Calculation of wage garnishment minimum and legal aid

15.1999.176Autre juridiction18 avr. 2000Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The supervisory complaint against the Lugano enforcement office concerned the calculation of the debtor's wage garnishment minimum. The court held that the spouse's income had to be included in determining the common family minimum, that the debtor's maintenance payments to children from a previous marriage had to be deducted from his income, and that only mandatory health-insurance premiums could be counted. The complaint was therefore partially upheld and the debtor's subsistence minimum was fixed at CHF 1,614. Requests for legal aid were rejected, and no costs or indemnities were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 17, 93 LEF; Art. 15a LPR; calculation of the garnishable share of salary where the debtor and spouse both have income, and conditions for legal aid in supervisory complaint proceedings. The enforcement authority must determine ex officio the income of both spouses and their common minimum subsistence, then apportion that minimum according to their respective net incomes. The debtor's garnishable surplus is obtained by deducting his share of the common minimum from his own relevant income. Maintenance payments actually owed by the debtor may be deducted from income, while only mandatory health-insurance premiums are admissible in the subsistence minimum. Legal aid is denied where the complaint concerns a standard wage-garnishment calculation and no objectively necessary legal assistance is shown.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1999.176

Data decisione, Autorità: 18.04.2000, CEF

Incarto n. 15.1999.00176

Lugano 18 aprile 2000/FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 30 settembre 1999 di


patr. dall’avv. __________

contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro la decisione 23 settembre 1999 in materia di pignoramento di salario nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da



rappr. da __________



patr. dall’avv. __________

viste le osservazioni

  • 7 ottobre 1999 di

  • 13 ottobre 1999 di

  • 14 ottobre 1999 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti. L’UE di Lugano ha stabilito in data 22 marzo 1999 il minimo di esistenza del debitore come segue :

Guadagno: debitore fr. 4’300.-- (54%)

coniuge fr. 3’612.20 (46%)

fr. 7'912.20

Minimo di esistenza:

importi di base fr. 1’370.—

figli minorenni fr. 400.--

locazione fr. 1’200.--

riscaldamento fr. 150.--

cassa malati fr. 833.50

pasti fuori dom. fr. 180.--

trasferte fr. 250.--

totale fr. 4’383.50 fr. 2'367.-- (54%)

B In data 22 settembre 1999, avendo il debitore provato il versamento dell’importo mensile di fr. 1'234.-- a titolo di alimenti, l’UE di Lugano procedeva ad un nuovo calcolo del minimo di esistenza dell’escusso:

importi di base fr. 1’370.—

figli minorenni fr. 400.--

locazione fr. 1’200.--

riscaldamento fr. 150.--

cassa malati fr. 833.50

alimenti fr. 1'234.--

pasti fuori dom. fr. 180.--

trasferte fr. 250.--

totale fr. 5’617.50 fr. 3’033.45 (54%)

C. Con scritto 22 settembre 1999 il legale dell’escusso postula un nuovo calcolo del minimo di esistenza sostenendo che il debito alimentare derivante dal precedente matrimonio del debitore non debba essere sopportato dal coniuge, il quale sarebbe tenuto a contribuire unicamente alle spese attuali. Con scritto 23 settembre 1999 l’UE di Lugano ha respinto le richieste dell’escusso confermando il calcolo del minimo di esistenza allestito in data 22 settembre 1999.

D. Contro tale decisione si è aggravato in data 30 settembre 1999 __________ sulla base delle medesime argomentazioni di cui allo scritto 22 settembre 1999. Il ricorrente postula inoltre il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria.

E. Delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura e dell’UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

  1. Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongono di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179). Ne consegue che la decisione dell’UE di Lugano di considerare il reddito della moglie nel calcolo dell’eccedenza pignorabile è corretta.

  2. Il ricorrente sostiene che l’importo mensile a titolo di alimenti, nel determinare l’eccedenza pignorabile, vada sottratto dalla quota del minimo di esistenza a carico dell’escusso.

Orbene, il Tribunale federale ha stabilito che appare adeguato, nel determinare la quota pignorabile, dedurre dal reddito netto dell’escusso il contributo alimentare che il debitore deve versare ad un figlio nato da un matrimonio precedente (cfr. DTF 116 III 80/81). Nel caso in esame l’UE di Lugano ha accertato che il debitore è tenuto a corrispondere l’importo mensile di fr. 1'874.85 quale contributo alimentare per i due figli minorenni. Risulta altresì che tale importo è stato effettivamente versato per il mese di ottobre 1999 nella misura di fr. 1'834.— (cfr. lettera 5 ottobre 1999 Servizio ricuperi e anticipi alimenti/UE di Lugano).

  1. Il ricorrente ha preteso ed ottenuto il riconoscimento dell’importo mensile di fr.83350 a titolo di premi della cassa malati. Orbene, dai certificati della cassa malati __________ e __________ prodotti dal ricorrente si evince che l’importo riconosciuto dall’UE di Lugano risulta comprensivo delle prestazioni secondo la LCA. Considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria, l’importo in questione deve essere ridotto a fr. 484.90.

Di conseguenza sulla scorta delle considerazioni precedenti il calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso si presenta come segue:

Guadagno: debitore fr. 2’466 (4’300.--/1'834.--) (40%)

coniuge fr. 3’612.20 (60%)

fr. 6'078.20

Minimo di esistenza:

importi di base fr. 1’370.—

figli minorenni fr. 400.--

locazione fr. 1’200.--

riscaldamento fr. 150.--

cassa malati fr. 484.90

pasti fuori dom. fr. 180.--

trasferte fr. 250.--

totale fr. 4’034.90 fr. 1'614.-- (40%)

  1. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

A norma dell’art. 15a cpv. 1 LPR nelle procedure di ricorso ex art. 17 LEF “il gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell’art. 4 della Costituzione federale, con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri”. La necessità oggettiva di patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse. Di regola, vista anche la massima ufficiale ex art. 20a cpv.2 n. 2 LEF, un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato non necessita di patrocinio (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.2.4.1 ad art. 15a, p. 230; DTF 122 I 10 cons. 2c), come peraltro ammete esplicitamente __________ (cfr. osservazioni 13 ottobre 1999, p. 9, n. 8). Ne consegue che, vertendo il gravame sul calcolo del minimo di esistenza dell’escusso ed essendo l’Autorità di vigilanza tenuta ad accertare d’ufficio i fatti e ad applicare d’ufficio il diritto, le domande di assistenza giudiziaria di __________ e __________ devono essere respinte, non rientrando questo caso tra quelli di particolare impegno.

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF, 15a LPR

pronuncia: 1. Il ricorso 30 settembre 1999 di __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza il minimo di esistenza di __________ è determinato in fr. 1’614.--.

  1. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria di __________ è respinta.

  2. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria di __________, è respinta

  3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  5. Intimazione a:


Comunicazione all’UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

debt enforcementwage garnishmentminimum subsistencefamily maintenancespousal incomehealth insurancelegal aidsupervisory complaint

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the enforcement office correctly calculated the garnishable portion of the debtor's salary, including spousal income and maintenance obligations.

Solution extraite

The office was correct to take the spouse's income into account and to deduct the debtor's maintenance obligation and only the mandatory health-insurance premium.

Motifs extraits

For wage garnishment, the debtor's and spouse's incomes and their common minimum subsistence must be determined first and then apportioned. Maintenance actually owed by the debtor is deducted from his income, while only compulsory health insurance can be counted in the minimum subsistence.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted in the supervisory complaint proceedings.

Solution extraite

Legal aid was denied because a complaint on the calculation of the subsistence minimum does not normally require counsel and the case was not particularly complex.

Motifs extraits

The authority must investigate the facts and apply the law ex officio; the dispute was not one of special difficulty and did not make legal assistance objectively necessary.

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