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Numero d'incarto:
15.1999.74
Data decisione, Autorità:
17.12.1999, CEF
Incarto n.
15.1999.00074
Lugano
17 dicembre
1999
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 maggio 1999 di
patr.
dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’UE di Lugano nell'esecuzione n. __________
promossa nei confronti della ricorrente da
richiamata
l’ordinanza presidenziale 4 maggio 1999, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 26 maggio 1999 dell’UE di Lugano
vista l'istanza di
assistenza giudiziaria 3 maggio 1999
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________ procede nei confronti
di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. Il 4
febbraio 1999 veniva notificato all'Ufficio del tutore del Comune di Lugano il
PE n. __________ fatto spiccare dalla Banca nei confronti della debitrice.
C. In data 25 febbraio 1999, la creditrice, non essendo stata
interposta alcuna opposizione al PE, ha inoltrato la domanda di proseguimento
dell'esecuzione n. __________ .
D. Il
12 aprile 1999 veniva notificato al tutore del Comune di __________ l'avviso di
pignoramento, fissato per il giorno 27 aprile 1999.
E. Con
ricorso 3 maggio 1999 __________ si è aggravata contro l'operato dell'UE
postulando l'annullamento dell'esecuzione n.__________. La ricorrente sostiene
che la notifica degli atti esecutivi al tutore del Comune di __________ sarebbe
errata, poiché la Delegazione tutoria non ha ordinato alcuna misura nei suoi
confronti, ma unicamente nei confronti del marito dell'escussa. L'escussa ha
inoltre formulato istanza di assistenza giudiziaria.
F. Delle osservazioni dell'UE di Lugano si dirà, se necessario, in
seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l'art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al
debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua
professione. Se per vizio della notifica, il precetto esecutivo non è pervenuto
al debitore, l'esecuzione è assolutamente nulla e la sua nullità può e deve
essere rilevata in qualsiasi momento (DTF 110 III 9; Paul Angst, Basler Kommentar
zum SchKG I, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.23 ad art. 64 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna1997, §12 n.28, p.93). Se
nonostante il vizio che concerne la sua notificazione, il precetto esecutivo è
nondimeno pervenuto nelle mani dell'escusso, il termine per fare opposizione o
presentare ricorso contro la notificazione, comincia a decorrere dal momento in
cui questi ha effettivamente avuto conoscenza dell'atto (DTF 120 III 114; 104
III 12).
-
Nel
caso di specie il precetto esecutivo n. __________ è stato erroneamente
notificato in data 4 febbraio 1999 all'Ufficio del Tutore del Comune di
__________, il quale non ha ritenuto d'interporre opposizione. Il 19 aprile
1999 la ricorrente ha affermato di aver comunque ricevuto il precetto esecutivo
e l'avviso di pignoramento in oggetto (cfr. doc.C). Il termine per interporre
opposizione o inoltrare ricorso contro l'errata notifica, decorre dal momento
in cui la ricorrente ha avuto conoscenza del precetto esecutivo, in casu il 19
aprile 1999. Tale termine è decorso infruttuosamente, avendo l'escussa
interposto ricorso contro l'esecuzione n. __________, solo in data 3 maggio
-
Ne consegue che il gravame, alla luce dei principi giurisprudenziali e
dottrinali di cui al considerando 1, deve essere dichiarato irricevibile per tardività.
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La
domanda di assistenza giudiziaria va respinta. Infatti seppure il diritto al
gratuito patrocinio che scaturisce direttamente dall’art. 4 Cost. non è escluso
per principio nella procedura di ricorso davanti all’Autorità di vigilanza (DTF
122 I 8 ss.; cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.2.4 ad art.
15a LPR, p.230 ss.), esso presuppone in ogni caso, oltre al requisito
dell’indigenza della parte richiedente, anche che egli non sia in grado di
procedere con atti propri e soprattutto che il gravame abbia probabilità di
esito favorevole, requisito quest’ultimo che nel caso in esame fa palesemente
difetto, risultando l’esito del ricorso già di primo acchito sfavorevole.
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Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 64 e 17 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 3 maggio1999 __________ è irricevibile.
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L'istanza
di assistenza giudiziaria 3 maggio 1999 di __________ è respinta.
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Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
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Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
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Intimazione
a:
Comunicazione
all'UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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