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Numero d'incarto:
15.2001.304
Data decisione, Autorità:
21.12.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00304
Lugano
21 dicembre
2001
EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 novembre 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
rappresentata dal proprio amministratore unico
signor __________
in
tema di comminatoria di fallimento;
viste
le osservazioni 27 novembre 2001 dell’UEF di Locarno;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ del 19/21 settembre 2001 dell'UEF di Locarno la
__________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 8'267.--. Non avendo
l’escusso interposto opposizione, su richiesta della creditrice del 19 novembre
2001 di proseguire l'esecuzione, il 22 novembre 2001 l'UEF di Locarno ha emesso
la comminatoria di fallimento, notificata all'escusso il 26 novembre 2001.
B. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato
__________ con atto 26 novembre 2001, postulando la declaratoria di nullità
della comminatoria di fallimento perché egli non sarebbe iscritto nel registro
di commercio e perché il precetto esecutivo sarebbe “già scaduto da tempo”.
C. Con osservazioni 27 novembre 2001 l’UEF di Locarno ha chiesto la
reiezione del gravame, con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in
seguito.
D. Il
ricorrente risulta iscritto dall’8 ottobre 1992 nel Registro di commercio quale
titolare della ditta individuale “__________ ”, avente quale scopo la
conduzione della panetteria e pasticceria __________ di __________.
considerato
in
diritto:
- Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso
all’Autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento,
ad es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1990 su reclamo A.R. cons.1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):
-
l’escusso reputa
di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40
LEF);
-
l’esecuzione è
riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
-
è pendente
azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
-
la decisione
(sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
-
l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
-
__________ allega ritualmente una questione di forma, sostenendo
di non essere soggetto all’esecuzione in via di fallimento perché egli non
sarebbe iscritto nel Registro di commercio.
-
A
differenza di quanto da lui sostenuto con l’allegato ricorsuale, il ricorrente
era iscritto nel Registro di commercio, nel momento in cui è iniziata la
procedura esecutiva in via ordinaria ed è poi proseguita in via di fallimento e
ancora quando l’UEF di Locarno ha emesso il provvedimento impugnato, quale
titolare della ditta individuale “__________ ”.
-
Per l’art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF il ricorrente quale titolare di una
ditta commerciale è quindi soggetto all’esecuzione in via di fallimento, che si
prosegue, nel caso di specie, come esecuzione ordinaria di fallimento.
-
Anche
la seconda censura sollevata con il ricorso e cioè che il precetto esecutivo
sarebbe “già scaduto da tempo” risulta infondata. Infatti per l’art. 166 cpv. 1
e 2 LEF il diritto del creditore di chiedere la pronucia del fallimento si
estingue, in principio, quindici mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo,
termine che in concreto non è in tutta evidenza ancora trascorso.
-
Ne
consegue che l’UEF di Locarno nel provvedimento impugnato si è correttamente
determinato. La comminatoria di fallimento è pertanto conforme ai prescritti di
diritto esecutivo e il ricorso va di conseguenza respinto.
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura
sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean - François
Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF)
Per questi
motivi
richiamati
gli art. 39 e 166 LEF
pronuncia:
-
Il ricorso 26 novembre 2001 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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