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Numero d'incarto:
15.2002.124
Data decisione, Autorità:
23.12.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00124
DOMANDA
DI REVISIONE
Lugano
23 dicembre 2002/
CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso (recte: istanza di revisione) 6
settembre 2002 di
rappr. dall’avv. __________
contro
la
decisione 26 agosto 2002 di questa Camera (inc. 15.2002.91) sul ricorso ex art.
17 LEF del 12 giugno 2002 interposto da
rappr. dallo st.leg. __________
chiedente l’annullamento per errore
dell’aggiudicazione del fondo n. __________ RFD di __________ pronunciata a suo
favore dall’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ promossa dalla ricorrente contro
__________ ora senza recapito né rappresentanti conosciuti
richiamati
il verbale d’interrogatorio 14 ottobre 2002 di __________ e __________ lo scritto
di stessa data del primo nominato, l’ordinanza 23 ottobre 2002 e lo scritto 4
dicembre 2002 di questa Camera, con cui viene comunicato l’esito della
richiesta di produzione di documenti e la chiusura dell’istruttoria, nonché lo
scritto 11 dicembre 2002 della __________, che si rimette al giudizio della
scrivente Camera quanto alla tempestività del ricorso di __________, riservate
le censure di merito;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con
sentenza 26 agosto 2002 (inc. 15.2002.91), questa Camera ha accolto il ricorso
24 giugno 2002 (recte: 12 giugno 2002) di __________ e annullato
l’aggiudicazione a quest’ultimo del fondo n. __________ RFD di __________ in
considerazione del fatto che l’aggiudicatario era venuto a conoscenza della
reale estensione della superficie edificabile della part. __________ RFD di
__________, inferiore a quella indicata nella perizia 27 novembre 2001 dello
studio di architettura __________ incaricato dall'UE di Lugano, solo dopo
l’asta con la ricezione del piano di cui al doc. D allestito dall’ing.
__________;
che il 6
settembre 2002, la __________ ha ricorso al Tribunale federale contro tale
sentenza, facendo in particolare valere il mancato accertamento da parte di
questa Camera della tempestività del ricorso di __________, in quanto essa si è
fondata unicamente sulla lettera 12 giugno 2002 di quest’ultimo all’UE di
Lugano in cui egli affermava di aver ricevuto due giorni prima la planimetria
dell’ing. __________;
che il
ricorso di diritto federale ex art. 19 LEF non esclude la domanda di revisione
di diritto cantonale nei Cantoni che, come il Ticino, hanno introdotto siffatto
rimedio di diritto;
che nel
caso in cui vengano formulati contemporaneamente – sia nello stesso atto che in
gravami distinti – tanto il ricorso dell’art. 19 LEF alla Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale quanto la domanda di revisione
all’Autorità cantonale di vigilanza, per i combinati art. 57 cpv. 1 e 81 OG il
Tribunale federale sospende l’esame del ricorso fino a che l’autorità cantonale
abbia pronunciato;
che nel
frattempo resta sospesa la trasmissione degli atti del procedimento cantonale
al Tribunale federale per il tempo tecnico necessario all’Autorità cantonale
per determinarsi sulla domanda di revisione (Flavio Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 51 ad
art. 19 LEF; Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, p. 745 s.);
che la
qualificazione del gravame quale domanda di revisione va operata dall’Autorità
cantonale di vigilanza secondo la sua esatta natura giuridica e non solo sulla
base di una formulazione errata o imprecisa del rimedio di diritto;
che con
denominazione errata si può anche intendere che il ricorrente ritiene di
doversi aggravare unicamente al Tribunale federale perché indottovi
dall’indicazione in sentenza dei rimedi di diritto – che in virtù dell’art. 20
a cpv.2 n. 4 seconda proposizione LEF si compendiano nel ricorso di diritto
federale ex art. 19 LEF – senza sapere che le stesse argomentazioni, o almeno
parte di esse, possono già essere formulate con la domanda di revisione
all’Autorità cantonale di vigilanza;
che ne
consegue che il ricorso ex art. 19 LEF formulato da __________ deve essere
subito trattato come domanda di revisione di diritto cantonale nel senso degli
art. 25 ss. LPR, ritenuto che – per il principio di celerità e per evitare che
possano darsi sospetti di ritardata giustizia – il giudizio sulla domanda di
revisione dovrà essere pronunciato entro tempi ristretti;
che da
questo modus operandi non deriverà comunque alcun pregiudizio alle parti, cui
resta aperta la via del ricorso di diritto federale contro il nuovo giudizio
cantonale.
che
il rimedio straordinario della revisione deve rimanere l’eccezione nel sistema
procedurale del ricorso ex art. 17 LEF, ritenuto che il principio di celerità
impone l’ossequio di un rigido formalismo, per evitare attitudini defatigatorie
da parte di chi intende solo perdere tempo (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR,
Lugano 1998, n.1 e 2 all’art. 27);
che nel
caso di specie è ipotizzabile il motivo di revisione dell’art. 26 lett. c LPR
(violazione del diritto di essere sentito di una parte) limitatamente alla
questione della tempestività del ricorso 24 giugno 2002 (recte: 12 giugno 2002)
di __________, in quanto questa Camera non si è espressa sulla relativa censura
della __________ esplicitamente sollevata nelle sue osservazioni 3 luglio 2002,
e non ha compiuto al riguardo la necessaria istruttoria;
che in
base a tale considerazione si è proceduto il 14 ottobre 2002 all’interrogatorio
di __________, identificato da __________ come la persona che gli aveva
consegnato la planimetria dell’ing. __________;
che
__________ ha confermato di aver assistito all’asta e di aver telefonato a
__________, da 5 a 15 giorni dopo, per informarlo che in base alla planimetria
dell’ing. __________ che egli si era procurato prima dell’asta, la superficie
edificabile del fondo risultava inferiore a quella indicata nella perizia
ordinata dall’UE di Lugano;
che, su
domanda di __________, __________ gli ha poi consegnato detta planimetria;
che, con
l’accordo delle parti, __________ ha dopo l’udienza comunicato per scritto,
dopo aver consultato la propria agenda, che l’incontro era avvenuto il 10
giugno 2002;
che,
interrogato formalmente, __________ ha poi confermato lo svolgimento dei fatti
e la data indicata dal teste, precisando che tra la telefonata e l’incontro
erano passati 3 o 4 giorni;
che dai
tabulati telefonici prodotti dal ricorrente e riferiti alle chiamate in uscita
di __________ sulla rete fissa (__________e __________) e mobile (__________e
__________) risulta che nel periodo intercorrente tra il 1. maggio e il 30
giugno 2002, vi sono state due chiamate a destinazione di __________ (sul no
__________), avvenute il 3 giugno 2002 (durata: 30’’) e il 4 giugno 2002
(durata: 6’18’’), ossia in ogni caso meno di dieci giorni prima del ricorso
(del 12 giugno 2002) in esame (cfr. sentenza CEF 26 agosto 2002 [inc.
15.2002.91], cons. 1);
che
siffatto ricorso è quindi da considerare tempestivo;
che
l’istanza implicita di revisione della sentenza 26 agosto 2002 di questa Camera
contenuta nel ricorso 6 settembre 2002 della __________ al Tribunale federale
va quindi respinta;
che
l’altra censura sollevata dalla __________ nel suo gravame 6 settembre 2002 è
di natura giuridica e non costituisce pertanto motivo di revisione cantonale;
che non
si prelevano spese (art. 16 LPR) e non si assegnano indennità (art. 17 LPR),
perché così è disciplinato per normativa di diritto cantonale;
che con
scritto 11 ottobre 2002, l’ex amministratore unico di __________, __________,
ha comunicato a questa Camera di aver rassegnato le dimissioni il 10 giugno
2002, ritornando nel contempo sia la sentenza 26 agosto 2002 (inc. 15.2002.91)
che l’ordinanza 20 settembre 2002 di concessione dell’effetto sospensivo (inc.
15.2002.124), in quanto "non più di nostra pertinenza”;
che
risulta dal registro di commercio che la società è priva di rappresentanti e di
recapito dal 26 giugno 2002;
che la
presente sentenza va quindi comunicata a __________ in liquidazione mediante
pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio in conformità dell’art. 123 cpv. 2 CPC (per rinvio degli art. 14 cpv.
2 LPAmm, risp. 5 cpv. 1 LPR), ritenuto che non appaiono date le condizioni –
restrittive (cfr. B. Schnyder/E.
Murer, Berner Kommentar II.3.1.2, 3. ed., Berna 1984, n. 60 ad art.
393; H. Deschenaux/P.-H. Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4. ed., Berna 2002, n. 1113; P. Tuor/B. Schnyder/A. Rumo-Jungo,
Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 12. ed., Zurigo/ Basilea/Ginevra 2002, p.
504 ad 2; Ernst Langenegger,
Basler Kommentar zum ZGB, vol. I, 2. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 17 ad
art. 393) – per la nomina di un curatore di rappresentanza ai sensi dell’art.
393 n. 4 CC, poiché non sussiste un bisogno oggettivo di protezione non
riconducibile a colpa della società richiedente l’intervento dello Stato (cfr. Schnyder/ Murer, op. cit., n. 60
"im Vormundschaftsrecht die objektive, nicht am Verschulden zu messende
Schutzbedürftigkeit ausschlaggebend ist", 71 e 75 ad art. 393);
che la
società ha infatti avuto il tempo di nominare nuovi rappresentanti, nessun
interesse di terzi apparendo per il resto leso, in quanto eventuali diritti
altrui sono potuti – o sarebbero comunque potuti – essere fatti valere nella
procedura esecutiva;
che pure
la sentenza 26 agosto 2002 (inc. 15.2002.91) va (nuovamente) notificata in
forma edittale, perché la precedente intimazione è successiva alla
pubblicazione nel registro di commercio delle dimissioni dell’amministratore
unico e dell’organo di revisione e che tali organi non potevano né dovevano in
buona fede aspettarsi siffatta notifica, il ricorso 12 giugno 2002 di
__________ essendo stato comunicato alla società solo il 26 giugno 2002
contestualmente al decreto di effetto sospensivo, ossia il giorno stesso della
pubblicazione delle dimissioni nel registro di commercio;
che il
ricorso 6 settembre 2002 della __________ al Tribunale federale va comunicato a
quest’ultimo unitamente all’incarto completo e alla presente decisione.
Richiamati
gli art. 17, 19 LEF; 57 cpv. 1, 81 OG; 393 CC; 26 lett. c LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
L’istanza di revisione della sentenza 26
agosto 2002 di questa Camera (inc. 15.2002.91), contenuta nel ricorso 6
settembre 2002 della __________ al Tribunale federale, è respinta.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
– __________
Comunicazione
a:
– __________
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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