AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1999.174
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00174
15.1999.00185
15.1999.00211
Lugano
4 gennaio
2000/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi
- 12
ottobre 1999 (inc. n. 15.1999.174) di
(patr.
dall'avv. __________)
- 11
ottobre 1999 (inc. n. 15.1999.185) di
(tutti
patr. dall'avv. __________)
contro l'operato della Prima assemblea dei creditori nella
liquidazione fallimentare in via ordinaria della
in
materia di deliberazione assembleare 7 ottobre 1999 riferita alla nomina di
lic.
oec. __________, quale Amministrazione fallimentare speciale
e
__________ quale presidente
quale
Delegazione dei creditori;
richiamate le
osservazioni riferite all'incarto n. 15.1999.174:
- 5 novembre 1999 dell'UF
di Lugano;
viste le osservazioni
riferite all'incarto n. 15.1999.185:
-
18 ottobre 1999 di 13
creditori patr. dall'avv. __________
-
19 ottobre 1999 di
338 creditori patr. dagli avv. __________ e __________
-
5 novembre 1999 dell'UF
di Lugano;
preso atto che nelle more di procedura, con istanza 10 dicembre 1999
(inc. n. 15.1999.211), il lic. oec. __________, quale Amministrazione
fallimentare speciale, ha chiesto una proroga ex art. 247 cpv. 4 LEF fino al 31
dicembre 2000 per la "presentazione" della graduatoria, motivata con
la "complessità della fattispecie".
Ritenuto in fatto
A. Con
decreto 14 giugno 1999 del Pretore del Distretto di Lugano è stato dichiarato
il fallimento senza preventiva esecuzione della __________ in liq.
Il
7 ottobre 1999 ha avuto luogo la Prima assemblea dei creditori che ha designato
quale Amministrazione fallimentare speciale lo __________ e quale Delegazione
dei creditori l'avv. __________, l'avv. __________, l'avv. __________, il dr.
__________ e __________.
B. Con
ricorso 12 ottobre 1999 il creditore __________ ha impugnato la deliberazione
assembleare, limitatamente alle nomine dello Studio __________ e di __________
con contestuale loro sostituzione con __________ e avv. __________, subordinatamente
con qualunque altra persona ritenuta idonea dall'Autorità cantonale di
vigilanza.
Secondo
il ricorrente, la complessità della liquidazione fallimentare con passivi per
ca. 65 milioni di franchi e attivi per ca. 6 imporrebbe un'amministrazione
fallimentare particolarmente qualificata e ben strutturata. La presenza di
__________ nella Delegazione dei creditori sarebbe poi inopportuna, in
particolare perché è stato oggetto di denuncia penale il 23 febbraio 1999 per
fatti riconducibili alla sua attività di procacciatore d'affari per la fallita.
C. Con
osservazioni 25 ottobre 1999 il lic. oec. __________ assevera di essere in
grado di svolgere la funzione di amministrazione fallimentare speciale,
ritenuto che se è vero che non ha conoscenze particolari nel campo legale è
però altrettanto vero che nella delegazione dei creditori vi sono ben tre
avvocati. Dal profilo della struttura e dell'organizzazione, il lic. oec.
__________ ha reso noto di avere "la possibilità di convogliare" le
sue attuali attività "su una struttura esterna", con la quale
collabora "costantemente da ormai quasi cinque anni".
D. __________,
in sede di osservazioni 20 ottobre 1999, è dell'avviso che la sostituzione di
un eletto dall'assemblea dei creditori sia "da escludere a priori".
E. Per
l'Ufficio dei fallimenti (cfr. osservazioni 5 novembre 1999), ragioni di
opportunità (per l'avv. __________) e motivi di ricusa (per __________)
giustificano la riduzione della Delegazione dei creditori a soli 3 membri. La
nomina dell'avv. __________ potrebbe ingenerare dubbi di parzialità per il
numero elevato di creditori da lui rappresentati, a prescindere dalla sua impossibilità
di determinarsi sui crediti insinuati dai suoi assistiti. Per __________, già
dipendente della fallita, sarebbe dato il motivo di ricusa dell'art. 10 cpv. 3
LEF.
F. Nel
gravame 11 ottobre 1999 i creditori __________, __________ e __________ hanno
pure impugnato le deliberazioni assembleari, censurando in sostanza il fatto
che tanto l'amministrazione fallimentare speciale, di cui si chiede la verifica
delle "sufficienti garanzie di competenza, indipendenza ed affidabilità",
quanto la delegazione dei creditori siano state nominate dalle stesse persone
rappresentanti la maggioranza dei creditori, con esclusione dell'avv.
__________ proposto da altri. In particolare sarebbero da temere conflitti di
interesse per l'avv. __________, il dott. __________ e __________: per
quest'ultimo vi sarebbero poi rischi maggiori, perché è "un dipendente
della società fallita, di cui era il maggior promotore", ritenuto che
"tra i 688 creditori 98 sono suoi clienti", per cui "potrebbe
essere incline a favorire i propri clienti tra i vari creditori (ciò che
ridurrebbe per lui il rischio di essere convenuto in giudizio dagli stessi
unitamente agli amministratori della fallita società per gli importi che non
potranno recuperare nel fallimento)". I ricorrenti esprimono altresì dubbi
sulla liceità delle procure e sulla loro sospetta esuberanza dal profilo
numerico.
G. Con
le varie osservazioni di cui in ingresso, il lic. oec. __________, i 338
creditori patrocinati dagli avv. __________ e __________, i 13 creditori
patrocinati dall'avv. __________ e __________ hanno chiesto la reiezione del
gravame, mentre l'Ufficio fallimenti di Lugano si è espresso per la riduzione
da 5 a 3 dei membri della Delegazione dei creditori, con contestuale revoca
della nomina dell'avv. __________ per inopportunità e di __________ ex art. 10
cpv. 3 LEF. Delle varie considerazioni fattuali e in diritto degli interessati
si dirà, se del caso, in seguito, con il solo rilievo che con osservazioni 15
ottobre 1999 __________ ha evidenziato che la sua nomina è stata
"opportuna, visto che nel corso della discussione [in sede assembleare]
diversi ex clienti ed ex consulenti [della fallita] hanno decisamente
appoggiato la mia candidatura, [e] a conferma, la votazione per la mia elezione
è stata una delle più accolte".
Considerando in
diritto
a) Più
ricorsi - presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un
solo petitum - formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo
d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il
medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti,
possono essere congiunti ex combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo
quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma
anche ove formulino tesi divergenti (CEF 16 febbraio 1999 in re S. S. &
LLCC c. SA D. cons. 1a; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.
2.1.1.a all'art. 5 LPR, p. 96 s.).
Il
giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una
sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati
e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 8 gennaio
1997 in re E. F. e A. F. c. F. AG; CEF 15 marzo 1996 in re P. SA c. C. SA; CEF
- marzo 1996 in re F. P. c. P. S. SA; CEF 14 dicembre 1995 in re A. P. c. BdS;
CEF 28 settembre 1995 in re Banca U. c. E. R.; CEF 29 agosto 1995 in re Banca
C. c. R. R. e CEF 18 agosto 1995 in re M. L. B. c. R. R.).
b) Il
provvedimento di congiunzione e la reiezione dell'istanza di congiunzione -
atti istruttori resi in applicazione di ragioni di opportunità anche con
ordinanza presidenziale nel senso dell'art. 24a LPR - non determinano in linea
di principio pregiudizio di sorta per le parti dal profilo sostanziale (Cometta,
op. cit., n. 2.1.1.b all'art. 5 LPR, p. 97). Anche sui costi procedurali la
misura resta senza conseguenze pratiche (cfr. nello stesso senso, ma riferito
al ricorso ex art. 19 LEF al Tribunale federale, STF [CEF] 3 agosto 1998 in re
M. R. c. A. I. cons. 1a), perché la procedura di ricorso ex art. 17 LEF è di
regola gratuita.
c) I
ricorsi 12 ottobre 1999 di __________ (inc. n. 15.1999.174) e 11 novembre 1999
di __________, __________ e __________ (inc. n. 15.1999.185) sono entrambi
riferiti alla stessa deliberazione assembleare 7 ottobre 1999 della Prima
assemblea dei creditori nella liquidazione fallimentare in via ordinaria della
__________ in liq., di cui i ricorrenti chiedono modifiche sostanzialmente
affini in relazione alla composizione dell'Amministrazione fallimentare
speciale e della Delegazione dei creditori. Le due vertenze possono pertanto
essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola
sentenza.
d) Ragioni
di opportunità e l'ossequio del principio di celerità che informa il diritto
esecutivo impongono la contestuale trattazione anche dell'istanza ex art. 247
cpv. 4 LEF dell'Amministrazione fallimentare speciale di proroga del termine
per il deposito della graduatoria.
- L'insieme
dei creditori del fallito costituisce la massa dei creditori, entità giuridica
sui generis di diritto pubblico capace di essere parte (art. 250 cpv. 2 e 260
cpv. 1 LEF; art. 63 cpv. 2 RUF) e come tale di acquisire diritti (ad es. per
surrogazione ex art. 215 cpv. 2 LEF) e di assumersi obblighi (ad es. art. 213
cpv. 2 n. 2 LEF).
La
massa dei creditori manca però di volontà propria: per poterla esprimere ed
assicurarne l'esecuzione necessita di organi che sono l'assemblea dei
creditori, l'amministrazione (ordinaria o straordinaria) del fallimento e, se
del caso, la delegazione dei creditori.
L'assemblea
dei creditori è l'organo della massa preposto alla formazione della volontà collettiva:
pur non essendo un'entità giuridica e ancor meno una persona giuridica,
l'assemblea costituisce l'organo più importante che esercita le prerogative
lasciate ai creditori dal legislatore, riservato il ricorso all'autorità di
vigilanza (CEF 3 agosto 1999 in re M. F. & LLCC c. P. B. cons. 1; CEF 20
giugno 1996 in re C. P. SA c. Prima assemblea dei creditori nel fallimento C.
SA cons. 1; CEF 18 settembre 1989, in: Rep 1990, p. 303 n. 1-3).
-
La
prima assemblea dei creditori può deliberare se designare un'amministrazione
fallimentare speciale - in luogo di quella ordinaria, il cui organo tipico è
l'ufficio dei fallimenti - e/o costituire fra i suoi membri una delegazione dei
creditori, cui affidare le incombenze indicate in termini di sussidiarietà all'art.
237 cpv. 3 n. 1-5 LEF con riserva di ulteriori compiti specifici da elencare
esaustivamente. Competenza analoga è ovviamente data ogni volta che se ne
presenti l'occasione, ad esempio in caso di funzione vacante per decesso del
titolare, dimissioni o revoche ad opera della seconda assemblea dei creditori.
-
Amministrazione
fallimentare speciale
a) La
Prima assemblea dei creditori nel fallimento può deliberare di affidare
l'amministrazione non all'ufficio dei fallimenti ma a una o più persone fisiche
o giuridiche (Art. 237 cpv. 2 LEF). Ragioni di opportunità, peraltro di
immediata evidenza per evitare il rischio di decisioni a parità di voti,
impongono di nominare un'amministrazione in numero dispari. Salvo casi
eccezionali riconducibili in linea di principio a procedure fallimentari
complesse nel senso dell'art. 47 OTLEF, è preferibile non andare oltre un solo
soggetto di diritto, per comprimere il più possibile i costi, a meno che
l'assemblea dei creditori non decida altrimenti. È dovere dell'amministrazione
far capo a persone ausiliarie, compatibilmente con le loro capacità, allo scopo
di contenere i costi della liquidazione fallimentare (Cometta, op. cit., n.
3.2.1 all'art. 1 LPR, p. 39).
b) L'amministrazione
fallimentare speciale svolge, come quella ordinaria, funzioni di diritto
pubblico quale organo esecutivo del fallimento e procede pure nel senso degli art.
221 ss. LEF e 25 ss. RUF. Essa è soggetta ai doveri d'ufficio della tenuta di
verbali e registri (art. 8 LEF) e della loro messa a disposizione a chiunque ne
sia legittimato (art. 8a LEF); deve depositare alla Banca __________ gli
importi in denaro, le cartevalori e gli oggetti preziosi di cui non è possibile
disporre sollecitamente entro il termine d'ordine di tre giorni (art. 9 LEF e
29 LALEF), riservata la facoltà di far capo al conto corrente postale, nell'ossequio
comunque del principio secondo cui gli importi ricevuti a favore di una massa
fallimentare, destinati ad essere ripartiti solamente dopo un certo tempo, non
devono essere lasciati improduttivi dell'interesse di mercato ma depositati in
modo fruttifero e al meglio presso la Banca __________ (cfr. Lettera della CEF
del 30 agosto 1972 sulla contabilità degli uffici dei fallimenti, in: Cometta,
op. cit., Appendice I, n. 27, p. 325-328, in particolare sub n. 2 [deposito
degli importi in denaro incassati]).
c) Anche
l'amministrazione fallimentare speciale è sottoposta alla disciplina sulla
ricusazione (art. 10 LEF) e sui negozi giuridici vietati (art. 11 LEF) e il
Cantone è responsabile del danno da essa cagionato illecitamente
nell'adempimento dei compiti di diritto pubblico connessi alla funzione (art. 5
LEF e 8 LALEF), riservato l'esercizio del diritto di regresso del Cantone
contro l'agente pubblico che ha causato il danno (art. 9 LALEF). Sono
applicabili le sanzioni disciplinari ex art. 14 cpv. 2 LEF ed è dato il diritto
di ispezione, limitatamente agli atti riferiti ai fallimenti trattati, in conformità
del dettato dell'art. 14 cpv. 1 LEF: siffatti diritti sono correlati alla
facoltà conferita all'amministrazione fallimentare speciale di determinarsi con
provvedimenti impugnabili nel senso dell'art. 17 LEF (Markus Dieth, Beschwerde
in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen gemäss Art. 17 ff. SchKG - Unter Berücksichtigung
des Beschwerdeverfahrens im Kanton Aargau, tesi Zurigo 1999, p. 37, n. 1.4).
d) L'amministrazione
fallimentare speciale deve vegliare affinché la liquidazione si svolga secondo
principi di economicità. Tra questi rientrano anche le modalità di vendita di
fondi a trattative private senza che occorra far capo alla forma dell'atto
pubblico per il tramite di un notaio. È infatti opportuno ricordare, a futura
memoria e per evitare inutili dispute, che in luogo dell'incanto si può
procedere alla vendita a trattative private solo se si realizzano cumulativamente
tre presupposti:
aa) il consenso di
tutti gli interessati (debitore, il coniuge se il fondo costituisce bene comune,
creditori pignoranti, creditori garantiti dal pegno immobiliare, aventi diritto
in virtù di servitù o diritti personali annotati suscettibili di pregiudizio
patrimoniale in connessione all'istituto del doppio turno d'asta);
bb) prezzo offerto
pari almeno a quello di stima, ritenuto che se vi sono state modifiche in sede
di appuramento dell'elenco oneri saranno decisive le emergenze della nuova
stima;
cc) appuramento
dell'elenco oneri nell'ossequio delle forme dei pubblici incanti per assicurare
la maggiore pubblicità e trasparenza possibile in vista dell'ottenimento del
miglior prezzo di vendita (Dominik Gasser, Revidiertes SchKG - Hinweise auf kritische
Punkte, in: ZBJV 1996, p. 643 s. con rif. alle note 53 e 54 ivi).
La
vendita di fondi a trattative private resta un atto dell'esecuzione forzata ed
è istituto del tutto diverso dalla compravendita immobiliare del diritto
privato. La realizzazione si conclude con un provvedimento dell'organo
d'esecuzione, impugnabile con ricorso ex art. 132a LEF all'autorità di vigilanza.
In mancanza di norme specifiche valgono per analogia i disposti sui pubblici
incanti.
Il
diritto esecutivo non disciplina la forma dell'atto di vendita: non vi è alcuna
ragione di qualsivoglia genere che giustifichi l'imposizione della forma - inutilmente
costosa - dell'atto pubblico nel senso degli art. 657 cpv. 1 CC e 216 cpv. 1
CO, così come il Tribunale federale in DTF 106 III 85 cons. 7 sostiene in
termini che ad un attento esame non meritano di essere seguiti, ritenuto che
l'atto pubblico - istituto particolare e contrario al sistema del diritto esecutivo
svizzero - costituisce un relitto del tempo in cui la vendita a trattative
private era ritenuta di esclusiva pertinenza del diritto privato. Come per i
pubblici incanti è sufficiente la forma scritta (Flavio Cometta,
Nouveautés législatives fédérales et cantonales en matière de poursuite pour dettes
et faillite significatives pour l'activité bancaire -Thèmes choisis, in: Les banques
et la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite - Les effets sur le marché
suisse de la nouvelle législation fédérale, Bellinzona 1998, p. 62; Daniel Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG
- Mit einer Darstellung der Rechtsordnungen der USA, Frankreichs und
Deutschlands, tesi Friborgo 1996, p. 241 s., n. 923 s.;
Dominik Gasser, Revidiertes SchKG - Hinweise auf kritische Punkte, in: ZBJV
1996, p. 644 e nota 56 ivi; Markus Häusermann,
Freihandverkauf von Immobilien im revidierten SchKG,
in: ST 1995, p. 513-518; Franco Lorandi, Der
Freihandverkauf im schweizerischen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, tesi
San Gallo 1994, p. 101-107).
- Delegazione
dei creditori
a) La
delegazione dei creditori è organo ausiliario (Marc Russenberger, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 24 all'art. 237) atipico
(gli organi atipici d'esecuzione forzata si suddividono in organi legittimati a
prendere provvedimenti nel senso dell'art. 17 cpv. 1 LEF [cfr. Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.3.1. s.] e organi che non ne hanno
[sempre] la facoltà) d'esecuzione forzata, facoltativo (Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 45 n. 15, p.
358) e non sempre legittimato a prendere provvedimenti
ex art. 17 cpv. 1 LEF, anche perché l'estensione delle sue competenze è in
funzione del potere conferitole con decisione dell'assemblea dei creditori nel
senso dell'art. 237 cpv. 3 periodo introduttivo LEF. Essa è composta di persone
fisiche e/o giuridiche - di regola di diritto privato (non sottoposte alla
Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 15 marzo
1995 [LORD, in: RL 2.5.4.1]), chiamate a svolgere funzioni pubbliche
nell'ambito di un ben determinato procedimento esecutivo - ed è soggetta al
controllo dell'Autorità cantonale di vigilanza (Amonn/Gasser,
op. cit., § 4 n. 79, p. 30) e alle norme tariffali
previste dalla OTLEF.
b) La
delegazione dei creditori non rappresenta la totalità dei creditori verso
l'esterno, siffatto potere essendo per legge di competenza dell'amministrazione
fallimentare, sia ordinaria che speciale. Il suo compito specifico, quale
organo permanente, consiste nel veicolare il corretto flusso delle informazioni
dall'assemblea dei creditori, quale organo non permanente, all'amministrazione
fallimentare e viceversa: obiettivo primario è garantire l'equanime trattamento
di tutti i creditori - e non solo di quelli che essi rappresentano direttamente
- senza discriminazioni fondate, ad esempio, su gruppi di pressione che talora
- in particolare in sede di liquidazione di masse fallimentari ad alto tenore
economico-finanziario - tendono a costituirsi a tutela di interessi propri (CEF
3 agosto 1999 in re M. F. & LLCC c. P. B. cons. 2c; Russenberger, op. cit.,
n. 25 all'art. 237). L'ordine dei privilegi può essere solo quello previsto dal
legislatore all'art. 219 LEF.
c) Efficace
deterrente per contrastare non solo certezze di prevaricazioni ma anche mere
ipotesi di possibili conflitti di interessi, è costituito dall'attento e
corretto uso dell'istituto della ricusazione ex art. 10 LEF. Mentre è del tutto
ovvio che un membro della delegazione dei creditori non possa partecipare alla
discussione e alla deliberazione su questioni puntuali che lo riguardano
personalmente o come rappresentante o patrocinatore di un creditore (incompatibilità
relativa), si dà per contro incompatibilità assoluta ove esso tuteli, secondo
qualsivoglia modalità e funzioni, interessi del debitore e/o dei suoi parenti o
società del gruppo o comunque vicine al debitore e alla sua cerchia familiare
(DTF 56 III 163 cons. 3, 23 II 1960; CEF 3 agosto 1999 in re M. F. & LLCC
c. P. B. cons. 2d; Russenberger, op. cit., vol. III, n. 25 all'art. 237).
d) Se
l'assemblea dei creditori nomina una delegazione dei creditori, l'amministrazione
fallimentare - ordinaria o speciale - ne dà comunicazione all'Autorità
cantonale di vigilanza, cui indicherà nome, professione e domicilio dei membri
della delegazione e trasmetterà un estratto del verbale dell'assemblea dei
creditori (art. 43 cpv. 1 RUF per analogia). Lo stesso dovere di informazione
si ha in ogni caso di completazione o sostituzione.
e) L'autorità
di vigilanza, d'ufficio o su ricorso ex art. 17 LEF, può intervenire nel caso
in cui siano state designate persone inadatte, suscettibili di avere o
determinare conflitti di interesse tali da nuocere ai diritti dei creditori.
L'intervento d'ufficio si giustifica non solo per ragioni di qualità
professionali e personali dei componenti, ma anche ove fossero in numero eccessivo:
occorre evitare che si determinino pregiudizi di qualsivoglia natura tanto a
carico dei creditori quanto della parte fallita (DTF 119 III 122 cons. 4, 97
III 121, 86 III 121, 59 III 134 e 48 III 196 s.; CEF 3 agosto 1999 in re M. F.
& LLCC c. P. B. cons. 3b; CEF 20 giugno 1996 in re C. P. SA c. Prima
assemblea dei creditori nella liquidazione fallimentare C. SA cons. 3; CEF 17
settembre 1987 in re T., in: Rep 1989, p. 203 cons. 2; sentenza 9 marzo 1970
del Tribunale cantonale friborghese, in: SJ 1971, p. 160; sentenza 10 aprile
1965 dell'Autorità di vigilanza del Cantone San Gallo, in: SJZ 1968, p. 274, n.
143; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht,
vol. II, 3. ediz., Zurigo 1993, § 47 n. 25 e nota 70; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 3. ediz., Losanna 1993, p. 328; Ernst Martz,
Die Gläubigerversammlung im Konkurs- und Nachlassverfahren, in: BlSchK 1950, p.
102).
f) Il
potere di cognizione dell'Autorità cantonale di vigilanza, chiamata a statuire
sulla designazione e composizione della delegazione dei creditori, è pieno:
essa non solo può ma anzi deve riesaminare la questione tanto dal profilo della
conformità al diritto esecutivo quanto sotto l'aspetto dell'opportunità,
sostituendo il proprio apprezzamento a quello dell'assemblea dei creditori (DTF
119 III 122 cons. 4). Contro il giudizio cantonale resta aperta la via del ricorso
al Tribunale federale ex art. 19 LEF, limitata però alle censure di diritto,
compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento (DTF 119 III 122 cons.
4; 97 III 126 cons. 5).
- Rapporto
istituzionale tra l'amministrazione fallimentare speciale e la delegazione dei
creditori
a) Per
la definizione della vicenda giudiziaria è di rilievo il rapporto istituzionale
tra gli organi atipici dell'amministrazione fallimentare speciale e della
delegazione dei creditori, atteso che nel caso di specie vi è disputa sul fatto
che un gruppo dominante di creditori ha in sostanza deciso di imporre entrambi
gli organi nella composizione desiderata. Dal verbale assembleare del 7 ottobre
1999 risultano rappresentati 538 creditori su 688. Dei 538 creditori aventi
diritto di voto, ben 312 erano rappresentati da tre avvocati (15 dall'avv.
__________ e 297 dagli avv. __________ e ). L'amministrazione
fallimentare speciale proposta dall'Ufficio dei fallimenti () è stata
respinta con 313 voti contro 201, mentre quella proposta dal gruppo dominante (lic.
oec. __________) ha ottenuto 314 voti. Anche i cinque membri della Delegazione
dei creditori sono stati nominati con il voto decisivo del gruppo dominante,
ritenuto che il sesto candidato propostosi (l'avv. __________) ha ottenuto 306
voti contrari, benché in sede assembleare vi sia stato taluno (l'avv.
__________) che abbia ritenuto opportuno prospettare l'esigenza di una
rappresentanza nella Delegazione dei creditori anche di persona espressa dalla
minoranza.
b) Nella
definizione delle possibili aree di contrasto tra le funzioni topiche dei due
organi della liquidazione fallimentare ordinaria, occorre stabilire quelle che
possono in astratto apparire idonee a determinare frizioni. Tra di esse
rientrano per certo le funzioni di tenore autonomo della delegazione dei
creditori riferite al diritto di opporsi ai crediti ammessi dall'amministrazione
fallimentare (art. 237 cpv. 3 n. 4 LEF), all'approvazione della graduatoria e
dell'elenco oneri (art. 247 cpv. 3 prima proposizione LEF) - con facoltà di
modificarli entro dieci giorni (art. 247 cpv. 3 seconda proposizione LEF) - e
alla convocazione di ulteriori sedute delle assemblee dei creditori, tanto
riferite alla Prima quanto alla Seconda assemblea (art. 255 LEF). Tra le
funzioni derivate vi sono quelle della vigilanza sulla gestione dell'amministrazione
del fallimento (art. 237 cpv. 3 n. 1 prima proposizione LEF), dell'opposizione
ad ogni provvedimento dell'amministrazione fallimentare contrario agli
interessi dei creditori (Art. 237 cpv. 3 n. 1 terza proposizione LEF),
dell'autorizzazione alla continuazione del commercio o dell'industria del
fallito, dell'approvazione dei conti (art. 237 cpv. 3 n. 3 prima proposizione
LEF), dell'autorizzazione a stare in lite (art. 237 cpv. 3 n. 3 seconda proposizione
LEF) e dell'autorizzazione di concludere transazioni e patti d'arbitrato.
c) Decisivo
per la comprensione dei rapporti istituzionali tra l'amministrazione
fallimentare speciale e la delegazione dei creditori è il modo di procedere nel
caso in cui l'amministrazione ammette un credito e la delegazione vi si oppone
(cfr. infra ad aa) oppure quando la delegazione riconosce un credito che
l'amministrazione non ha ammesso (cfr. infra ad bb).
aa) Per
ogni insinuazione di credito si dovrà annotare la decisione con cui
l'amministrazione del fallimento l'ammette o la respinge; in caso di rigetto,
se ne indicherà succintamente il motivo (art. 58 cpv. 2 primo periodo RUF). Per
l'art. 237 cpv. 3 n. 4 LEF la delegazione dei creditori può opporsi ai crediti
ammessi dall'amministrazione. Entro sessanta giorni dallo scadere del termine
per le insinuazioni, l'amministrazione allestisce la graduatoria (art. 247 cpv.
1 LEF) e, se vi sono fondi, anche l'elenco oneri (quale parte integrante della
graduatoria, cfr. art. 247 cpv. 2 LEF), sottoponendoli all'approvazione della
delegazione. Quest'ultima può modificarli entro dieci giorni (art. 247 cpv. 3
ultima proposizione LEF), con decisione che deve essere iscritta nella
graduatoria in conformità dell'art. 64 cpv. 1 RUF. Ne consegue che decisivo è
quanto decide, anche solo a maggioranza, la delegazione dei creditori.
bb) Mentre
per norma espressa di legge vi è chiarezza sui pieni poteri della delegazione
dei creditori di non ammettere crediti riconosciuti per contro
dall'amministrazione, vi è incertezza su quanto capita se l'amministrazione
respinge un credito insinuato. Mentre per Amonn/Gasser, op. cit., § 46 n. 25,
p. 368 s., e Dieter Hierholzer, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 114 all'art. 247, la delegazione ha solo la
competenza di respingere in tutto o in parte un credito insinuato ("nur eine
Abweisungskompetenz"), Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. II, Zurigo 1999, n. 11 all'art. 247, p. 441 s., sono per
contro dell'opinione che la delegazione dei creditori svolge nella liquidazione
fallimentare funzioni di diritto pubblico quale organo atipico e non si limita
ad essere mandataria dei creditori. Quest'ultima concezione merita adesione. È
vero che la delegazione si attiva in particolare nell'interesse dei creditori:
è però anche vero che il suo ruolo istituzionale, se correttamente inteso, le
consente di agire anche nell'interesse di tutte le parti coinvolte nella
liquidazione fallimentare. Detto altrimenti, se l'amministrazione ha respinto
un'insinuazione di credito che la delegazione reputa invece fondata, è
nell'interesse di tutti - massa dei creditori compresa - se la delegazione
riconosce tale credito sulla base della ratio della normativa dedotta dai
combinati art. 247 cpv. 3 LEF e 64 cpv. 1 RUF. In siffatta evenienza diviene
così possibile evitare un'inutile procedura di contestazione della graduatoria
ex art. 250 cpv. 1 LEF, con le rilevanti spese connesse: la massa dei creditori
finirà così per avere più attivi disponibili, benché sia stato ammesso dalla
delegazione un credito in più. Ne consegue che ancora una volta diviene
decisivo quanto decide, in contrasto con l'amministrazione fallimentare, la
delegazione dei creditori.
cc) I
ruoli istituzionali di amministrazione fallimentare e delegazione dei creditori
sono ottimizzati al massimo se i due organi svolgono le rispettive funzioni in
modo indipendente e senza condizionamenti riconducibili, ad esempio e nel caso
di specie, al momento della loro designazione. È infatti un dato della comune
esperienza che corollario della necessaria autonomia degli organi atipici non
possa che essere la designazione ad opera di un'assemblea dei creditori in
grado di esprimersi in termini di vera democrazia, senza che vi sia il dominio
di un gruppo maggioritario precostituito, ad esempio sulla base di rapporti di
rappresentanza di creditori concentrati in poche mani (nel caso di specie tre
soli avvocati rappresentano ben 312 creditori su 538 aventi diritto di voto).
Si impone quindi per evidenti ragioni di opportunità, a prescindere dal
verificarsi di eventuali motivi di ricusa che fossero per realizzarsi in capo a
taluno ma che esigerebbero un'indagine mirata in tal senso, di consentire
l'entrata nella delegazione dei creditori almeno di un membro espresso dalla
minoranza (cfr. cons. 9), nell'ipotesi che per avventura già non occorresse
sostituire l'amministrazione fallimentare.
- Proroga
del termine per il deposito della graduatoria
a) Nelle
more di procedura, con istanza 10 dicembre 1999 il lic. oec. __________, quale
Amministrazione fallimentare speciale, ha chiesto una proroga ex art. 247 cpv.
4 LEF dal 17 dicembre 1999 fino al 31 dicembre 2000 per la
"presentazione" della graduatoria, motivata con la "complessità
della fattispecie".
b) La
richiesta di proroga per il periodo di oltre 12 mesi per il deposito della
graduatoria riferita a fallimento dichiarato già da 5 mesi (il 14 giugno 1999)
impone di chiarire i termini temporali che caratterizzano la liquidazione
fallimentare.
c) Ricevuta
la comunicazione della dichiarazione di fallimento, l'ufficio dei fallimenti
procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e
prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione (art. 221 e 223
LEF). Dopo aver stabilito se la liquidazione avrà luogo in via ordinaria o sommaria,
l'ufficio dei fallimenti ordinerà la pubblicazione della grida ex art. 232 LEF
con contestuale convocazione dei creditori, con tra l'altro l'ingiunzione ai
creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui beni che sono in
suo possesso d'insinuare all'ufficio dei fallimenti, entro un mese dalla
pubblicazione, i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (art.
232 cpv. 2 n. 3 LEF). Entro sessanta giorni dallo scadere del termine per le
insinuazioni, l'amministrazione allestisce la graduatoria (art. 247 cpv. 1 LEF)
e, se vi sono fondi, anche l'elenco oneri (quale parte integrante della
graduatoria, cfr. art. 247 cpv. 2 LEF), sottoponendoli all'approvazione della
delegazione. Quest'ultima può modificare i crediti - tanto quelli ammessi che i
respinti - con decisione che deve essere iscritta nella graduatoria (art. 247
cpv. 3 ultima proposizione LEF e art. 64 cpv. 1 RUF). Il termine d'ordine di
sessanta giorni per l'allestimento della graduatoria può essere prorogato
dall'autorità di vigilanza se l'amministrazione fallimentare rende plausibili i
motivi che ne giustificano la concessione. Ex art. 270 cpv. 1 LEF la procedura
di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla declaratoria di
decozione, riservata l'ipotesi di proroga in caso di bisogno (art. 270 cpv. 2
LEF).
d) Incidono sui tempi di allestimento della graduatoria le modalità
previste agli art. 241-251 LEF e 55-70 RUF, segnatamente:
aa) su
ogni insinuazione di credito il fallito dovrà esprimersi con dichiarazione che
dovrà essere da lui firmata (art. 244 secondo periodo LEF e 55 primo periodo
RUF);
bb) per
ogni insinuazione l'amministrazione si determinerà, senza essere vincolata alla
dichiarazione del fallito, con decisione di ammissione o reiezione del credito;
in caso di rigetto, se ne indicherà succintamente il motivo (art. 245 LEF e 58
RUF);
cc) qualora
un'insinuazione non sembri sufficientemente documentata, l'amministrazione può
respingerla, oppure fissare al creditore un termine per presentare ulteriori
mezzi di prova (art. 59 cpv. 1 RUF);
dd) ove
non sia possibile pronunciarsi definitivamente sull'ammissione o il rigetto,
l'amministrazione dovrà o sospendere il deposito della graduatoria o
completarla successivamente, rinnovandone il deposito e la relativa
pubblicazione (art. 59 cpv. 3 RUF).
e) L'allestimento
della graduatoria deve aver luogo nell'ossequio del principio di celerità che
informa il diritto esecutivo. All'amministrazione fallimentare e alla
delegazione dei creditori non può essere richiesto un giudizio di merito su
ogni insinuazione di credito, ma solo che si determinino secondo criteri di
verosimiglianza. Questa Camera ha dovuto talora constatare come sia invalso il
malvezzo di far allestire inutili perizie, spesso anche ad opera di membri
della delegazione dei creditori, per stabilire quanto rientra in tutta evidenza
nelle competenze del giudice di merito chiamato a statuire in sede di
contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF. Molti ritardi ingiustificati
traggono origine da inutili approfondimenti, che troppo spesso profittano solo
ai loro estensori.
f) L'istanza
di prima proroga per il deposito della graduatoria nei termini numerici
proposti dall'amministrazione fallimentare speciale (oltre dodici mesi)
dimostra che il lic. oec. __________ non ha corretta notizia dell'istituto e
del principio di celerità che ne è sotteso: una proroga di tre mesi, a partire
dalla notifica di questa decisione, è già tale da consentire l'adempimento
delle incombenze di natura fallimentare secondo i principi del diritto esecutivo
svizzero. A futura memoria è opportuno ricordare che eventuali carenze nella
struttura organizzativa degli organi atipici del fallimento sono inidonei a
sostanziare qualsivoglia domanda di proroga: dal previo consenso dato
dall'amministrazione fallimentare a svolgere questa funzione istituzionale se
ne deve dedurre la sua capacità di farvi fronte. Ove sorgessero ostacoli
oggettivi, resta riservata la possibilità di una seconda proroga, ritenuto che
in tale evenienza l'amministrazione fallimentare speciale dovrà indicare e
dimostrare, in termini che ne consentano una celere verifica da parte di questa
Camera, quanto già è stato fatto e quanto resta da fare nonché quali sono i
motivi che ne giustificano una proroga ulteriore. Stereotipi del tipo
"vista la complessità della fattispecie" sono del tutto inidonei a
sostanziare una seria istanza di proroga ex art. 247 cpv. 4 LEF.
- Sulla
censura di inidoneità dell'amministrazione fallimentare speciale
a) Il creditore __________ ha chiesto la sostituzione del lic. oec.
__________ con __________, ritenuto che la complessità della liquidazione
fallimentare con passivi per ca. 65 milioni di franchi e attivi per ca. 6
imporrebbe un'amministrazione fallimentare particolarmente qualificata e ben
strutturata.
L'amministrazione
fallimentare speciale è d'avviso contrario e sostiene di essere in grado di
svolgere la funzione istituzionale che gli è stata assegnata, ritenuto che se è
vero che non ha conoscenze particolari in ambito giuridico è però altrettanto
vero che nella delegazione dei creditori vi sono ben tre avvocati. Dal profilo
della struttura e dell'organizzazione, il lic. oec. __________ ha reso noto di
avere la possibilità di far capo per le sue attuali attività a una struttura
esterna, con la quale collabora costantemente da ormai quasi cinque anni.
b) A
sostegno della censura di inidoneità dell'amministrazione fallimentare speciale
restano in sostanza secondo il ricorrente __________ il fatto che il lic. oec.
__________ non sia giurista e che non disponga di una struttura organizzativa
interna sufficiente per far fronte agli adempimenti della liquidazione
fallimentare, cui si può ora aggiungere la non corretta nozione dei limiti temporali
per il deposito della graduatoria (cfr. cons. 7f).
c) Un
cambiamento di amministrazione in corso di procedura è sempre possibile. In
linea di principio la revoca è contraria allo scopo della legge quando la
procedura fallimentare volge al termine (DTF 109 III 89 cons. 2; CEF 28 agosto
1998 in re G. B. c. L. SA), riservato il caso in cui l'amministrazione
fallimentare non sia in grado di condurre a compimento correttamente la
procedura (DTF 109 III 90 cons. 3b; CEF 28 agosto 1998 in re G. B. c. L. SA; Cometta,
Commentario alla LPR, n. 3.2.3 all'art. 1, p. 41).
d) Il
fatto che il lic. oec. __________ non sia giurista non costituisce motivo di
revoca, anche se in linea di principio la presenza di un buon giurista in
un'amministrazione fallimentare speciale potrebbe essere opportuna. È comunque
possibile far capo a giuristi interni alla struttura produttiva
dell'amministrazione fallimentare e anche, come prospetta il lic. oec.
__________, a giuristi esterni. In siffatta evenienza il solo problema che si
pone è quello delle inconvenienze che sogliono prodursi al momento della
fissazione della rimunerazione secondo i parametri della normativa tariffale
sociale dedotta dagli art. 1 e 47 OTLEF. È bene ricordare che nel caso in cui
gli amministratori fallimentari ricorrano a persone particolarmente qualificate
per la trattazione di questioni specifiche, la rimunerazione di queste persone
ausiliarie non potrà superare i valori riconosciuti agli amministratori stessi
(Cometta, Commentario alla LPR, n. 3.2.4.4.f all'art. 1, p. 46, con riferimento
ai dati numerici elencati alla lett. d a p. 45). Sono riservate ipotesi di
carattere eccezionale, per le quali è richiesto il previo consenso
dell'Autorità cantonale di vigilanza (in applicazione dei combinati art. 2 e 47
OTLEF). Non è per contro data la via ipotizzata dall'amministrazione
fallimentare di ricorrere ai giuristi membri della delegazione dei creditori,
atteso che il rapporto istituzionale tra i due organi atipici della
liquidazione fallimentare non consente siffatte commistioni. Non occorre pertanto
ripetere quanto già si è detto al cons. 7e sull'inopportunità di interventi
superflui e comunque eccessivamente onerosi per le finanze della massa
fallimentare: in questo contesto va ricordato a futura memoria che non si
possono riconoscere in sede di determinazione della rimunerazione degli organi
fallimentari sedute congiunte dell'amministrazione e della delegazione per
eseguire incombenze di esclusiva pertinenza dell'amministrazione. Ove i membri
della delegazione fallimentare fossero per essere sollecitati
dall'amministrazione fallimentare in funzioni che non rientrano nella loro
specifica sfera di attività istituzionale, sarà loro specifico dovere
notificare con tempestività all'Autorità cantonale di vigilanza questa
violazione delle disposizioni di diritto esecutivo federale. In tale evenienza
sarà poi cura di questa Camera determinarsi in contraddittorio su ipotesi di
revoca.
e) Nel
caso di specie occorre concludere che, a questo stadio di procedura, non vi
sono motivi tali da legittimare la revoca dell'amministrazione fallimentare
speciale, la carenza di una struttura organizzativa interna sufficiente per far
fronte agli adempimenti della liquidazione fallimentare e la non corretta
nozione dei limiti temporali per il deposito della graduatoria non apparendo
sufficienti per stabilire in termini aprioristici che l'amministrazione fallimentare
non sia in grado di condurre a compimento la liquidazione fallimentare in via
ordinaria. Nella misura in cui il ricorso di __________ è volto alla revoca del
lic. oec. __________, esso va disatteso.
- Sulla
censura di inidoneità di taluni membri della delegazione dei creditori
a) Già
si è detto dell'opportunità che i ruoli istituzionali dell'amministrazione
fallimentare e della delegazione dei creditori siano tenuti ben presenti e
distinti in sede di designazione ad opera dell'assemblea dei creditori. Quando
i rapporti di rappresentanza dei creditori sono concentrati in poche mani (nel
caso di specie tre soli avvocati rappresentano ben 312 creditori su 538 aventi
diritto di voto), si impone già per evidenti ragioni di effettivo controllo
degli opposti interessi di consentire l'entrata nella delegazione dei creditori
di almeno un membro espresso dalla minoranza.
b) Sull'opportunità,
già per ragioni d'ordine finanziario, di non andare oltre il limite massimo di
cinque membri per la delegazione dei creditori, non vi possono essere
ragionevoli dubbi. Sull'unico candidato proposto in sede assembleare e finito
al sesto posto (avv. __________), non vi sono preclusioni di principio: la sua
posizione di rappresentante dell'ufficio di revisione della fallita nella
persona del dott. __________ e di parenti di quest'ultimo (cfr. lettera 19
novembre 1999 del lic. oec. __________ alla CEF, con copia per conoscenza
all'avv. __________) non costituisce ancora motivo tale da escluderne la
presenza, l'ufficio di revisione non potendosi infatti identificare con la
fallita né dandosi motivi di ricusazione ex art. 10 LEF, avuto riguardo alle
peculiarità di una delegazione di creditori di cinque membri.
c) La
sola questione ancora da risolvere è chi debba lasciare il posto al nuovo
membro. Per il ricorrente __________ la presenza di __________ sarebbe
inopportuna, in particolare perché è stato oggetto di denuncia penale il 23
febbraio 1999 per fatti riconducibili alla sua attività di procacciatore
d'affari per la fallita. Per i ricorrenti __________, __________ e __________
sarebbero da temere conflitti di interesse per l'avv. __________, il dott.
__________ e __________: per quest'ultimo vi sarebbero poi rischi maggiori,
perché è "un dipendente della società fallita, di cui era il maggior
promotore", ritenuto che "tra i 688 creditori 98 sono suoi
clienti", per cui "potrebbe essere incline a favorire i propri
clienti tra i vari creditori (ciò che ridurrebbe per lui il rischio di essere
convenuto in giudizio dagli stessi unitamente agli amministratori della fallita
società per gli importi che non potranno recuperare nel fallimento)".
Gli
elementi addotti dalle due parti ricorrenti consentono, in un giudizio di mera
opportunità, di ritenere che - dovendosi operare una scelta sulla base dei
dati a disposizione e in termini di celerità che non consentono ulteriori
indagini volte ad accertamenti incompatibili con le necessità di un pronunciato
per quanto possibile tempestivo - su __________ si concentrano più perplessità
che su altri, in particolare per il suo coinvolgimento dal profilo penale in
connessione con l'azione penale promossa nei suoi confronti da __________ il 23
febbraio 1999 (doc. D, inc. 15.1999.174). L'accesso dell'avv. __________, quale
membro della Delegazione dei creditori come espressione della volontà dei
creditori di minoranza, avverrà quindi in sostituzione di __________ con
effetto immediato.
- I due ricorsi devono pertanto essere parzialmente accolti nei limiti
del cons. 9.
Sulle
spese, protestate dal ricorrente __________ unitamente alle ripetibili
"nella misura in cui la procedura non sia gratuita", occorre
ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di
diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 10, 17, 20a cpv. 1, 132a, 221, 223, 232, 237 cpv. 3, 241 ss., 245,
247, 250 cpv. 1 LEF e 270; 43 cpv. 1, 55 ss., 58 cpv. 2, 59 e 64 cpv. 1; RUF;
1, 47, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF; 657 cpv. 1 CC; 216 cpv. 1 CO; 1
cpv. 2 e 5 cpv. 1 LPR; 51 LPamm;
PRONUNCIA
-
Le
procedure inc. n. 15.1999.174 e n. 15.1999.185 sono dichiarate congiunte.
-
I
ricorsi 12 ottobre 1999 di __________ (inc. n. 15.1999.174) e 11 ottobre 1999
di __________, __________ e __________, tutti in __________ (inc. n. 15.1999.185),
sono parzialmente accolti.
2.1. Di
conseguenza è ordinata la revoca con effetto immediato di __________, da membro
della Delegazione dei creditori nella liquidazione fallimentare in via
ordinaria della __________ in liq., __________, con contestuale designazione
del suo successore nella persona dell'avv. __________.
2.2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
2.3. Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
- L'istanza di proroga 10 dicembre 1999 del lic. oec. __________
(inc. n. 15.1999.211), quale Amministrazione fallimentare speciale nella
liquidazione fallimentare in via ordinaria della __________ in liq.,
__________, è parzialmente accolta.
3.1. Di conseguenza è concessa una prima proroga di tre mesi, dalla
notificazione di questa decisione, per il deposito della graduatoria.
3.2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.3. Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
- Intimazione a __________
Comunicazione
a __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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