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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2000.72
Data decisione, Autorità:
11.07.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00072
Lugano
11 luglio
2000/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
Segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso
25 maggio 2000 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano nell’ambito
dell’esecuzione in via di pignoramento n__________ promossa dalla ricorrente
nei confronti di
avv.
viste le osservazioni
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che __________ procede in via di pignoramento nei confronti
dell’avv. __________ per l’incasso del proprio credito;
che
in data 29 febbraio 2000 l’UE di Lugano notificava alla moglie dell’escusso il
precetto esecutivo n. __________;
che
il 7 aprile 2000 l’UE di Lugano notificava al debitore l’avviso di
pignoramento, fissato per il giorno 14 aprile 2000;
che
con decisione 13 aprile 2000 l’UE di Lugano annullava l’avviso di pignoramento,
avendo accertato l’avvenuta opposizione al precetto, nonostante la copia per il
creditore sia stata erroneamente timbrata con la dicitura “nessuna
opposizione”;
che
con ricorso 25 maggio 2000 __________ si è aggravata contro l’annullamento
dell’avviso di pignoramento da parte dell’UE di Lugano;
che
con le loro osservazioni l’avv. __________ e l’UE di Lugano chiedono la
reiezione del gravame;
che
per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni
da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che
nel caso di specie l’UE di Lugano in data 13 aprile 2000 ha notificato alla
ricorrente la decisione impugnata;
che
__________ ha inoltrato il proprio ricorso contro la decisione in oggetto solo
in data 25 maggio 2000;
che
di conseguenza il gravame è manifestamente tardivo e va quindi dichiarato
irricevibile;
che
abbondanzialmente va rilevato che d'acchito già risulta essere stata inerposta
opposizione (cfr. l'esemplare della creditrice doc. A firmato in corrispondenza
dell'opposizione previa sottolineatura);
che
sulle tasse, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto
amministrativo
in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF
(Jean
- François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire
de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II,
Berna
1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato
codificato
per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1
primo
periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons.
2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamato
l'art. 17 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso
25 maggio 2000 di __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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