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Numero d'incarto:
15.1999.19
Data decisione, Autorità:
26.03.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00019
Lugano
26 marzo 1999
FA/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione
del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 gennaio 1999
di
contro
l’operato dell’UEF di Biasca
e meglio contro la decisione 20 gennaio 1999 che conferma il calcolo eseguito
il 7 gennaio 1999 dell'eccedenza pignorabile nell'ambito delle esecuzioni n.
__________, __________, __________, __________,
viste le osservazioni 11 febbraio
1999 di __________,
15
febbraio 1999 di __________,
8
marzo 1999 dell'UEF del Distretto di Riviera,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________,
__________, __________, __________ e __________ procedono nei confronti di
__________ per l'incasso dei loro crediti. Con verbale di pignoramento 7
gennaio 1999 l'UEF di Riviera ha pignorato fr. 850.-- mensili del salario percepito
dall'escusso. Con scritto 13 gennaio 1999 __________ ha postulato una riduzione
dell'importo pignorato, dovendo far fronte a altri debiti. Con decisione 20
gennaio 1999 l'UEF di Riviera ha respinto la richiesta dell'escusso,
confermando il verbale di pignoramento.
B. Contro
siffatto provvedimento si è aggravato si è aggravato il 29 gennaio 1999
__________ ribadendo la richiesta di riduzione della quota pignorata a fr.
300.-- mensili. La sua necessità di pagare altri debiti e di rimborsare dei
prestiti precedentemente ottenuti gli impedirebbe di vivere con la parte di
stipendio rimastagli, costringendolo ad accumulare altri debiti.
C. Con
osservazioni 11 febbraio 1999 __________ ha sostenuto che il calcolo eseguito dall'UEF
già era oltremodo generoso e che sarebbe arbitrario privilegiare alcuni
creditori a scapito di altri.
L'UEF
di Riviera ha preso atto che il calcolo dell'eccedenza non viene contestato,
non si giustifica di permettere il pagamento di crediti nemmeno identificati.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
In
concreto il calcolo esposto dall'UEF di Riviera, nemmeno contestato dal ricorrente,
risulta congruente alla documentazione agli atti.
-
pretende che venga tenuto conto nel calcolo del minimo vitale di presunti altri
debiti derivanti da prestiti accesi per coprire altre situazioni debitorie.
Perché
si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa
norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha
attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori
sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e
di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie
obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il
venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza
o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili
per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare
all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.
92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’
di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente non possono
entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei
principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il
debitore pretende sia concesso a non meglio identificati creditori.
- Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamato l'art. 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 29 gennaio 1999 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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