembre 1999
/B/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 31 agosto 1999 di
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e meglio contro la
comminatoria di fallimento 8 luglio 1999 emessa nell’esecuzione n. __________
promossa contro la ricorrente da
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 21/23 aprile 1999 dell’UEF di Mendrisio la __________ di
__________ ha escusso la __________ per l’incasso di un credito di Fr. 6’993.--
oltre interessi al 5% dal 13 agosto 1998 e fr. 88.40 oltre interessi al 5% dal
14 gennaio 1999. L’escussa ha interposto opposizione. All’udienza di
contraddittorio del 6 luglio 1999 davanti al Pretore di Mendrisio-Nord la
debitrice ha riconosciuto di dovere alla __________ fr. 6’993.-- oltre
accessori, dichiarando di ritirare l’opposizione.
B. In
seguito alla richiesta di proseguire l’esecuzione, l’UEF di Mendrisio ha emesso
la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 25 agosto 1999.
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ con ricorso
31 agosto 1999, sostenendo che, viste le sue difficoltà finanziarie, ha
invitato la creditrice a ritirare il compressore e gli accessori oggetto del
credito. Il 12 luglio 1999 la __________ ha provveduto al ritiro.
Considerato
in diritto: 1. Ex art. 9 cpv. 2 LPR
l’Autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può dichiararlo irricevibile
senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario. Non occorrono
ulteriori atti istruttori anche nel caso di un ricorso non temerario né
infondato - tanto ove sia stato sottoposto ex art. 10 cpv. 1 LPR all’Autorità
di vigilanza per il giudizio sull’effetto sospensivo, quanto nell’ipotesi che
il gravame sia solo stato portato a conoscenza della CEF in applicazione dell’art.
9 cpv. 1 LPR - quando non ve ne sia la necessità, ad esempio se l’esame
giudiziale è limitato a una questione di diritto che non richieda altri
accertamenti fattuali, come pure quando il ricorso può essere respinto già
sulla base dei documenti prodotti (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, 1998,
p. 181)
a) Per ragioni formali
vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la
notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio
1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger,
Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911,
n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
– l’escusso reputa di non
essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l’esecuzione è riferita a
prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di
disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio
dell’opposizione;
– la decisione (sommaria o di
merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
– l’escusso sostiene che la
comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione
incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per questioni di
merito la via del ricorso è invece preclusa.
c) La ricorrente allega
unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione
del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di
vigilanza. In casu va osservato che se l’oggetto del contendere è stato
effettivamente ritornato alla creditrice e le eventuali spese pagate, nulla
vieta alle parti di accordarsi senza giungere all’inoltro di un’istanza di
fallimento.
- Non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art.
17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 31 agosto
1999 __________, è respinto.
-
Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione:
– __________
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster