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Numero d'incarto:
15.2000.3
Data decisione, Autorità:
17.01.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00003
Lugano
17 gennaio
2000 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
15 novembre 1999 di
rappr.
da __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano, in
particolare contro il verbale di pignoramento/attestato di carenza beni 6
ottobre 1999 emesso dall'UEF di Vallemaggia a conclusione dell'esecuzione n.
__________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
viste
le osservazioni 4 gennaio 2000 dell'UEF di Vallemaggia;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Sulla
base di un attestato di carenza beni di data 20 maggio 1999 __________ ha
postulato il proseguimento dell'esecuzione con scritto 8 giugno 1999. L'ufficio
ha inviato alle parti il verbale di pignoramento/attestato di carenza beni 6
ottobre 1999, indicando che "i beni mobili segnalati per il pignoramento
sono stati a suo tempo venduti dall'UEF di Locarno nell'ambito di procedure
esecutive contro l'ex-marito. Non vi sono altri beni".
B. Con
ricorso 15 novembre 1999 __________ si è aggravata contro l'attestato di
carenza beni. Sostiene di non poter accettare il risultato del pignoramento,
visto che non è stato pignorato alcun bene dell'escussa. La ricorrente chiede
di giustificare le spese di trasferta e ritiene troppo elevato il supplemento
per il figlio a carico. Chiede da ultimo di computare nel salario dell'escussa
pure l'assegno familiare.
D. Con
osservazioni 4 gennaio 2000 l'ufficio ha rilevato la tardività del gravame,
indicando poi lo svolgimento dei fatti e le motivazioni giuridiche che lo hanno
guidato.
Considerato
in diritto: 1. Secondo l'art. 17 cpv. 2 LEF il termine di ricorso contro un
provvedimento di un ufficio di esecuzione o di fallimento è di 10 giorni a
partire dal giorno in cui il ricorrente ne ebbe notizia.
In
concreto risulta dagli atti dell'incarto esecutivo che l'ACB è stato spedito
alle parti il 6 ottobre 1999 ed è stato ritirato dalla rappresentante della
ricorrente il successivo 8 ottobre. Il ricorso è quindi ampiamente tardivo e,
come tale, irricevibile. Non sono ravvisabili motivi di nullità che
giustifichino un intervento d'ufficio di questa Camera.
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A
titolo abbondanziale si fa comunque rilevare che, dall'incarto e dalle
osservazioni al ricorso dell'ufficio, si evince l'infondatezza delle
argomentazioni ricorsuali. Nell'appartamento dell'escussa non vi erano beni
pignorabili; il cursore vi si è recato per due volte (10 agosto e 28 settembre
1999), l'indennità di trasferta richiesta è quindi congrua. Il figlio
dell'escussa, __________, è nato nel 1983 (cfr. sentenza di divorzio 6 maggio
1996), la Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo
del 1° gennaio 1994 emanata da questa Camera (cfr. Flavio Cometta, Commentario
alla LPR, Lugano 1998, p. 343 ss.) prevede una deduzione di fr. 500.-- per
figli tra i 16 e i 20 anni. Da ultimo, il certificato di salario agli atti non
prevede il versamento di un assegno familiare all'escussa. Si noti che, nel
calcolo eseguito dall'ufficio, il salario è stato correttamente maggiorato
degli alimenti percepiti dall'escussa per il figlio.
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Il
ricorso è quindi irricevibile, in quanto tardivo. Non si prelevano spese (art.
61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17
e 93 LEF;
pronuncia 1. Il ricorso 15 novembre 1999 __________, è
irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
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Intimazione
a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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