AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2002.00115
Data decisione, Autorità:
09.09.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00115
Lugano
9 settembre
2002 /CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 agosto 2002 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio
contro l’attuazione del pignoramento provvisorio ex art. 39 CL n. __________
chiesto da
ritenuto
in fatto:
A. Con
decisione 16 agosto 2002, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha
ordinato il pignoramento provvisorio ex art. 39 CL di determinati beni di
__________, in particolare i crediti di quest’ultima nei confronti di
__________, __________ e __________ in restituzione di qualsiasi bene o credito
loro ceduto fiduciariamente (cfr. doc. B1). Il 19 agosto 2002, l’UE di Lugano
ha eseguito tale pignoramento, con le relative notifiche (cfr. doc. B e B1).
Con diffide 19 e 27 agosto 2002, l’UE di Lugano ha inoltre ingiunto
all’escussa, __________, di presentarsi nei suoi locali per indicare tutti i
suoi beni (doc. D).
B. Avendo
avuto notizia del pignoramento notificato a suo figlio __________ l’escussa ha
interposto ricorso, a titolo principalmente cautelativo, per non lasciare
scadere termini che dovessero eventualmente correre, chiedendo nel contempo di
poter ulteriormente completare il suo ricorso. La ricorrente ha inoltre
contestato nel merito la decisione di exequatur 16 agosto 2002, ritenendo di
conseguenza contrario al principio di proporzionalità, sulla base di un decreto
pretorile neppure cresciuto in giudicato, di procedere all’audizione
dell’escussa (con minaccia di traduzione forzata e comminatoria di pena), di
interrogare terzi per ottenere da loro informazioni per le quali non hanno
dovere immediato di informazione e di adottare altre misure che andassero oltre
il fine meramente conservativo dei provvedimenti di cui all’art. 39 CL.
Pertanto la ricorrente ha chiesto l’annullamento, subordinatamente la
sospensione di siffatti provvedimenti, nonché la concessione dell’effetto
sospensivo.
C. Non
sono state chieste osservazioni da parte dell’UE di Lugano né è stato intimato
il ricorso alla controparte.
Considerato
in diritto:
-
Ex
art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso
irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o
temerario. Tale disposizione va intesa in realtà in un senso più largo
corrispondente a quanto disposto dall’art. 36a OG, il quale, oltre a permettere
all’organo giudicante di dichiarare irricevibili i ricorsi e le azioni fondati
su modi di procedere da querulomani o altrimenti abusivi (cpv. 2), autorizza
pure la reiezione senza deliberazione pubblica di ricorsi manifestamente
infondati (cpv. 1 lett. b). Essendo quest’ultima ipotesi realizzata nel caso di
specie, si è rinunciato a chiedere osservazioni da parte dell’UE di Lugano e
non è stato intimato il ricorso alla controparte, alla quale verrà notificato
contestualmente alla presente decisione.
-
Questa
Camera esamina d’ufficio la propria competenza (art. 4 LPamm per rinvio
dell’art. 5 cpv. 1 LPR).
Con
sentenza 28 febbraio 2001 (STF 28 febbraio 2001 [7B.14+15.2001]), la
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, malgrado il
testo chiaro dell’art. 513b cpv. 2 CPC, ha statuito la competenza di questa
Camera per esaminare l’esecuzione da parte dell’ufficio di esecuzione di Lugano
dei “pignoramenti provvisori” ordinati dal Pretore del Distretto di Lugano in
virtù dell’art. 39 CL. Questa Camera è quindi competente per esaminare il
ricorso interposto da __________.
- Giusta
l’art. 39 CL, “in pendenza del
termine per proporre l’opposizione
di cui all’articolo 36 [ricorso contro la sentenza di exequatur di primo grado
di una decisione emanata in uno Stato parte alla Convenzione di Lugano in
materia civile o commerciale] e fino a quando non sia stata adottata alcuna
decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni
della parte contro cui è chiesta l’esecuzione [cpv. 1]. La decisione che
accorda l’esecuzione implica l’autorizzazione a procedere ai suddetti
provvedimenti [cpv. 2]”.
3.1. Il
tipo di provvedimenti conservativi e la procedura per la loro emanazione non
sono regolati dalla CL bensì dal diritto dello Stato in cui è chiesta
l’esecuzione (cfr. DTF 126 III 439, con rif.; Yves Donzallaz, La Convention de
Lugano, vol. II, Berna 1998, n. 4119; Jan Kropholler,
Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO und Lugano-Übereinkommen, 7.
ed., Heidelberg 2002, n. 12 ad art. 47 EuGVO – l’art. 47 cpv. 2 EuGVO ha lo
stesso contenuto che l’art. 39 cpv. 2 CL).
3.2. Ex
art. 513b cpv. 1 CPC, il pretore del domicilio del convenuto o del luogo
dell'esecuzione è competente per riconoscere o dichiarare esecutive le
decisioni che condannano al pagamento di una somma di denaro o ad altre
prestazioni cui torna applicabile la Convenzione di Lugano. Per il cpv. 2, il
pretore è competente per adottare i provvedimenti cautelari ex art. 39 CL secondo
la procedura degli art. 376 ss. CPC; la Camera civile d'appello è competente
per pronunciarsi sull'opposizione ai sensi degli art. 36 e 40 della CL (cpv.
3).
3.3. Nella
decisione citata al cons. 2, il Tribunale federale ha considerato che il
Pretore, a prescindere dalla questione di sapere se l’art. 513b CPC sia o no
lesivo del diritto federale, possa validamente ordinare un pignoramento
provvisorio ai sensi della LEF fondandosi sull’art. 39 CL, ritenendo, almeno
implicitamente, che l’ufficio di esecuzione sia tenuto ad eseguire il decreto.
È stato inoltre precisato che la posizione dell'Ufficio incaricato di eseguire
il pignoramento provvisorio è assimilabile a quella che gli compete nell'ambito
dell'esecuzione di un sequestro ai sensi dell'art. 275 LEF. Anche in tale
ambito l'Ufficio deve eseguire un provvedimento conservativo ordinato dal
giudice e applicare per analogia le norme in materia di pignoramento (art. 275
LEF). L'Ufficiale non può riesaminare le condizioni di merito da cui dipende
l'emanazione del decreto di sequestro, ma ciò non significa che egli sia un
semplice ausiliario dell'autorità che ha pronunciato il sequestro: la
giurisprudenza gli accorda la facoltà di applicare autonomamente determinate
norme della LEF e rifiutare l'esecuzione del decreto qualora, ad esempio, i
beni colpiti dal sequestro non appartengono manifestamente al debitore
sequestrato o sono impignorabili.
3.4. Da
siffatte considerazioni va desunto che le autorità esecutive, compresa
l’autorità di vigilanza, hanno un potere di cognizione limitato alle questioni
specificatamente esecutive e devono per il resto attenersi ai termini del
decreto pretorile senza possibilità di esaminarne il fondamento. Pertanto, questa
Camera non è competente per esaminare le censure espresse dalle ricorrente nel
titolo III (Nel “merito” (dell’exequatur)) dell’atto ricorsuale, che vanno
semmai fatte valere presso la Camera civile di Appello con un ricorso fondato
sull’art. 36 CL. Anche se la Suprema Corte di Cassazione italiana dovesse
concedere l’effetto sospensivo al ricorso interposto dalla ricorrente contro la
decisione delibata, la domanda di sospensione delle misure conservative ai
sensi dell’art. 39 CL andrebbe presentata al giudice dell’exequatur (il
Pretore), in virtù del principio del parallelismo delle forme.
3.5. Dal
punto di vista esecutivo, il solo di competenza di questa Camera, l’operato dell’UE
di Lugano è corretto. Dall’esame dell’incarto esecutivo risulta che esso ha
eseguito o sta per eseguire tutti i pignoramenti provvisori decretati dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4.
a) Non
è necessario a questo proposito che il decreto pretorile sia cresciuto in
giudicato, poiché secondo l’art. 39 cpv. 2 CL la decisione che accorda
l’esecuzione implica l’autorizzazione a procedere ai provvedimenti
conservativi, seppure è stato interposto ricorso ex art. 36 CL contro la
decisione di prima istanza che concede l’exequatur (cfr. art. 39 cpv. 1 CL).
b) L’interrogatorio
dell’escussa, indetto perché essa abbia a indicare i suoi beni, è conforme al
decreto del Pretore, che ha ordinato il pignoramento di tutti i beni
dell’escussa a concorrenza dell’importo stabilito nella decisione estera
delibata. L’art. 91 LEF, dichiarato applicabile per analogia dal Pretore
(dispositivo 3.4), prevede del resto l’obbligo dell’escusso di assistere al pignoramento
e di indicare tutti i suoi beni fino a concorrenza del credito posto in
esecuzione, così come la possibilità per l’ufficio di ricorrere all’assistenza
della forza pubblica e di richiamare all’escusso le conseguenze penali
dell’inosservanza dei doveri impostigli dall’art. 91 LEF. Non vi è spazio per
l’applicazione del principio della proporzionalità, poiché la valutazione
dell’adeguatezza tra exequatur e misure conservative rientra nella competenza
del giudice dell’exequatur, risp. dell’autorità chiamata a decidere i ricorsi
fondati sull’art. 36 CL.
c) Sempre
secondo l’art. 91 LEF (cpv. 4 e 5), i terzi che detengono beni del debitore o
verso i quali questi vanta crediti, come pure le autorità, hanno lo stesso
obbligo d’informazione dell’escusso. Per analogia con la giurisprudenza del
Tribunale federale in materia di sequestro (cfr. DTF
125 III 391), questa Camera ha tuttavia statuito che le banche, in virtù del loro
dovere legale di discrezione, devono solo bloccare internamente i beni
pignorati provvisoriamente ex art. 39 CL, ma non sono tenute a comunicare
l’esito del pignoramento prima che sia scaduto infruttuoso il termine di un mese
fissato all’art. 36 CL, rispettivamente prima della crescita in giudicato della
decisione su ricorso (CEF 4 aprile 2001 [15.2001.8/9/56/57],
cons. 5). Nel caso di specie, non risulta alla scrivente Camera che l’Ufficio
di esecuzione di Lugano abbia ingiunto ad una banca di informarlo sull’esito
del pignoramento. Per il resto, avvisi di pignoramento ai sensi dell’art. 99
LEF sono comunque ammissibili, anzi imposti dal decreto pretorile.
d) La
ricorrente si è anche opposto ad “altre misure che andassero oltre il fine
meramente conservativo dei provvedimenti di cui all’art. 39 CL”. Non ha
tuttavia specificato quali fossero tali misure. Non risulta a questa Camera che
l’UE di Lugano abbia eseguito altri provvedimenti esecutivi che quelli di cui
agli art. 89 a 114 LEF, che hanno tutti un carattere unicamente conservativo.
e) Secondo
il dispositivo n. 3.2 del decreto pretorile, l’avviso di pignoramento alla
debitrice giusta l’art. 90 LEF è escluso. È d’altronde solo una volta eseguito
il pignoramento che la debitrice, per il tramite dell’Ufficio di esecuzione,
dovrà ricevere una copia del decreto pretorile e confermarne l’avvenuta
ricezione (dispositivo n. 3.3).
L’elusione
dell’avviso di pignoramento è una questione direttamente connessa
all’esecuzione, che compete quindi a questa Camera, la quale si è peraltro già
dichiarata competente per pronunciare sui necessari adattamenti dei
provvedimenti della LEF (pignoramento provvisorio, sequestro, inventario
cautelativo, cfr. DTF 126 III 443 s., cons. 4b)
alle esigenze dell’art. 39 CL (cfr. CEF 30 novembre 2001 [15.2001.272],
cons. 2.2).
Ciò
posto, la disciplina attuata dal Pretore appare conforme alla messa in opera
del cosiddetto “effetto sorpresa” che ispira diverse norme della Convenzione di
Lugano (art. 34, 35, 39, cfr. Donzallaz,
op. cit., n. 4131 ss.; cfr. pure Andreas Bucher,
Droit international privé suisse, vol. I/1, Basilea 1998, n. 858; Alessandra
Cambi Favre-Bulle, La mise en œuvre en Suisse de l’art. 39 al.
2 de la Convention de Lugano, in SZIER/RSDIE 1998, 340 s.; Yves Donzallaz, L’application de l’art.
39 CB/CL en Suisse: le Tribunal fédéral ne descend pas dans l’arène (ATF 126
III 438), SJZ 2001, 50 e nota 9). Del resto, il Tribunale federale ha esplicitamente
stabilito che la posizione dell’Ufficio incaricato di eseguire il “pignoramento
provvisorio” era assimilabile a quella che gli compete nell’ambito
dell’esecuzione di un sequestro ai sensi dell’art. 275 LEF (STF 28
febbraio 2001, cons. 3c p. 6, e il riferimento alla sentenza pure inedita STF
10 novembre 2000 [7B.249/2000], cons. 1). Orbene, l’art. 275 LEF non rinvia
all’art. 90 LEF. All’escusso rimane comunque la facoltà di ulteriormente
contestare il fondamento della misura cautelativa – con un ricorso fondato
sull’art. 36 CL – così come la sua esecuzione, con ricorso ex art. 17 LEF, una
volta notificato il decreto pretorile, risp. il o i verbali di pignoramento.
Nel
caso di specie, è nell’interesse dell’escussa dare indilatamente seguito alla
convocazione ricevuta dall’UE di Lugano, per permettere a quest’ultimo di
ultimare la fase di pignoramento e di notificarle il decreto pretorile e i
verbali di pignoramento, ciò che le consentirà di far valere i propri diritti
giudizialmente se lo ritenesse necessario.
-
Stabilità
la regolarità dell’operato dell’UE di Lugano, il ricorso appare per il resto
prematuro. Non occorre quindi ordinare ulteriori misure d’istruzione. Rimane
salva la facoltà per la ricorrente di impugnare i pignoramenti quando le
verranno formalmente notificati.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Sulle
spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette
Sandoz–Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà
del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 90, 91, 99, 275 LEF; 39 CL; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 30 agosto 2002 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione:
– __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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