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Numero d'incarto:
15.1999.213
Data decisione, Autorità:
11.02.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00213
Lugano
11 febbraio 2000
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 novembre 1999
di
rappr.
da __________
contro
l’operato dell’UEF di Leventina nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti di
procedura concernente anche
rappr.
dall'__________
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito
dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno n. __________, promossa nei
confronti dell'avv. __________, l'UEF di Leventina procede alla vendita degli
immobili part. __________, __________ RFD di __________ e part. __________ RFD
di __________
B. Il
7 maggio 1999 l’UEF di Leventina ordinava la pubblicazione sul FUSC e sul FUC
dell'avviso d'incanto relativo agli immobili part. __________ e __________ RFD
di __________, nonché della part. __________ RFD di __________, di proprietà
dell'escusso. L'Ufficio invitava nel contempo i creditori ad insinuare le
proprie pretese entro il 1° giugno 1999.
C. Il
31 maggio 1999 lo __________ notificava il seguente credito garantito da pegno:
"Tassa
utile immobiliare __________ Part.__________, __________ di __________
Trasferimento del 23.01.95" fr. 109'952.75 oltre fr. 20'117.65 a titolo
d'interessi aggiornati al 6 agosto 1999.
D. In
data 21 luglio 1999 veniva depositato l'elenco oneri delle part. __________ e
__________ RFD di __________. Il relativo incanto, svoltosi il 6 agosto 1999,
ha visto l'aggiudicazione in blocco degli immobili in oggetto al __________ per
l'importo complessivo di fr. 500'000.--.
E. Con
decisione 19 novembre 1999 l'UEF di Leventina annullava l'incanto delle part.
__________ e __________ RFD di __________ e la relativa aggiudicazione al
__________. L'Ufficio motivava la propria decisione con il mancato inserimento
nell'elenco oneri della notifica di credito 31 maggio 1999 dello __________ e
la conseguente omissione della notifica di tale atto al creditore.
F. Contro
tale decisione si è aggravato con ricorso 30 novembre 1999 il __________
formulando il seguente petitum:
"
IN VIA PRINCIPALE
- Il
ricorso è accolto.
Di
conseguenza la decisione dell'Ufficio di esecuzione del Distretto di Leventina
del 19 novembre 1999 tendente all'annullamento dell'incanto dei fondi part.
__________ e __________ RFD __________, di proprietà dell'avv. ,
eseguito il 06.08. 1999 nell'ambito dell'esecuzione n. dell'UEF di Leventina,
è annullata.
Di
conseguenza è mantenuta, così come avvenuta, l'aggiudicazione al __________,
dei due mappali di cui sopra.
(…)
IN
VIA SUSSIDIARIA
- Qualora
il ricorso venga respinto e l'incanto annullato, la procedura dovrà riprendere
dalla stesura da parte dell'UE del Distretto di Leventina dei due nuovi elenchi
oneri, con relativo aggiornamento degli interessi al giorno dell'asta.
(…)
".
La
Banca sostiene che, non avendo lo __________ interposto ricorso contro
l'aggiudicazione, mal si comprenderebbe la decisione dell'UEF di Leventina di
annullare l'incanto in oggetto.
G. Delle
osservazioni dell’UEF di Leventina e __________ si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per
l'art. 140 cpv. 2 LEF, applicabile all'esecuzione in via di realizzazione del
pegno per il rinvio dell'art. 156 cpv. 1 LEF, l'ufficiale comunica l'elenco
oneri agli interessati, impartendo loro un termine di dieci giorni per
contestarlo. La cerchia degli interessati ex art. 140 cpv. 2 LEF comprende i
creditori, i titolari di diritti iscritti nell'elenco oneri, il debitore,
nonché un eventuale terzo proprietario (Markus Hausermann/Kurt Stöckli/Andreas Feutz,
Basler Kommentar zum SchKG II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.110 ad art. 140
LEF). L'omissione della comunicazione dell'elenco oneri non ha quale
conseguenza la nullità dell'incanto, ma può costituire motivo di contestazione
dell'asta (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG I, Zurigo 1997, n. 31 ad art. 140
LEF). La consolidata giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che la
mancata notifica dell'elenco oneri è motivo di contestazione dell'asta (DTF 36
I 118; 35 I 806; 27 I 598; 26 I 516).
-
Nel
caso di specie lo __________ ha notificato il proprio credito garantito da
pegno, in data 31 maggio 1999. Tale notifica non è stata inserita nell'elenco
oneri delle part. __________ e __________ RFD di __________, con la conseguenza
che gli elenchi oneri in questione non sono stati intimati al creditore. Tale
omissione ha determinato la mancata crescita in giudicato degli elenchi oneri
nei confronti dello __________. L'Ufficio accortosi dell'errore ha
correttamente provveduto ad annullare l'asta, svoltasi sulla base di elenchi
oneri incompleti per la nota carenza. La decisione 19 novembre 1999 di
annullare l'asta e di procedere alla ripubblicazione dell'avviso d'incanto
costituisce atto dovuto per il ripristino della procedura, così come imposto
dalla LEF. Di conseguenza l'UEF di Leventina procederà alla ripubblicazione
dell'avviso d'incanto ed al conseguente rideposito degli elenchi oneri e delle
condizioni d'incanto delle part. __________ e __________ RFD di __________, con
l'avvertenza che lo stesso non dovrà avvenire, come in precedenza, durante le
ferie esecutive.
-
Ne
consegue il parziale accoglimento del ricorso.
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette
Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol.
II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Come
richiesto dal ricorrente in via sussidiaria, l'UEF di Leventina dovrà
aggiornare gli interessi al giorno dell'asta.
Richiamati gli art. 140 e 156 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 30 novembre 1999 di __________, è parzialmente accolto.
-
Di
conseguenza è fatto ordine all'UEF di Leventina di determinarsi come al
considerando 2 di questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UEF di Leventina
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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