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Numero d'incarto:
15.1999.200
Data decisione, Autorità:
18.04.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00200
Lugano
18 aprile
2000/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi
30 novembre 1999 di
contro
l’operato dell’UEF di Vallemaggia e
meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione 22 settembre 1999
nell’esecuzione in via di pignoramento n. __________ promossa nei confronti
della ricorrente da
rappr.
da __________
richiamate l’ordinanza presidenziale 3 dicembre 1999, con la quale
al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
-15 dicembre 1999 dell’__________
- 3 gennaio 2000 dell’UEF
di Vallemaggia
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. L’__________ procede nei confronti
di __________ per l’incasso di un proprio credito.
In
data 17 marzo 1999 l’UEF di Vallemaggia procedeva, nell’ambito dell’esecuzione
n. __________, al pignoramento dei seguenti beni immobili:
Part.
__________ RFD di __________, PPP __________ di 384/1000 quota di comproprietà
del fondo base part. __________ RFD di __________ (limitatamente alla quota di
½ ), PPP __________ di 616/1000 quota di comproprietà del fondo base part.
__________ RFD di __________ (limitatamente alla quota di ½ ).
Il
17 settembre 1999 il creditore domandava la vendita dei beni oggetto del
pignoramento 17 marzo 1999.
La
comunicazione della domanda di realizzazione è stata notificata alla debitrice
il 22 novembre 1999
D. Con
ricorso 30 novembre 1999 __________ insorge contro la domanda di realizzazione
sostenendo che la stessa sarebbe prematura. La ricorrente sostiene inoltre che
l’importo del credito posto in esecuzione sarebbe troppo elevato.
E. Delle
osservazioni dell’__________ e dell’UEF di Vallemaggia si dirà, se necessario,
in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la
realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di
un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi,
non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di
realizzazione può anche essere formulata oralmente ( cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
SchKG, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 116). Il termine per domandare la
realizzazione comincia a decorrere dal momento del pignoramento e non dalla sua
comunicazione al creditore ( Markus Frey, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.32 ad art. 116 LEF; DTF 115 III 109).
L’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non é stata fatta nel
termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata (art. 121 LEF). Sulla
domanda del debitore la realizzazione si può fare anche prima che il creditore
sia autorizzato a richiederla (art. 124 cpv. 1 LEF).
In
casu il pignoramento degli immobili di proprietà della ricorrente è stato
eseguito in data 17 marzo 1999. Il creditore poteva domandare la vendita di
tali immobili al più presto il 17 settembre 1999. Essendo la domanda di vendita
dell’__________ stata inoltrata il 17 settembre 1999 il ricorso si rivela, su
tale punto, infondato.
La
ricorrente si aggrava contro l’ammontare del credito posto in esecuzione
sostenendo che sarebbe ingiustificata la differenza esistente tra l’importo
riconosciuto dal Pretore di Vallemaggia con sentenza 12 settembre 1997 pari a
fr. 16'160.80 e l’importo di fr.21'127.40 richiesto con la domanda di vendita.
Il creditore può richiedere, con il proseguimento dell’esecuzione, anche i
costi esecutivi e quelli di rigetto dell’opposizione, ma non quelli di una
procedura ordinaria (cfr. André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n.29 ad art. 88 LEF ). Nel caso di specie l’UEF di Vallemaggia con le
proprie osservazioni ha comunicato che la somma contestata dalla ricorrente
risulta composta di: fr. 16160.80 (titolo di credito), fr. 100.—(spese di
precetto esecutivo), fr. 1'050.— (tassa di giustizia e ripetibili), fr. 208.—
(spese di pignoramento), nonché gli interessi. Orbene sulla base dei principi
dottrinali esposti sopra, da tale somma devono essere dedotti fr. 1'050.—
relativi ai costi della procedura ordinaria e gli interessi, in quanto non
riconosciuti dal Pretore di Vallemaggia nella sentenza 12 settembre 1997. Di
conseguenza il credito vantato dall’EOC nei confronti di __________,
nell’esecuzione n. __________, ammonta a fr. 16'468.80. L’UEF di Vallemaggia
dovrà quindi rettificare la comunicazione della domanda di realizzazione 22
settembre 1999 indicando quale saldo del credito l’importo di fr. 16'468.80 in
luogo di fr. 21'127.40.
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Sulle
tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art.
81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125
III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2 OLEF).
Richiamati gli art. 17
e 116 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 30 novembre 1999 di __________, è parzialmente
accolto.
-
E’
fatto ordine all’UEF di Vallemaggia di determinarsi come al considerando 3 di
questa sentenza.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UEF di Vallemaggia, Cevio
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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