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Numero d'incarto:
15.1999.99
Data decisione, Autorità:
01.02.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00099
Lugano
1° febbraio
2000 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nel
procedimento disciplinare promosso d'ufficio nei confronti di
nella sua qualità di
commissario nella moratoria concordataria concessa a
richiamati i verbali 9 giugno 1999 UEF di Riviera di interrogatorio
di __________, __________ e __________;
ritenuto
in fatto: A. All'inizio
di giugno 1999 l'UEF di Riviera ha segnalato a questa Camera il caso della
moratoria e successivo fallimento __________, per l'analisi della problematica
dal punto di vista esecutivo e penale.
Con
pronunciato 24 aprile 1997 il Pretore di Riviera aveva concesso a __________ un
periodo di moratoria concordataria di 6 mesi, designando quale __________.
Quest'ultimo ha poi chiesto e ottenuto a due riprese dal Pretore la proroga
della moratoria, che si è protratta fino al 24 aprile 1999. Con istanza 16/21
aprile 1999, sottoscritta pure da __________, __________ ha infine postulato la
revoca della moratoria, pronunciata dal Pretore il 27 aprile 1999. Su istanza
di un creditore il primo giudice ha poi decretato, in data 19 maggio 1999, il
fallimento di __________ ex art. 309 LEF. Pochi giorni prima (10 maggio 1999)
il fallito aveva però venduto la quasi totalità dei macchinari presenti nella
sua falegnameria. __________ ha acquistato gli oggetti per fr. 20'100, pagati
in contanti.
B. Nel
corso dell'interrogatorio 9 giugno 1999 presso l'UEF di Riviera, __________ ha
affermato di non aver mai messo al corrente il commissario __________ della sua
intenzione di vendere i macchinari della falegnameria. __________, pure
interrogato, ha confermato la sua estraneità ai fatti avvenuti dopo la revoca
della moratoria (cfr. interrogatori 9 giugno e 24 agosto 1999).
Considerato
in diritto: 1. La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale Autorità disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle
sanzioni disciplinari - previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai
funzionari e impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio
delle loro funzioni istituzionali. Il commissario del concordato è pure
sottoposto all'autorità disciplinare (cfr. art. 295 cpv. 3 LEF; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 14 LEF; Frank Emmel, Basler
Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 ad art. 14 LEF).
La misura disciplinare implica criteri di opportunità e proporzionalità e
presuppone l'esistenza di una colpa a carico dell'organo esecutivo (cfr. Pierre-Robert
Gilliéron, op. cit., n. 14 e 17 ad art. 14 LEF; Frank Emmel, op. cit. n. 8 ss.
ad art. 14 LEF). Sugli aspetti procedurali, cfr. Flavio Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR.
-
A
norma dell'art. 299 cpv. 1 LEF il commissario, appena nominato, fa l'inventario
di tutti i beni del debitore e procede alla stima dei singoli oggetti. Di
regola la stima deve basarsi sul valore di liquidazione. Nei casi in cui sia da
prevedere che i beni non saranno liquidati ma continueranno ad essere
utilizzati dal debitore, il commissario è tenuto a determinare pure il valore
di continuazione (cfr. Alexander Vollmar, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. III,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 299 LEF).
-
In
concreto __________ ha fatto suo acriticamente l'inventario e la stima dei
macchinari (per un totale di fr. 368'100.-) allestiti dal debitore,
controllando solo la corrispondenza degli oggetti presenti nella falegnameria
con quelli inventariati. Siccome era convinto che la procedura concordataria
sarebbe andata a buon fine, il commissario non ha ritenuto di far allestire una
perizia né si è preoccupato del fatto che __________ avesse allegato
all'istanza di moratoria un bilancio al 31 dicembre 1996, nel quale i
macchinari erano valutati in fr. 250'000.-- (cfr. interrogatorio 24 agosto
1999). Nel successivo bilancio al 31 dicembre 1997 __________ ha comunque
ridotto il valore dei macchinari a fr. 235'000.--. La stima indicata da
__________ faceva riferimento al prezzo di acquisto degli oggetti, comprati
circa 5 anni prima (cfr. interrogatorio __________ 9 giugno 1999).
Ora,
la decisione di prescindere da una perizia allo scopo di comprimere i costi può
essere considerata opportuna. Il commissario avrebbe però dovuto almeno
chiedere lumi a __________ circa il metodo di calcolo dei valori di inventario
e, ritenuto che si trattava di valori a nuovo, diminuirli notevolmente, tanto
più che la valutazione a bilancio era di fr. 250'000.-- al 31 dicembre 1996.
Ciò indipendentemente dalla probabilità di esito favorevole che __________
soggettivamente attribuiva alla procedura concordataria.
- Su
domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a 12 mesi al
massimo e, nei casi particolarmente complessi, fino a 24 mesi al massimo (art.
295 cpv. 4 LEF). Il commissario deve motivare la richiesta, fare il punto della
situazione e confermare l'esistenza di buone possibilità di omologazione del
concordato. In caso di ulteriore proroga o di proroga oltre i 12 mesi la
verifica dei presupposti per la concessione deve avvenire in modo più rigoroso.
Periodi prolungati di moratoria concordataria devono essere riservati a casi
particolarmente complicati (cfr. Alexander Vollmar, op. cit., n. 4 ss. ad art.
295 LEF). Quando non sono più dati i presupposti oggettivi di una moratoria, il
commissario è tenuto a postularne la revoca (cfr. Alexander Vollmar, op. cit.,
n. 32 ad art. 295 LEF). I presupposti oggettivi sono la possibilità di un
risanamento finanziario e dell'omologazione di un concordato che corrisponda
agli interessi dei creditori (cfr. Alexander Vollmar, op. cit., n. 12 ad art.
294 LEF).
Nella
prassi va evitato che si instauri un automatismo contra legem nella concessione
della proroga per il fatto che la reiezione della domanda va motivata, il
giudizio di reiezione è impugnabile dal debitore o dal creditore che ha chiesto
il concordato e il giudice del concordato è notoriamente oberato. Nella domanda
va evidenziato con rigore che la pregressa fase di moratoria ha consentito di
accertare che sussistono le premesse per giungere all'omologazione: in
particolare vanno tenuti in debito conto gli interessi dei creditori, riservata
l'azione di responsabilità ex art. 5 LEF contro il commissario che operi
nell'esclusivo interesse del debitore, ad esempio nel caso in cui non abbia
segnalato che i dati contabili posti a fondamento del giudizio di concessione
della moratoria si sono dimostrati falsi o comunque fantasiosi oppure che il
passare del tempo determina un sensibile peggioramento della situazione
patrimoniale del debitore o più in generale che non vi sono possibilità di
risanamento (cfr. Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto,
in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento,
Collana CFPG vol. 16, Lugano 1995, p.125).
- Nella
fattispecie in esame, il 10 ottobre 1997 il commissario ha postulato al Pretore
e ottenuto una proroga di sei mesi della moratoria. Egli ha motivato la
richiesta con la possibilità per __________ di aggiudicarsi alcuni interessanti
appalti che avrebbero garantito la continuità dell'attività della falegnameria.
Erano poi in corso trattative per la vendita di proprietà immobiliari intestate
alla moglie di __________, il cui ricavato sarebbe potuto andare a favore dei
creditori insinuatisi nel concordato.
Successivamente,
__________ ha illustrato la situazione finanziaria e le prospettive del
concordato __________ ai creditori presenti all'adunanza dei creditori 6 aprile
1998, ottenendone l'unanime adesione alla sua proposta di chiedere un'ulteriore
proroga di un anno. Nessun creditore, nemmeno per iscritto, vi si è opposto. Il
6 aprile 1998 il commissario ha chiesto al Pretore la citata proroga,
producendo il bilancio al 31 dicembre 1997 attestante un utile di fr. 7'412.65.
Egli ha messo in evidenza le buone prospettive di lavoro della ditta, la
possibilità di vendita di immobili e l'adesione dei creditori. Con decreto 16
aprile 1998 il Pretore ha concesso la proroga, con scadenza al 24 aprile 1999.
Il
16 aprile 1999 __________ ha chiesto la revoca della moratoria concordataria,
che il Pretore ha pronunciato il successivo 27 aprile. Il commissario ha
indicato che l'esercizio 1998 della falegnameria è stato catastrofico e che la
permuta del terreno di __________ avrebbe portato ad un attivo irrisorio. Pure
delle trattative con privati che sembravano disposti a finanziare il concordato
sono naufragate. Da ultimo, le precarie condizioni di salute del debitore non
garantivano più la continuazione dell'attività.
Questa
Camera, quale autorità disciplinare, deve rilevare che il commissario ha
valutato con troppo ottimismo le prospettive relative alla realizzazione dei
due fondi intestati alla moglie di __________. Per vendere una frazione di
quello che ospita l'abitazione familiare si sarebbe dovuto convincere il
creditore pignoratizio a rinunciare a parte del proprio pegno, senza poter
offrire nulla come contropartita. L'operazione, come poteva essere prevedibile,
è sfumata. __________ non ha poi preteso alcun impegno formale da parte della
moglie del debitore di mettere a disposizione dei creditori del concordato beni
non appartenenti alla massa. Egli si è basato solo su vaghe assicurazioni della
signora __________. Anche la presunta disponibilità di uno zio dell'escusso a
finanziare il concordato (eventualità peraltro indicata dal debitore solo
all'ultimo momento) è stata valutata con troppo ottimismo. Ciò ha portato ad
una dilatazione oltre misura della procedura concordataria, che sarebbe dovuta
essere chiusa prima su richiesta del commissario e non a soli 8 giorni dalla
scadenza dell'ultima proroga. La negligenza di __________, del quale non è
messa in discussione la buona fede, è però mitigata dal fatto che l'agire di
__________ è passato indenne dal controllo del Pretore, che ha accolto le sue
richieste di proroga, peraltro avallate dagli stessi creditori (perlomeno
implicitamente).
Viste
le emergenze appena indicate, si giustifica quindi la sanzione della misura
disciplinare più lieve: quella dell'ammonimento.
Richiamati gli art. 14
cpv. 2, 295 e 299 LEF,
pronuncia: 1. La presente procedura disciplinare è evasa con la sanzione
disciplinare a __________, dell'ammonimento ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 n. 1
LEF.
-
Non
si prelevano spese.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
Comunicazione
a:
-
Pretura
di Riviera, Biasca
-
Dipartimento delle
istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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