AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2001.308
Data decisione, Autorità:
11.02.2002, CEF
Incarto n.
15.2001.00308
Lugano
11 febbraio
2002
EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 dicembre 2001 di
patr. dallo Studio legale __________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio
nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare
promossa da
rappr. da __________
contro
con quale parti
interessate (aggiudicatarie)
entrambi
patr. dallo Studio legale __________
in materia di aggiudicazione a pubblici incanti;
viste le osservazioni:
-
14 dicembre 2001 di __________;
-
19 dicembre 2001 di ____________________;
-
9 gennaio 2002 dell’UEF di __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE in via di realizzazione di un
pegno immobiliare n. __________ del 2/8 agosto 2000 dell’UEF di Mendrisio,
__________ procede contro __________ per l’incasso di fr. 1’136’142.60 oltre
accessori, credito garantito da due cartelle ipotecarie al portatore di
nominali fr. 585’000.-- e fr. 220'500.-- gravanti in I. risp. in II. grado la
part. n. __________ RFD di __________.
B. Con
domanda 12 aprile 2001 __________ ha chiesto la realizzazione del pegno.
C. Con
avviso d‘incanto unico dell’11 settembre 2001, pubblicato sul __________, l’UEF
di Mendrisio ha fissato l’incanto del fondo part. n. __________ RFD e della
quota di 1/3 della comproprietà coattiva sul fondo part. n. __________ RFD di
__________ per il 29 novembre 2001. Nello stesso avviso d’incanto è stato
stabilito che le condizioni d’asta saranno depositate a partire dal 26 ottobre
2001 e per dieci giorni consecutivi.
D. Il
26 ottobre 2001 sono state depositate le condizioni d’asta. In esse si legge
sub cifre 7, 8 e 10:
“7. L’aggiudicatario
deve pagare a contanti gli importi seguenti da computarsi sul prezzo di
aggiudicazione:
a) i
capitali dei crediti garantiti da pegno contrattuale o legale, che sono
esigibili secondo l’elenco oneri, gli interessi scaduti, compresi gli interessi
moratori e le spese di esecuzione;
b) le
spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito
e le spese di realizzazione;
c) la
parte del prezzo che eccederebbe l’importo totale dei crediti garantiti da
pegno.
- L’aggiudicatario
deve assumere o pagare a contanti senza imputazione sul prezzo di
aggiudicazione:
a) le
spese di trapasso della proprietà e delle modificazioni e cancellazioni da
eseguire nel registro fondiario e sui titoli a riguardi dei pegni, delle
servitù, ecc. (... omissis ...);
b) i
crediti assistiti da ipoteca legale (premi di assicurazione contro gli incendi,
imposte fondiarie) non scaduti al momento dell’incanto e quindi non iscritti
nell’elenco oneri, inoltre le tasse correnti di diritto pubblico per l’acqua potabile,
gas, elettricità, fognature, ecc.
c) L’aggiudicatario
dovrà inoltre pagare in contanti, senza imputazione sul prezzo di
aggiudicazione l’importo totale di Fr. 701.50 per pro-rata oneri assicurativi,
abbonamenti, ecc.”
“10.
I pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri 7 e 8 qui sopra devono
essere effettuati come segue:
a) fr.
100’000.00 in acconto sul prezzo di aggiudicazione . La rimanenza a saldo
entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione con l’interesse di mora del 5%
dal 29.11.2001;
b) fr.
30’000.00 a garanzia spese di trapasso della proprietà e delle modificazioni
e cancellazioni da eseguire nel registro fondiario e sui titoli a riguardo dei
pegni, delle servitù ecc., con riserva di conguaglio se le spese fossero
superiori, e per il pagamento previsto al pto. 8c) del presente verbale
d’incanto.
Da
pagarsi in contanti o mediante assegno“.
E. Il
29 novembre 2001 la particella n. __________ RFD di __________ è stata
aggiudicata per l’importo di fr. 142'000.-- nel secondo turno d’asta in
comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno a __________. Dal verbale di
aggiudicazione emerge che gli aggiudicatari hanno versato al momento dell’asta
l’importo di complessivi fr. 130'000.--, mediante la consegna dell’assegno n.
__________ di fr. 30'000.-- __________ e dell’assegno n. __________ di fr.
100'000.-- della __________.
F. Con
tempestivo ricorso 5 dicembre 2001 __________ ha postulato la declaratoria di
nullità dell’aggiudicazione del 29 novembre 2001, atteso che:
-
“si
è puntualmente recato presso la sala del Consiglio Comunale di __________,
intenzionato ad offrire, per ottenere gli oggetti immobiliari battuti, una
cifra pari ad almeno fr. 220'000.--“;
-
“sul
posto, oltre al qui ricorrente, si presentò un’altra persona (quella che poi
ottenne l’aggiudicazione dei fondi contestata) e due funzionari __________,
creditore ipotecario”;
-
“ad
una prima offerta della Banca (…) fece seguito un rilancio del qui ricorrente
il quale venne zittito immediatamente dall’Ufficiale in quanto il signor
_________ poteva, causa (la peraltro facilmente comprovabile) panne generale
del sistema informatico del __________ avvenuta proprio in data 29 novembre,
avanzare offerte presentando poi, alla fine unicamente una promessa di
pagamento”;
-
“vistosi
escluso per questo motivo dall’asta, il signor _________ rimase ad assistere
allo svolgimento della stessa. I fondi vennero aggiudicati al terzo
partecipante alla somma, molto inferiore a quanto lo stesso ________ era
disposto ad offrire, di fr. 142'000.--“;
-
“con
grande sorpresa del signor _________ e del funzionario bancario (…), il terzo
acquirente non presentò, in evidente spregio delle condizioni d’asta, né un
assegno bancario né denaro contante, bensì unicamente una promessa di
pagamento. L’Ufficiale nulla eccepì al riguardo”;
-
“questo
comportamento, che la scrivente parte ritiene errato nonché arbitrario, ha
privato il qui ricorrente della possibilità di acquistare il fondo, favorendo
un terzo che non presentava, nemmeno lui, i requisiti necessari per proporre
offerte di acquisto accettabili”.
G. Con
osservazioni 14 dicembre 2001 __________, si è rimesso al giudizio di questa
Camera con motivazioni, che, se del caso, saranno riprese in seguito.
H. Con
osservazioni 19 dicembre 2001 __________ e __________ hanno postulato la
reiezione del gravame.
Gli
osservanti evidenziano che il ricorrente non avrebbe provato che voleva offrire
per gli immobili almeno fr. 220'000.--. Siffatta circostanza risulterebbe
comunque irrilevante, ritenuto che per sua stessa ammissione egli disponeva
“unicamente di una promessa di pagamento, manifestamente insufficiente a
soddisfare le condizioni d’asta”.
Contrariamente
a quanto affermato dal ricorrente essi, “acquirenti in comproprietà in ragione
di ½ a testa, presentarono all’Ufficiale esecutivo, a sostegno della propria
offerta di complessivi fr. 142'000.--, due assegni bancari, l’uno di fr.
30'000.-- () e l’altro di fr. 100'000.-- ()”. Gli acquirenti
evidenziano che in sede d’incanto disponevano inoltre dell’importo di fr.
130'000.-- anche in contanti, ma che il pagamento avvenne con la consegna degli
assegni perché così concordato con il preposto all’asta.
I. Con
osservazioni 9 gennaio 2002 pure l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio
ha chiesto la reiezione del gravame, atteso
che:
-
“all’asta
erano presenti i signori __________ del __________, nonché altri due signori
non identificati”;
-
“uno
dei due non identificati, si presume il ricorrente, pochi minuti prima della
lettura delle condizioni d’incanto, si presentava al banco dell’Ufficiale e del
Segretario chiedendo informazioni sulle condizioni d’asta, in particolare sugli
acconti da pagare”;
-
“dopo
aver ricevuto risposta dall’Ufficiale e cioè che l’aggiudicatario doveva pagare
a contanti o tramite assegno subito dopo l’aggiudicazione fr. 100'000.-- quale
acconto sul prezzo di aggiudicazione e fr. 30'000.-- a garanzia delle spese, il
richiedente affermava di non essere in possesso né di contanti né di assegni.
L’Ufficiale lo avvertiva che, mancando dei requisiti richiesti dalle condizioni
d’incanto, egli non poteva rendervi aggiudicatario”;
-
“al
momento della stesura e della firma del verbale di aggiudicazione, gli
aggiudicatari presentavano all’Ufficiale sia il contante richiesto sia 2
assegni di fr. 100'000.-- e di fr. 30'000.--. Per ragioni di sicurezza,
l’Ufficiale preferiva incassare i due assegni”.
Considerato
in
diritto:
-
Le
condizioni d’incanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne
costituiscono la base legale (cfr. Fritzsche/
Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I,
Zurigo 1984, §31 n.6 p.439). Esse sono allestite dall’Ufficio di esecuzione e
fallimenti in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior
somma possibile (cfr. art. 134 LEF). Le condizioni d’incanto, alle quali
trovano applicazione gli art. da 135 a 137 LEF anche nell’esecuzione in via di
realizzazione del pegno, per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF, devono
indicare con esattezza il modo di pagamento e, in particolare, se
l'aggiudicazione si fa contro pagamento in contanti o dietro concessione di un
termine (cfr. art. 135 e 136 LEF, art. 45 cpv. 1 lett. e RFF, applicabile
all'esecuzione in via di realizzazione del pegno in virtù del rinvio dell'art.
102 RFF).
-
In concreto l’UEF
ha stabilito alla cifra 10 delle condizioni d’asta depositate il 26 ottobre
2001 che i pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri 7 e 8 di
complessivi fr. 130'000.-- dovevano essere effettuati “in contanti o mediante
assegno“ al momento dell’asta. Siffatta determinazione dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Mendrisio è conforme ai prescritti di diritto
esecutivo appena menzionati: l’operato dell’UEF è stato pertanto corretto.
a. Con
il ricorso 5 dicembre 2001 __________ ha sostanzialmente rimproverato all’UEF
di Mendrisio di non averlo lasciato partecipare all’asta perché egli non
disponeva né di denaro contante né di assegni bancari ma di aver in seguito
aggiudicato il fondo messo all’asta a __________ e __________ sebbene neppure
essi avrebbero consegnato all’UEF un assegno bancario o denaro contante. A
mente del ricorrente quindi l’Ufficiale lo avrebbe privato della possibilità di
acquistare i fondi, favorendo dei terzi che, come lui, non disponevano di
quanto richiesto per proporre offerte di acquisto vincolanti.
b. Dagli atti dell’incarto esecutivo e segnatamente dal verbale di
aggiudicazione del 29 novembre 2001 emerge che gli aggiudicatari,
contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, hanno consegnato al preposto
all’asta, ossia all’Ufficiale di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, a
sostegno della loro offerta ammontante a fr. 142'000.--, due assegni bancari
datati 29 novembre 2001 per complessivi fr. 130'000.--, e segnatamente
l’assegno bancario n. __________ di fr. 30'000.-- __________ e l’assegno
bancario n. __________ di fr. 100'000.-- della __________, prodotti in
fotocopia dagli aggiudicatari con le loro osservazioni al ricorso quali doc. 1
e doc. 2. Con la consegna di siffatti assegni, __________ hanno pertanto
ottemperato a quanto stabilito alla cifra 10 delle condizioni d’asta:
l’aggiudicazione a loro favore del mappale n. __________ RFD di __________o da
parte dell’UEF di Mendrisio è stata corretta e il ricorso 5 dicembre 2001 di
__________ deve essere di conseguenza respinto.
- Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura
sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art.
81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 134, 135, 136, 137, 156 cpv. 1 LEF; 45 cpv. 1 lett.e e 102 RFF;
pronuncia:
-
Il ricorso 5 dicembre 2001 di __________, è respinto.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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