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Numero d'incarto:
16.1995.11
Data decisione, Autorità:
26.07.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00011
Lugano
26 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 2 settembre 1994 presentato da
rappr.
dalla __________
contro
la
sentenza 26 agosto 1994 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 7 giugno 1994 nei
confronti di
patr.
dallo studio legale __________
con
la quale si chiedeva il pagamento di fr.151.20 oltre accessori nonchè il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UEF
di Locarno, domande respinte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 7 giugno 1994 il __________ ha convenuto in giudizio __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr.151.20 a saldo della fattura 10 giugno 1994
emessa per prestazioni di cura medica svolte a favore di quest’ultimo;
che
il convenuto nulla ha eccepito in merito alla pretesa avversaria rinunciando a
comparire alle due udienze indette per il contraddittorio;
che
il primo giudice ha stralciato la causa dai ruoli in considerazione del fatto
che la documentazione allegata all’ istanza “non è sufficiente per ottenere
l’accoglimento dell’istanza”;
che
con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento, ovvero rimproverando al primo giudice di
aver arbitrariamente valutato le prove e di non aver riconosciuto il suo
credito, nonostante questo non fosse stato contestato dalla controparte;
che
con osservazioni 24 ottobre 1994 la controparte postula la reiezione del
gravame;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda
implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di
atti di causa o di prove;
che
secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente
insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti: non è
pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si
possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);
che
giusta l’art. 97 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio della causa,
dunque anche in questa sede, l’esistenza dei presupposti processuali, pena la
nullità degli atti di procedura compiuti (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che
costituisce presupposto processuale la capacità delle parti (art. 97 n. 4 CPC)
da intendersi come capacità processuale, ovvero facoltà di procedere in lite
con atti propri (art. 39 CPC);
che,
alle persone fisiche, è riconosciuta tale capacità se hanno l’esercizio dei
diritti civili (art. 38 cpv. 1 CPC), ossia se sono maggiorenni e capaci di
discernimento (art. 13 CCS);
che
nella concreta fattispecie __________, nato il 21 aprile 1975 come risulta
dalla fotocopia della carta di identità allegata alle osservazioni 24 ottobre
1994 nonché dallo scritto 24 agosto 1994 indirizzato dal suo legale al giudice
di pace, era minorenne durante tutto il corso della causa, compresa la presente
fase ricorsuale;
che
quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità
degli atti che difettano di un presupposto processuale, la sentenza impugnata, prolata
nei confronti di una persona priva della capacità di essere parte, deve essere
dichiarata nulla
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I.
In evasione del ricorso per cassazione la sentenza 26 agosto 1994 del Giudice
di pace del circolo della Navegna è dichiarata nulla.
II.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, vanno poste a
carico di __________ il quale rifonderà alla controparte fr. 100.- a titolo di
ripetibili di questa sede.
III.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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