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Numero d'incarto:
15.2001.16
Data decisione, Autorità:
05.02.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00016
Lugano
5 febbraio
2001
FP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Rusca e Giani
Segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 novembre 2000 di
rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei
confronti
procedura
concernente anche
viste le osservazioni:
11 dicembre 2000 della __________
16 gennaio 2001 dell’UEF di Bellinzona
ritenuto
in fatto:
A.Con domanda di proseguimento
dell’esecuzione 26 settembre 2000 la __________ procede contro la __________
sulla base dell’attestato di insufficienza di pegno 12 settembre 2000 emesso
nell’esecuzione n.__________.
B.
Con decisione 15 novembre 2000 l’UEF di
Bellinzona respingeva la domanda di proseguimento dell’esecuzione comunicando
che la società escussa risulta priva di amministrazione e invitando la
creditrice a voler indicare all’Ufficio il nome del curatore al quale
notificare l’atto esecutivo.
C.
Contro siffatto provvedimento si è
tempestivamente aggravata la __________ argomentando che, l’art. 68c LEF
consente la notifica di atti esecutivi all’autorità tutoria competente qualora
il debitore non abbia un rappresentante legale. Di conseguenza la ricorrente
chiede l’annullamento del provvedimento impugnato e la conseguente notifica di
tutti gli atti esecutivi successivi alla domanda di proseguimento
dell’esecuzione 26 settembre 2000 alla __________.
D.
Con osservazioni 11 dicembre 2000 la
__________, chiede la reiezione del gravame, sostenendo di non ritenersi
rappresentante della società __________.
E.
L’UEF di Bellinzona nelle proprie
osservazioni 16 gennaio 2001 si rimette al giudizio di questa Camera.
considerato
in diritto:
- Ex art. 46 cpv. 2 LEF le persone giuridiche e le società iscritte
nel registro di commercio sono escusse alla loro sede. Nella nuova LEF la
notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli art. 68c e ss., mentre
è stato abrogato l’art. 47 vLEF, essendo stato rilevato che vi era confusione
in merito al foro dell’esecuzione ed il luogo dove si trovano le persone alle
quali vanno notificati gli atti esecutivi (cfr. Messaggio concernente la
revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, FF n. 27 vol.
III 16 luglio 1991 p. 36/37).
Ex
art. 393 n. 4 CC l’Autorità tutoria prende gli opportuni provvedimenti ogni
qualvolta una sostanza rimanga priva della necessaria amministrazione ed in
specie nomina un curatore in mancanza degli organi necessari di una
corporazione, quando non sia altrimenti provveduto all’amministrazione. Secondo
la previgente LEF la predetta fattispecie veniva disciplinata dall’art. 47 cpv.
2 vLEF (cfr. lettera 18 febbraio 1983 della Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale all’Obergericht del Canton Zurigo). La nuova
LEF prevede all’art. 68c cpv. 1 che se il debitore si trova sotto autorità
parentale o tutela, gli atti si notificano al rappresentante legale, mentre nel
caso in cui non abbia un rappresentante legale, gli atti si notificano
all’autorità tutoria competente. Questa norma, pur non più contenendo alcuna
indicazione in merito al foro, ricalca l’art. 47 cpv. 1 e 2 vLEF. Nel marginale
dell’art. 68c LEF è stato sì indicato “Debitore sotto autorità parentale o
tutela”, tuttavia l’applicazione di questa norma non può essere limitata
unicamente alle persone fisiche, considerato che l’art. 47 cpv. 1 e 2 vLEF non
faceva distinzione tra persone fisiche e giuridiche e che gli art. 68c e 68d
LEF, in sostituzione dell’art. 47 vLEF, regolano la notifica allorquando il
debitore è sotto autorità parentale, tutela o curatela (cfr. SJZ 1996 Nr. 23
p.428). Va poi rilevato che l’art. 68d n. 2 nLEF disciplina la notificazione
di atti esecutivi al debitore e al curatore, nei casi di curatela secondo gli
art. da 392 a 394 CC, dal momento in cui la nomina è già avvenuta ed è stata
pubblicata o comunicata all’ufficio esecuzione, mentre per il periodo
antecedente tale designazione la norma è silente. Non vi è tuttavia motivo di
credere che nel caso in cui il debitore è una persona giuridica, per la quale
non è ancora stato nominato un curatore, il legislatore abbia voluto impedire
la notifica di atti esecutivi all’autorità tutoria. Tale tesi è pure sostenuta
dalla dottrina, la quale prevede la notifica di atti esecutivi al rappresentante
legale dell’escusso o all’autorità competente per la sua nomina (Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 10 e n. 18 ad art.
68c) Pertanto, come già stabilito da questa Camera nella decisione 20 maggio
1997 inc. 15.97.74, quanto rilevato dalla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale nella citata lettera 18 febbraio 1983,
secondo la quale, nel caso in cui mancando ad una società un rappresentante
legale e non essendo ancora stato nominato un curatore, gli atti esecutivi
vanno notificati all’autorità tutoria, vale anche dopo l’entrata in vigore
della nuova LEF.
2.Nel caso di specie essendo la società
__________ priva di amministratore gli atti esecutivi vanno notificati alla
__________, competente per la nomina del curatore della società. Di conseguenza
l’UEF di Bellinzona dovrà dare seguito alla domanda di esecuzione 26 settembre
2000 inoltrata da __________ nei confronti della __________.
3.Sulle spese occorre ricordare a futura
memoria che benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di
diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean -
François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) -
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (
art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Per i quali motivi
richiamati gli art. 17
e 68c e d LEF
pronuncia
1.Il ricorso 24 novembre 2000 di
__________ e __________, è accolto.
2.Di conseguenza è fatto ordine all’UEF
di Bellinzona di determinarsi come al considerando 2 di questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione:
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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