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Numero d'incarto:
15.2000.38
Data decisione, Autorità:
28.03.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00038
Lugano
28 marzo 2000 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
22 febbraio 2000 di
patr.
dallo studio legale __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio
contro l’avviso d’incanto 31 gennaio 2000 nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti del ricorrente dal
patr.
dall’avv. __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 23 febbraio 2000, con la quale
al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo
viste le osservazioni
- 29 febbraio 2000
dell’UE di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il __________ procede nei confronti
di __________ per l’incasso di un credito di fr. 224'429.30.
B. In
data 30 novembre 1999 l’UE di Lugano, sulla scorta del verbale di sequestro
n.__________ del 8 novembre 1999, procedeva, nell’ambito dell’esecuzione n.
__________, al pignoramento dei seguenti diritti:
“Il
diritto del signor __________ in __________, quale proprietario del mappale
__________ di __________ di rivendicare la proprietà del mappale __________ di
__________, diritto di superficie per sé stante e permanente
/ gravante il mappale __________ di __________ a seguito di
esercizio del diritto di prelazione successivo alla vendita del mappale
__________ avvenuta il 12 ottobre 1993 fra il signor __________ in __________
quale venditore e la signora __________ in __________ quale compratrice, nei
confronti di entrambi i contraenti signor __________ e la signora __________ in
__________;
la
pretesa derivante dal diritto di prelazione legale del signor __________ in
__________ quale proprietario del mappale __________ di __________, contro la
signora __________ in __________, acquirente del diritto di superficie per sé
stante e permanente / gravante il mappale __________ di
__________ e intavolato a registro fondiario come mappale __________, di
rivendicare la proprietà del mappale __________ di __________ e di farsi
iscrivere come proprietario del medesimo, pretesa oggetto della causa formante
l’inc. OA.96219 della Pretura del Distretto di Lugano, Sez. 3;
ogni
e qualsiasi diritto che l’escusso asserisce vantare contro la signora
__________ in __________ a dipendenza della causa formante l’inc. OA.96219
della Pretura del Distretto di Lugano, Sez.3.”
Il
1° febbraio 2000 veniva notificato all’escusso l’avviso d’incanto relativo ai
beni oggetto del pignoramento 30 novembre 1999,
D. Con ricorso 22 febbraio 2000 __________ insorge contro l’emissione
dell’avviso d’incanto 31 gennaio 2000 postulando l’annullamento di tutti gli
atti compiuti dall’UE di Lugano nell’esecuzione n. __________. Il ricorrente
sostiene infatti che il sequestro, il successivo pignoramento, nonché l’avviso
d’incanto avrebbero colpito un diritto né trasmissibile né cedibile e di
conseguenza tali atti sarebbero nulli,
E. Delle
osservazioni del dott. __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se necessario,
in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’autorità di vigilanza
deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe
notizia del provvedimento. Nel caso di specie, per stessa ammissione del
ricorrente l’avviso d’incanto 31 gennaio 2000 è stato notificato in data 1°
febbraio 2000. Ne consegue che il ricorso 22 febbraio 2000 è manifestamente
tardivo.
-
Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LEF sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate
nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel
procedimento. L’autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità anche
quando la decisione non sia stata impugnata. Vi è nullità, oltre ai casi
espressamente previsti dalla legge, solamente quando il sistema
dell’annullabilità non garantisce, nel caso concreto, sufficiente protezione
(Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.
9 ad art. 22 LEF).
-
Nel
caso di specie il ricorrente invoca la nullità di tutti gli atti compiuti
dall’UE di Lugano nell’esecuzione n. __________, essendo stati pignorati e
messi all’incanto diritti derivanti dal suo diritto di prelazione legale e il
diritto di prelazione legale stesso. L’escusso sostiene infatti che il diritto
di prelazione legale non essendo né trasmissibile né cedibile, sarebbe
impignorabile. Orbene, prescindendo dalla pignorabilità del diritto di
prelazione le argomentazioni del ricorrente non costituiscono un motivo di
nullità ex art. 22 LEF poiché riferite a questione che interessa solo chi è
parte nella procedura che la portato al pignoramento.
-
Ne consegue l'irricevibilità del gravame per tardività.
Sulle
tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 17
e 22 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 22 febbraio 2000 __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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