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Numero d'incarto:
15.1999.92
Data decisione, Autorità:
20.01.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00092
Lugano
20 gennaio
2000
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
31 maggio 1999 di
patr.
dallo studio legale __________
contro
l’operato dell’amministratore speciale del fallimento __________,
viste
le osservazioni 2 agosto 1999 di __________
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. In
data 14 novembre 1995 __________ é stato nominato dall’assemblea dei creditori
quale amministratore speciale del fallimento __________.
B. In
data 20 aprile 1999 la __________ ha comunicato ad __________ che la moglie del
fallito, __________ risulta proprietaria della part.n.__________ RFD di
__________ sulla quale il marito __________ vanta un diritto di abitazione,
nonché un diritto di ricupera al prezzo di fr. 210'000.-- . La __________ ha
chiesto quindi all'amministratore speciale del fallimento di iscrivere
nell'inventario dei beni del fallito il diritto di ricupera sulla part.
__________ RFD di __________ e di esercitare tale diritto. Subordinatamente
qualora la massa decida di rinunciare all'esercizio di tale diritto, la
__________ ha postulato la cessione dello stesso ai creditori ex art. 260 LEF.
C. Con
scritto 20 maggio 1999 __________ si è rifiutato di aderire alle richieste
della __________ sostenendo che il diritto di ricupera non costituirebbe un
attivo della massa e di conseguenza l'esercizio di tale diritto da parte
dell'amministrazione fallimentare speciale sarebbe escluso.
D. Con
ricorso 31 maggio 1999 la __________ formula il seguente petitum:
"1.1. La
decisione 20 maggio 1999 del signor __________ è annullata.
1.2. E' fatto
ordine all'amministratore speciale del fallimento __________, signor
__________, di procedere immediatamente ad iscrivere nell'inventario dei beni
della massa il diritto di ricupera del signor __________ sulla particella no.
__________ RFD di __________ al prezzo di fr. 210'000.--.
1.3. E' fatto
ordine all'amministratore speciale del fallimento __________, signor
__________, di esercitare ai sensi dell'art. 211 cpv. 2 LEF il diritto di
ricupera del signor __________ sulla particella no. __________ RFD di
__________ al prezzo di fr. 210'000.--.
Subordinatamente,
è fatto ordine all'amministratore del fallimento __________, signor __________,
di interpellare i creditori (previa convocazione di un'ulteriore assemblea ai
sensi dell'art. 255 LEF oppure in via circolare secondo l'art. 255a LEF)
affinché abbiano a deliberare sull'esercizio o meno del diritto di ricupera del
signor __________ sulla particella no. __________ RFD di __________ al prezzo
di fr. 210'000.-- e, in caso di rinuncia all'esercizio, è fatto ordine
all'amministratore speciale del fallimento di offrirlo in cessione ai singoli
creditori ai sensi dell'art. 260 LEF."
La
ricorrente assevera che il diritto di ricupera in oggetto non rientra nella
categoria dei beni impignorabili ex art. 92 LEF né nella categoria dei redditi
limitatamente pignorabili ai sensi dell'art. 93 LEF. Di conseguenza tale
diritto si rivelerebbe pignorabile.
E. Delle
osservazioni agosto 1999 di __________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l'art.
197 cpv. 1 LEF tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della
dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un'unica massa
destinata al comune soddisfacimento dei creditori,
Giusta
l’art. 221 cpv. 1 LEF appena l’ufficio dei fallimenti abbia ricevuto
comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione
dell’inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti
opportuni per la loro conservazione.
Ove
sia controverso se un bene o un diritto appartenga alla massa, l’ufficio dei
fallimenti deve attenersi alle indicazioni dei creditori e inventariarlo (cfr.
DTF 104 III 23)
Contro
il rifiuto d’inventariare un bene o un diritto che si presume appartenga alla
massa ogni creditore ha diritto d’interporre ricorso (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 44 n. 14, p. 351; Urs Lustenberger,
Basler Kommentar zum SchKG III, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n.33 ad art. 221
LEF; DTF 114 III 22, 64 III 35).
- Orbene,
nel caso di specie __________ con atto pubblico 14 novembre 1990 ha concesso al
__________ un diritto di ricupera sulla part. __________ RFD di __________,
nonché un diritto di abitazione. (doc. D e E).
La
__________ ha richiesto il 20 aprile 1999 all’amministratore fallimentare
speciale d’inventariare tra i beni della massa il diritto di ricupera sulla
part. __________ RFD di __________. Con scritto 20 maggio 1999 __________ si è
rifiutato di aderire alle richieste della Banca sostenendo che questa Camera
con decisione 22 gennaio 1999 (inc. 15.97./113) avrebbe già stabilito
l'impignorabilità dei diritti di abitazione e di ricupera iscritti a favore di
__________ . Tale tesi non può essere condivisa, in quanto nel pregresso
giudizio la vexata quaestio era stata trattata come pregiudiziale (senza
effetto oltre la procedura topica) per il giudizio disciplinare contro
l'amministratore fallimentare speciale
-
Sulla
scorta di quanto espresso sub 1, il rifiuto dell’amministratore
fallimentare speciale d’inventariare il diritto di abitazione e di ricupera
iscritto sulla part. __________ RFD di __________ a favore di __________ è in
contrasto con quanto sancito dalla LEF, dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
L’organo di esecuzione dovrà quindi inserire tra i beni della massa,
inventariandoli, i diritti di abitazione e di ricupera in oggetto.
-
Ne
consegue l’accoglimento del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati
gli art. 17, 197 cpv. 1 e 221 cpv. 1 LEF
Pronuncia:
-
Il
ricorso 31 maggio 1999 della __________, è accolto.
-
E'
fatto ordine all'amministratore fallimentare speciale del fallimento
__________, __________, di determinarsi come al considerando 3 di questa
sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
a UEF Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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