Challenge to German service confirmation in enforcement

15.2007.57Autre juridiction7 sept. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

RI 1 appealed against the notice of attachment issued in Lugano after a seizure decree and validating enforcement order had been served in Germany through rogatory. He argued that the German service certificate was unreliable because he was allegedly absent from the address used and had not signed the certificate. The supervisory chamber held that, under the Hague Service Convention and art. 66(3) LP, the certificate created a rebuttable presumption of valid service, which the appellant failed to disprove. The challenge to the attachment notice therefore failed, and the appeal was dismissed without costs or indemnities.

Regeste Omnilex

Art. 66 cpv. 3 LEF; art. 6 CLA65: l’attestazione di notificazione rilasciata dall’autorità estera conforme al modulo convenzionale fa fede quale presunzione confutabile della regolarità della notifica. L’autorità di esecuzione può fondarsi su tale attestazione salvo prova contraria apportata dal destinatario. La mera contestazione non circostanziata del recapito o l’assenza della firma del destinatario non bastano a infirmare la validità della notifica, quando il modulo richiede la sottoscrizione dell’autorità notificatrice. Se la notifica del precetto esecutivo e dell’atto di sequestro è valida, cade il motivo addotto contro l’avviso di pignoramento (consid. 3-4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2007.57

Data decisione, Autorità: 07.09.2007, CEF

Titolo: Notifica di un verbale di sequestro e di un precetto esecutivo in Germania. Contestazione dell'attestazione rilasciata dalle autorità germaniche

Incarto n. 15.2007.57

Lugano 7 settembre 2007 CJ/fb/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 22 maggio 2007 di

RI 1 rappr. dall’ RA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di pignoramento emesso l’11 maggio 2007 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1 rappr. dall’ RA 2 __________,

viste le osservazioni 8 giugno 2007 di PI 1 e 23 maggio/3 luglio 2007 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

  1. Il 19 dicembre 2006, la Pretura __________, ha decretato a favore di PI 1 il sequestro (n. __________) del fondo part. n. __________ RFD , di proprietà di RI 1. A convalida del sequestro, l’CO 1, il 28 febbraio 2007, ha emesso il precetto esecutivo n. . Entrambi gli atti sono stati notificati all’escusso in via rogatoriale, tramite l’Amtsgericht G (D), il quale, con apposita attestazione del 10 aprile 2007, ha confermato di averli consegnati ad RI 1 il 31 marzo 2007 all’indirizzo “”. L’11 maggio 2007, l’UE di Lugano ha emesso l’avviso di pignoramento.

  2. Sennonché il ricorrente contesta tale attestazione, allegando di non essere stato presente al recapito indicato dall’autorità tedesca (recapito che peraltro diverge dall’indirizzo riportato nella domanda rogatoriale) al momento della notifica. Evidenzia inoltre come la sua firma non figuri sull’attestazione di notificazione.

  3. La regolarità della notifica dev’essere verificata alla luce della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65, RS 0.274.131) (art. 66 cpv. 3 LEF). Da questo punto di vista, l’attestazione in questione è conforme al modulo prescritto dall’art. 6 CLA65. Essa crea una presunzione confutabile di regolarità della notifica (Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention de la Haye du 15/11/1965, 3a ed., Montréal 2006, n. 170 p. 66): salvo che il destinatario porti la prova del contrario, l’autorità può quindi fare affidamento sulle indicazioni dell’attestazione (STF del 15 giugno 1999, pubblicata in SJ 2000 I 92, cons. 2a). Nel caso concreto, il ricorrente non ha prodotto il benché minimo indizio che possa far dubitare dell’attestazione rilasciata dall’autorità giudiziaria tedesca: egli si è limitato ad affermare di non essersi trovato al recapito indicato dalle autorità germaniche al momento della notifica, senza peraltro precisare né dimostrare il suo luogo di soggiorno. Il fatto che sull’attestazione non vi sia la firma del ricorrente non è determinante, perché il modulo prevede che sia sottoscritto dall’autorità notificatrice e non dal destinatario. Infine, si può prescindere dall’impartire al ricorrente un termine per produrre la preannunciata dichiarazione della signora : da una parte perché, non essendo la stessa destinataria degli atti in questione, la sua eventuale conferma del fatto che ella non ha ricevuto nulla risulta d’acchito irrilevante, e dall’altra perché il ricorrente stesso, nel suo ricorso (“Erinnerung”) all’Amtsgericht G del 31 marzo 2007 (ovvero il giorno della notifica), ha indicato quale suo recapito l’indirizzo che ora contesta essere stato suo (cfr. doc. 5 allegato alle osservazioni 8 giugno 2007 della controparte).

  4. Dal momento che la notifica del precetto esecutivo e del decreto di sequestro è valida, decade l’unico motivo di contestazione formulato dal ricorrente contro l’avviso di pignoramento, la cui validità va pertanto confermata. Non torna conto esaminare la critica ricorsuale diretta contro il decreto di sequestro, in quanto formulata solo nei motivi del ricorso senza che il ricorrente ne deduca alcuna conclusione. Del resto, si tratterebbe di questione di esclusiva competenza del giudice del sequestro.

  5. Il ricorso va pertanto respinto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 66 cpv. 3 LEF; 6 CLA65; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso 22 maggio 2007 di RI 1, __________, è respinto.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Intimazione a: – avv. RA 1, __________;

– avv. RA 2, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

debt enforcementservice of processHague Service Conventionrebuttable presumptionattachment noticerogatory serviceproof of service

Yes. The certificate complied with the Hague Service Convention form and created a rebuttable presumption of proper service, which the appellant did not rebut.

The appellant offered no concrete evidence casting doubt on the German authority's confirmation. The absence of the debtor's signature was irrelevant because the form requires the serving authority's signature, not the addressee's.

No. Once valid service of the underlying documents was established, the sole objection to the attachment notice failed.

The attachment notice depended on valid service of the enforcement title and seizure decree; since service was upheld, the notice remained valid.

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