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Numero d'incarto:
15.2001.00038
Data decisione, Autorità:
22.08.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00038
Lugano
22 agosto
2001
/FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 1° febbraio 2001 di
contro
l’operato
dell’ Ufficio fallimenti di Lugano nell’ambito del fallimento
procedura
concernente anche
richiamata
l’ordinanza presidenziale 19 febbraio 2001 con la quale al ricorso è stato
concesso
l’effetto sospensivo
viste
le osservazioni
–
2 marzo 2001 del __________
–
19 luglio 2001 dell’UF di Lugano
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
15 dicembre 1999 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 Bellinzona ha dichiarato
il fallimento della società __________
B. Il
22 febbraio 2001 veniva depositata la graduatoria del fallimento __________.
L’UF di Lugano ha inserito in graduatoria al n. 2 della terza classe, in via
provvisoria ex art. 63 RUF, il credito di fr. 218'175.80 per imposte comunali
relative agli anni 1996–2000 notificato dal Comune __________
C. Con
ricorso 1° febbraio 2001 l’__________, creditore della fallita, si aggrava
contro la decisione dell’UF di Lugano di ammettere in graduatoria il credito
notificato dal Comune __________. Il ricorrente assevera che l’UF di Lugano
avrebbe dovuto respingere l’insinuazione di credito, non essendo stata allegato
alcun documento giustificativo alla notifica. Il ricorrente contesta inoltre
l’ammontare del credito fiscale notificato dal Comune __________.
D. Con
osservazioni 2 marzo 2001 il Comune __________ ha comunicato che a seguito
dell’emissione della tassazione cantonale, avvenuta l’8 febbraio 2001, la
notifica di credito viene ridotta a fr.15'551.60. Da tale pretesa deve essere
dedotto l’importo di fr. 10884.–, già versato dalla fallita quale acconto e di
conseguenza il credito insinuato si riduce a fr. 4'667.60.
E. Delle
osservazioni dell’UF di Lugano, si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. La
graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF
all'Autorità di vigilanza, che con l'azione di contestazione della graduatoria
giusta l'art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente
errori procedurali nell'allestimento della graduatoria (cfr. Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs–
und Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 41–42, p. 371). Con l'azione di
contestazione viene fatta valere una violazione del diritto materiale, come ad
esempio l'errata collocazione di un credito in graduatoria o l'ammissione di un
creditore ( cfr. Ammon/Gasser, op.
cit., § 46 n. 45–47, p. 372; DTF 114 III 113, 119 III 84). L'azione di
contestazione della graduatoria è però preclusa al fallito, il quale può
inoltrare unicamente ricorso contro la graduatoria sollevando censure di
carattere formale (cfr. Dieter
Hierholzer, in: Kommentar zu Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
[di seguito: Basler Kommentar], Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 22 ad
art. 250). Egli non ha per contro alcun interesse giuridico quando l'oggetto
del contendere si riferisce ad un diritto di pegno o al rango attribuito ad un
creditore (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kottmann,
SchKG II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 250).
-
Giusta
l'art. 244 LEF, l'amministrazione del fallimento – trascorso il termine per le
insinuazioni dei crediti – li esamina e fa le necessarie verifiche, chiedendo
per ogni insinuazione la dichiarazione del fallito. Tali dichiarazioni vanno
trascritte nell'elenco delle insinuazioni oppure in uno speciale protocollo
(art. 55 RUF).
-
L'esame
dell'amministrazione fallimentare non si limita unicamente all'analisi della
legittimazione del creditore e alla relazione del credito con il fallimento,
bensì pure alla sussistenza, all'ampiezza e al rango della pretesa insinuata;
l'amministrazione analizza i documenti annessi all'insinuazione e – se del
caso– può chiedere al creditore di produrre i documenti di cui all'art. 232
cpv. 2 cifra 2 LEF (cfr. art. 59 RUF); l'esame dei crediti soggiace alla
massima inquisitoria attenuata, poiché deve avvenire in modo sommario, evitando
inutili costi e lungaggini; i fallimenti da proseguire nella procedura ordinaria
devono essere caratterizzati da un controllo più rigoroso, ma pure sempre
sommario (Hierholzer, in: op.
cit., n. 15 ss. ad art. 244).
-
Se
il credito insinuato si riferisce ad una pretesa fiscale basata su una
decisione non ancora definitiva l’amministrazione del fallimento deve decidere
se contestare la tassazione o mettere in cessione tale diritto giusta l’art.
260 LEF. In attesa della crescita in giudicato della tassazione la pretesa
fiscale deve essere inserita in graduatoria con la menzione di cui all’art. 63
RUF (cfr. Hierholzer, in: op.
cit., n. 15 ad art. 247). L’amministrazione fallimentare deve agire secondo
le modalità testé descritte, indipendentemente dal fatto che al momento
dell’apertura del fallimento sia pendente o meno una procedura amministrativa
tesa ad accertare l’ammontare della pretesa di diritto pubblico dovuta dal
fallito.
-
Nel
caso di specie l’UF di Lugano ha inserito in graduatoria pro memoria la
notifica di credito provvisoria del Comune __________ applicando correttamente
l’art. 63 RUF, essendo la pretesa notificata basata sulla tassazione
provvisoria per gli anni dal 1996 al 2000. Con l’inoltro delle proprie
osservazioni il Comune __________, a seguito dell’emanazione della tassazione
definitiva, ha comunicato di aver ridotto il credito insinuato da fr.218'175.80
a fr. 4'667.60 (relativo all’imposta comunale per il 1996) e di rinunciare
all’imposizione per gli anni dal 1997 al 2000. Essendo divenuta definitiva la
tassazione tale importo andrà di conseguenza collocato in graduatoria. Il
ricorso è quindi da ritenere evaso, essendo superato dagli eventi.
-
Sulle
tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura
sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo
l’art. 17 LEF (Poudret J.–F. /
Poudret–Sandoz S., Commentaire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (Art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati
gli art. 17, 244 s., 250 s. LEF, art. 61 e 62 OTLEF, art. 63 RUF,
pronuncia: 1. Il ricorso
1° febbraio 2001 dell’__________ è evaso nel senso dei considerandi.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
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Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: – __________
Comunicazione all'UF di
Lugano, Viganello .
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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