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Numero d'incarto:
15.2001.00204
Data decisione, Autorità:
30.08.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00204
Lugano
30 agosto
2001
FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 maggio 2001
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano
nell’esecuzione n.__________ promossa nei confronti del ricorrente da
viste le
osservazioni
21 maggio 2001 di
__________ 28 maggio 2001 dell’UE di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di
un credito di fr.3'500.-- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2000;
che
in data 26 ottobre 2000 __________ faceva spiccare nei confronti di __________
il PE n. __________ dell’UE di Lugano al quale veniva interposta tempestiva
opposizione;
che
con sentenza 23 gennaio 2001 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
rigettava in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ per
l’importo di fr. 2'844.-- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2000;
che
con domanda 9 marzo 2001 __________ chiedeva il proseguimento dell’esecuzione
per i seguenti importi: fr. 2'844.-- oltre interessi al 5% dal 1° settembre
2000, fr.140.-- per spese esecutive, fr. 120.-- di tassa di giustizia e fr. 250
di ripetibili;
che
in data 16 marzo 2001 l’UE di Lugano emetteva l’avviso di pignoramento per un
importo di fr. 2'833.20 interessi e spese compresi;
che
il 28 marzo 2001 __________ procedeva al pagamento, presso l’UE di Lugano,
dell’importo di fr. 2'833.20;
che
con scritto 9 aprile 2001 l’UE di Lugano comunicava al debitore che a seguito
di un errore di trascrizione l’esecuzione n. __________ risultava ancora
scoperta per l’importo di fr. 590.--;
che
alla richiesta di maggiori chiarimenti in merito, formulata dal legale
dell’escusso, l’UE di Lugano allestiva il 19 aprile 2001 uno schema del conto
debitore concernente l’esecuzione n. __________;
che
con provvedimento 23 aprile 2001 l’UE di Lugano ha comunicato al debitore il
conteggio definitivo dell’esecuzione n.__________ che risulta così composto:
fr.
2'844.-- capitale come a sentenza 23 .1. 2001
fr.
82.05 interessi
fr.
70.-- spese precetto esecutivo
fr.
35.10 spese avviso di pignoramento + incasso
fr.
3'031.15 ./.
fr.
2'833.20 deduzione versamento 28. 3. 2001
fr.
197.95
fr.
370.-- tassa di giustizia + indennità
fr.
567.95 saldo a carico del debitore;
che con ricorso 4 maggio
2001 __________ si aggrava contro tale conteggio postulandone l’annullamento;
che il ricorrente sostiene di avere estinto ogni suo debito
derivante dall’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano con il versamento
dell’importo di fr. 2'833.20;
che inoltre __________ assevera che le spese e le ripetibili non
possono essere incassate dall’UE di Lugano, avendo il creditore omesso di farne
richiesta;
che delle osservazioni di
__________ e dell'UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito;
che
secondo l’art. 68 cpv. 2 LEF il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti
del debitore le spese di esecuzione;
che
costituiscono spese esecutive ai sensi dell’art. 68 cpv. 1 LEF le spese e le
ripetibili poste a carico del debitore in una procedura sommaria di rigetto
dell’opposizione ( cfr. DTF 119 III 65 ss; Frank Emmel, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 68);
che
nel caso di specie __________ con domanda di esecuzione 9 marzo 2001 ha
richiesto oltre alle spese esecutive anche la tassa di giustizia e le
ripetibili come da sentenza di rigetto dell’opposizione 23 gennaio 2001 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che
di conseguenza l’UE di Lugano ha agito correttamente inserendo nel conteggio 23
aprile 2001 l’importo di fr. 370.--relativo alla tassa di giustizia e alle
ripetibili della sentenza di rigetto dell’opposizione al PE n. __________;
che
pure corretti sono gli importi di fr. 2'844.-- e fr. 82.10 a titolo,
rispettivamente di capitale e di interessi al 5% dal 1° settembre 2000 sino al
28 marzo 2001, data del pagamento da parte del debitore, corrispondendo gli
stessi a quanto stabilito al punto 1 del dispositivo della sentenza 23 gennaio
2001;
che
gli importi di fr. 70.-- per spese di precetto e di fr. 35.10 per spese di
allestimento dell’avviso di pignoramento e d’incasso sono conformi agli art. 9,
13, 16, 19 e 20 OTLEF;
che
il gravame deve quindi essere respinto;
che
sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990,
n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
62
cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17
LEF . 9, 13, 16, 19 e 20 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 4 maggio 2001 __________ è
respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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