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Numero d'incarto:
15.1999.195
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00195
Lugano
4 gennaio
2000 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
24 novembre 1999 di
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio
contro il pignoramento di salario 22 giugno 1999 nelle diverse esecuzioni
promosse nei confronti del ricorrente
viste
le osservazioni 3 dicembre 1999 dell'UEF di Locarno
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei
confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. Il
22 giugno 1999 l’UEF di Locarno procedeva al pignoramento della quota del
salario dell’escusso eccedente il minimo di esistenza, determinato sulla base
del seguente calcolo:
Reddito
del debitore fr. 3'377.--
Minimo
base fr.
1’025.--
locazione fr.
990.--
cassa
malati fr.
265.--
trasferte
e pasti fr.
510.--
pulizia
vestiti ecc. fr.
200.--
totale fr.
2'990.--
C. Con
ricorso 24 novembre 1999 __________ si aggrava contro tale calcolo postulando
la riduzione della trattenuta mensile e l'impignorabilità della tredicesima. Il
ricorrente assevera inoltre che l'importo base di fr. 1'025.-- non sarebbe più
adeguato all'aumentato costo della vita.
D. Delle
osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III
21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
-
Va
rilevato che nella misura in cui il provvedimento impugnato non risulti nullo
ex art. 22 LEF, il ricorso 24 novembre 1999 si rivela manifestamente tardivo,
essendo il calcolo del minimo di esistenza stato allestito il 22 giugno 1999.
-
Secondo
il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella), l’importo base di fr.
1’025.-- è comprensivo delle spese di sostentamento. Il debitore che è
costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia
domestica ha diritto a un supplemento da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto
principale (cfr. Tabella, punto 2.4.3).
L'UEF
di Locarno ha riconosciuto all'escusso i seguenti importi:
trasferte
e pasti fr. 510.--
pulizia
vestiti ecc. fr. 200.--
Tali
importi vanno ad aggiungersi all'importo base fr. 1'025.-- . Ne consegue che
non possono essere accordate ulteriori deduzioni, in aggiunta agli importi già
riconosciuti dall'UEF di Locarno.
-
si aggrava contro il pignoramento della tredicesima. Orbene nelle proprie
osservazioni l'UEF di Locarno ha comunicato che il pignoramento non comprende
la tredicesima mensilità del salario percepito dall'escusso, malgrado la stessa
andrebbe pignorata, essendo parte integrante del reddito. Tuttavia il calcolo
dell'eccedenza pignorabile non può essere modificato a scapito del ricorrente,
ostandovi il divieto della reformatio in peius espressamente sancito dall'art.
22 LPR. Il calcolo del minimo di esistenza allestito dall'UEF di Locarno deve
quindi essere confermato.
- Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su
reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo
in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S.
cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16
febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di
regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna
1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel
caso in esame Il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di
esistenza venisse calcolato a titolo di canone di locazione l'importo di fr.
990.-- per un appartamento che l'escusso occupa a __________. E’ di tutta
evidenza che l’appartamento occupato dall’escusso, ed il relativo canone
locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze. Di
conseguenza il canone locatizio di fr. 990.-- non può essere riconosciuto come
tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine
utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori
pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione
gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 700.--
al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento monolocale a
__________ o in un comune viciniore.
- Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17,
93 e 116 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 24 novembre 1999 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UEF di Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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