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Numero d'incarto:
15.1999.70
Data decisione, Autorità:
27.12.1999, CEF
Incarto n.
15.1999.00070
Lugano
27 dicembre
1999
FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli
statuendo nel procedimento promosso su segnalazione/denuncia 22 aprile
1999 di
contro
l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio
visto l'incarto del fallimento
richiamato il
verbale 10 giugno 1999 di audizione di __________, capo-servizio dell'UEF di Mendrisio;
ritenuto
in fatto: A. Con
segnalazione 22 aprile 1999 a questa Camera __________ ha indicato di aver
subito gravi perdite di natura economica e morale a causa, a suo dire, degli
atti di funzionari dell'UEF. Il Pretore di Mendrisio-Nord ha decretato il suo
fallimento il 22 marzo 1999. Lo stesso giorno due funzionari UEF hanno chiuso
la sua carrozzeria impedendogli di continuare l'attività lavorativa. Successivamente
il fallito è stato interrogato ed è stato allestito l'inventario dei beni siti
nella carrozzeria e presso il suo domicilio. Il fallimento di __________ è poi
stato pubblicato sul FUC. Questi provvedimenti, secondo il denunciante, lo
avrebbero danneggiato.
B. Con
osservazioni 7 maggio 1999 l'ufficiale __________ ha elencato cronologicamente
le varie fasi della procedura fallimentare, indicando che il fallito ha sempre
tenuto un atteggiamento minaccioso con i funzionari UEF e che questi ha, in un primo
tempo, asportato dei veicoli presenti nella carrozzeria al momento della
sostituzione dei cilindri, avvenuta il giorno del fallimento. Su insistenza dell'UEF
__________ ha poi riconsegnato i veicoli. La CEF, con decisione 23 aprile 1999,
ha annullato il decreto di fallimento del Pretore. Le chiavi della carrozzeria
sono state consegnate al segnalante il 27 aprile 1999.
C. Con
scritto 11 giugno 1999 __________ ha negato di aver minacciato __________ e ha
affermato di aver retrocesso spontaneamente i veicoli ancora in suo possesso.
Egli si sarebbe recato presso l'UEF per tre volte chiedendo, senza successo, la
consegna delle chiavi della carrozzeria. L'ufficiale __________ avrebbe preteso
il pagamento delle spese di procedura scoperte prima di restituire le chiavi.
D. __________,
interrogato il 10 giugno 1999, ha confermato l'atteggiamento ostruzionistico
del fallito. Dopo l'inoltro dell'appello, __________ si è recato spesso presso l'UEF
senza però mai richiedere la restituzione delle chiavi. A seguito
dell'annullamento del fallimento il segnalante ne ha preteso la riconsegna. Su
ordine dell'ufficiale __________, __________ ha subordinato la restituzione
delle chiavi al pagamento delle spese di fallimento rimaste scoperte.
__________ ha poi trovato un accordo con il legale di __________ nel senso che
le spese sarebbero state in parte coperte tramite versamento diretto da parte
dell'avvocato e in parte mediante trasferimento del rimanente dal conto del
segnalante presso Banca __________.
E. Con
decreto d'accusa 13 agosto 1999, regolarmente cresciuto in giudicato, il
Procuratore pubblico ha condannato __________ a una multa di fr. 200.-- siccome
ritenuto colpevole del reato di ingiuria nei confronti di __________.
F. Attualmente
sono depositati presso l'UEF in totale fr. 1'818.-- a parziale coperture delle
spese del fallimento __________, che ammontano a complessivi fr. 2'600.--. La
somma di fr. 800.-- corrisponde all'anticipo versato dal creditore procedente,
mentre il legale dell'escusso ha versato fr. 1'018 (cfr. lettera UEF di Mendrisio
6 dicembre 1999). La richiesta alla Banca __________ di versare all'ufficio
l'attivo depositato sul conto di __________ (cfr. lettera 27 aprile 1999 UEF -
Banca __________) non è stata evasa.
Considerato
in diritto: 1. La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale Autorità disciplinare è competente ex art. 11
LALEF a determinarsi sulle sanzioni disciplinari - previste dall'art. 14 cpv. 2
LEF - da infliggere ai funzionari e impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e
fallimenti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. La misura
disciplinare implica criteri di adeguatezza in stretto rapporto con
l'organizzazione degli uffici di esecuzione e fallimenti, di competenza
esclusiva dei Cantoni in conformità dell'art. 2 cpv. 5 LEF. Sugli aspetti
procedurali, cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5 all'art.
3 LPR, con il rilievo che il denunciante non assume qualità di parte.
- A
norma dell'art. 221 LEF appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto
comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione
dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti
opportuni per la loro conservazione. I magazzini, i depositi, le botteghe, ecc.
del fallito devono essere immediatamente chiusi a chiave ad opera dell'ufficio
se non possono essere amministrati con sufficiente vigilanza fino alla prima
assemblea dei creditori(cfr. art. 223 LEF). Sia l'allestimento dell'inventario
che la chiusura dei locali tendono, tra l'altro, alla conservazione del
substrato fallimentare. Affinché quest'ultimo non corra il rischio di essere
abusivamente diminuito occorre che l'ufficio si attivi con tempestività (cfr.
anche Urs Lustengerger, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. III,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 221 LEF e n. 13 ad art. 223 LEF).
L'ufficiale
dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato
deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria (art.
232 cpv. 1 LEF).
-
In
concreto l'UEF di Mendrisio si è rettamente determinato sostituendo i cilindri
dell'officina del fallito, non appena venuto a conoscenza del decreto di
fallimento. Si tratta di una misura cautelare affatto appropriata nella
fattispecie. Pure l'allestimento dell'inventario e l'interrogatorio del fallito
sono atti dovuti dall'amministrazione fallimentare. Visto l'appello di
__________ e il suo successivo accoglimento, l'ufficio ha giustamente
soprasseduto alla pubblicazione della dichiarazione del fallimento. La
pubblicazione cui fa riferimento il segnalante è quella ordinata dall'Ufficio
dei registri di Mendrisio, riconducibile all'art. 64 ORC che non rientra nella
sfera di competenza di questa Camera.
-
L'ufficio
non era invece legittimato a subordinare la riconsegna delle chiavi della
carrozzeria al pagamento da parte di __________ delle spese della procedura
fallimentare. Visto l'effetto sospensivo parziale concesso all'appellante (cfr.
decreto 29 marzo 1999 del Vicepresidente della CEF), le chiavi sarebbero dovute
essere restituite - su richiesta del fallito - subito dopo la ricezione del
citato decreto. L'UEF avrebbe dovuto far valere il proprio credito nei
confronti del creditore procedente (cfr. art. 68 LEF; DTF 62 III 15 s.; Frank Emmel,
Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12 ad art.
68 LEF, Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n.
14 ad art. 68 LEF), senza avvalersi di un presunto quanto inesistente diritto
sui beni del debitore.
Va
però rilevato che la giurisprudenza zurighese (ZR 1996, 62) ha già
riconosciuto, all'autorità investita del giudizio su un appello contro un
decreto fallimentare, la possibilità di subordinare l'esame dell'appello
all'anticipo delle spese di procedura fino a quel punto causate. Ciò nel caso
in cui nell'appello vengano sollevati fatti successivi alla dichiarazione di
fallimento (nova) oppure precedenti ma sconosciuti al primo giudice (pseudonova).
L'UEF
di Mendrisio si è avvalso in pratica di una facoltà eventualmente riservata
alla seconda istanza in materia di fallimento. Il suo agire, seppur non
conforme alla normativa in vigore, deve essere considerato alla luce del
comportamento tenuto dal fallito e tenendo presente il fine dell'ufficiale, che
era quello di evitare che l'annullamento del fallimento lasciasse delle
pendenze presso l'ufficio. A queste condizioni non vi è spazio per alcuna
misura disciplinare.
Richiamati gli art. 14
cpv. 2, 221, 223 e 232 LEF e 11 LALEF,
pronuncia: 1. La segnalazione /denuncia 22 aprile/11
giugno 1999 di __________ è evasa nel senso che non vi sono i presupposti per
una sanzione disciplinare nei confronti di funzionari dell'UEF di Mendrisio.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Comunicazione
a:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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